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Quali importi vengono sottratti ufficialmente dalle casse federali a causa dello sgravio dall'IVA effettuato alla fonte di cui beneficiano le missioni permanenti, le organizzazioni internazionali il personale diplomatico?

25.3208 · Interpellanza · 2025-03-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Le missioni permanenti e le organizzazioni internazionali beneficiano dell’esenzione dall’IVA per gli acquisti di beni destinati all’uso ufficiale e per le prestazioni di servizi destinate all’uso ufficiale (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. a della legge sull’IVA e art. da 143 a 150 dell’ordinanza sull’IVA).

Le persone che godono dello statuto diplomatico sono esonerate dall’IVA per gli acquisti di beni destinati esclusivamente all’uso personale e per le prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso personale (cfr. le disposizioni sopra citate). Si tratta dei membri del personale titolari di una carta di legittimazione di tipo «B» o «C» e dei loro familiari con un permesso Ci ottenuto in cambio di una carta di legittimazione di tipo «B» o «C».

Lo sgravio dall’IVA è accordato alla fonte dal fornitore (negozio o impresa) a partire da un importo di 100 franchi per ogni fattura (IVA inclusa). Queste condizioni si applicano anche agli acquisti online.

Va inoltre considerato che gli aventi diritto si avvalgono regolarmente dello sgravio dall’IVA alla fonte e che questo modo di procedere genera una grande quantità di lavoro amministrativo per i fornitori.

Emerge infine che la definizione degli acquisti destinati all’uso strettamente personale e delle prestazioni di servizi ad uso strettamente personale può essere interpretata in modi diversi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

  1. Quali sono gli importi ufficialmente sottratti alle casse federali a causa dello sgravio dall’IVA alla fonte di cui beneficiano le missioni permanenti (MP), le organizzazioni internazionali (OI) e i membri del loro personale con status diplomatico?

  2. Secondo quali principi e regole questo principio di sgravio è imposto al nostro Paese?

  3. Quali misure vengono adottate per monitorare l’interpretazione dello sgravio fiscale motivato dall’uso personale?

  4. Il Consiglio federale è disposto a porre fine a queste esenzioni e con quali tempistiche?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1: il principio di esenzione si basa principalmente su un’esenzione alla fonte effettuata dalle istituzioni e dalle persone beneficiarie, mentre la restituzione dell’imposta mediante richiesta all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) costituisce l’eccezione. È impossibile quantificare gli importi esentati alla fonte, in quanto il rendiconto IVA non distingue questi casi da altri tipi di esenzione previsti dalla legge.

Nella seguente tabella figurano gli importi che l’AFC ha restituito, su richiesta, negli ultimi tre anni.

AnnoImporto richiesto dai beneficiari istituzionali (fr.)Importo restituito ai beneficiari istituzionali (fr.)Rimborso negato ai beneficiari istituzionali (arrotondato in %)Importo richiesto dalle persone beneficiarie (fr.)Importo restituito alle persone beneficiarie (fr.)Rimborso negato alle persone beneficiarie (arrotondato in %)2024242 384186 57023 %912 479724 46821 %2023184 391177 3574 %882 530707 69520 %2022212 372197 2917 %724 144527 51127 %

Ad 2/4 : nel 1995 il Consiglio federale ha deciso di concedere l’esenzione dall’IVA alle rappresentanze straniere, alle organizzazioni internazionali e alle persone beneficiarie con statuto diplomatico nell’ambito della candidatura per ospitare a Ginevra la sede dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Questa esenzione è disciplinata nell’accordo di sede che il Consiglio federale ha concluso il 2 giugno 1995 con l’OMC (RS 0.192.122.632) e nei successivi accordi stipulati con le organizzazioni internazionali. Questo principio è formalizzato nel diritto interno, nella legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) e nell’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA (OIVA; RS 641.201) ed è inoltre sancito nella legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12). Pertanto, conformemente al diritto pubblico internazionale, il Consiglio federale è tenuto a concedere l’esenzione dall’IVA.

Ad 3: al fine di assicurare una corretta interpretazione del principio di esenzione sono state attuate diverse misure. L’AFC ha pubblicato un documento informativo sulla prassi in materia («Info IVA 17 Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali») e inoltre effettua controlli presso le istituzioni e le persone beneficiarie e al momento della presentazione delle domande eccezionali di restituzione dell’imposta. Inoltre, la collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) consente di sensibilizzare le istituzioni e le persone beneficiarie in merito alla regolamentazione. Negli ultimi anni le disposizioni sono state inasprite, in particolare per limitare il numero di domande eccezionali di restituzione presentate dalle persone beneficiarie. Il DFAE ha informato al riguardo le rappresentanze estere e le organizzazioni internazionali tramite note diplomatiche.

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