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25.3527 · Interpellanza · 2025-05-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legge sul CO₂ ha una durata limitata al 2030. Il disegno dell’ordinanza sul CO₂ regola anch’esso le aliquote di compensazione per progetti di compensazione fino alla fine del 2030. Numerosi progetti prevedono tuttavia un periodo di pianificazione e realizzazione decisamente maggiore. Per tali progetti, che richiedono una lunga pianificazione (p. es. reti termiche, grandi progetti industriali, tecnologie a emissioni negative ecc.), si versa ora quindi in una situazione di grande incertezza. Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  1. Come regola il Consiglio federale il finanziamento dei progetti di compensazione durante la fase transitoria della legislazione sul CO₂? Per quanto tempo vengono autorizzati i progetti e quali sono gli obiettivi di compensazione di riferimento per il Consiglio federale?

  2. Nonostante l’attuale situazione di incertezza, come garantisce il Consiglio federale la promozione e l’avvio di potenziali progetti? Il Consiglio federale dispone di una strategia di comunicazione adeguata?

  3. Quale tabella di marcia è prevista per la prossima legislazione sul CO₂? Il Consiglio federale si sta impegnando affinché non si crei una lacuna normativa?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Il Consiglio federale non regola il finanziamento dei progetti di compensazione. Gli strumenti di politica climatica per il periodo dal 2025 al 2030 sono disciplinati dalla legge sul CO2 in vigore (RS 641.71). L’aliquota di compensazione (il cosiddetto «obiettivo di compensazione») stabilisce la quota di emissioni causate dai trasporti che deve essere compensata. Questa è per ora definita appunto soltanto fino al 2030. Secondo la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (RS 814.310), il Consiglio federale sottopone tempestivamente al Parlamento proposte per l’attuazione degli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra dal 2031 al 2040. Spetta poi al Parlamento stabilire gli strumenti di politica climatica in vigore a partire dal 2031 e la loro impostazione, e in particolare se e in quale forma l’obbligo di compensazione esistente per gli importatori di carburante verrà prorogato. Per la registrazione di progetti di compensazione non è necessaria un’aliquota di compensazione stabilita per legge, in quanto questa influisce solo sulla richiesta degli attestati e non sul loro rilascio. L’attuale regolamentazione consente l’ottenimento di attestati emessi dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per progetti previsti anche oltre il 2030. In questo modo, per i progetti a lungo termine, sarà possibile continuare a commercializzare, per esempio attraverso il mercato volontario, le relative prestazioni climatiche di comprovata utilità. Oggi questo è possibile sulla base dell’articolo 7 della legge sul CO2. Qualora questa possibilità venisse mantenuta, sarebbe necessario introdurre un’ulteriore disposizione nella legge sul CO2 per il periodo successivo al 2030.2) Le incertezze legate a nuove condizioni quadro giuridiche sono tipiche dei sistemi di compensazione. Sussistono inoltre rischi legati ai progetti, poiché gli introiti vengono generati solamente durante l’implementazione attraverso la vendita di attestati. Al momento non è prevista una strategia di comunicazione sovraordinata. L’attuale incertezza dei progetti di compensazione ricorda la situazione del periodo dal 2017 al 2019: anche allora non era chiaro in che modo l’obbligo di compensazione sarebbe stato prorogato. Le domande avevano subito un calo del 20–30 per cento, tornando a crescere in modo più significativo nel 2021 e riassestandosi poi nel 2022 sui livelli precedenti. 3) Nel 2026 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa alla legge sul CO2 per il periodo successivo al 2030, assumendosi la responsabilità di prevenire la creazione di lacune normative.