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Imitazioni di armi: proteggere i consumatori da acquisti rischiosi – quali possibilità vede il Consiglio federale?

25.3811 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è disposto a imporre obblighi alle piattaforme estere che vendono imitazioni di armi, evitando in tal modo che i consumatori in Svizzera entrino in conflitto la legge sulle armi?
Quali possibilità (legali) vede per imporre obblighi agli offerenti esteri?
Quali potrebbero essere le basi di una regolamentazione?
Come potrebbe essere impostata una soluzione che rinunci ad eliminare l’espressione «o una terza persona» nell’articolo 6 dell’ordinanza sulle armi?
L’approccio basato sulla sicurezza dei prodotti sarebbe eventualmente un’opzione?

Begründung

Nella sua risposta alla mozione 25.3256 del consigliere agli Stati Beat Rieder, il Consiglio federale propone di adeguare l’ordinanza sulle armi. Questo adeguamento non risolve tuttavia il problema di base, ossia che queste imitazioni di armi giungono in Svizzera mettendo potenzialmente in difficoltà consumatori ignari. Per risolvere il problema occorre quindi esaminare anche altre opzioni/provvedimenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di prevedere misure applicabili nei confronti di offerenti esteri di imitazioni di armi. Occorre tuttavia considerare che la definizione di imitazioni di armi stabilita dal diritto svizzero sulle armi è nettamente più severa rispetto a quella nei Paesi limitrofi. Per gli offerenti esteri è quindi più difficile capire se gli articoli venduti sono considerati armi ai sensi del diritto svizzero.

2. L’adeguamento previsto dell’articolo 6 dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541) è necessario a prescindere dalle misure di protezione dei consumatori richieste dalla presente interpellanza. Come spiegato nel parere del Consiglio federale relativo alla mozione Rieder 25.3256 «Due pesi, due misure: pene per gli acquirenti, impunità per le piattaforme commerciali», la prassi ha mostrato che la definizione attuale risulta problematica. La formulazione secondo cui un oggetto va considerato come un’arma da fuoco se «una terza persona», a prima vista, potrebbe confonderlo con una tale arma (a prescindere dalla persona e dalle circostanze) non permette una categorizzazione oggettiva e comprensibile. Ciò comporta vieppiù valutazioni non uniformi e contradditorie da parte delle autorità incaricate di applicare il diritto, il che va contro la certezza del diritto e l’uguaglianza giuridica.

Il problema della formulazione attuale delle imitazioni di armi non riguarda soltanto gli offerenti esteri, bensì anche quelli con sede in Svizzera. Persino un giocattolo fatto in casa o altri oggetti che «una terza persona» potrebbe confondere con un’arma da fuoco rientrano al momento nella definizione ampia di imitazioni di armi. Per questo motivo è prevista una modifica dell’articolo 6 OArm che sarà posta in consultazione.

Gli offerenti con sede all’estero potrebbero eventualmente essere assoggettati a un obbligo di dichiarazione da introdurre nella legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54). Lo stesso vale per il disciplinamento delle sanzioni applicabili in caso di infrazione. Il perseguimento penale incomberebbe pertanto alle autorità cantonali. In caso di violazione di un tale obbligo di dichiarazione sancito dalla LArm, anche la sanzione stessa verrebbe applicata nel quadro della medesima legge. Potrebbe inoltre configurarsi un’eventuale violazione della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), visto che una circostanza essenziale verrebbe taciuta nonostante l’obbligo di dichiarazione. Occorre considerare che per perseguire penalmente offerenti con sede all’estero è necessario ricorrere all’assistenza giudiziaria. Dunque, l’attuazione di un obbligo di dichiarazione risulta complessa. Andrebbe pertanto eseguita un’analisi approfondita volta a esaminare sia le condizioni quadro giuridiche dell’introduzione di un obbligo di dichiarazione, sia le sue ripercussioni e i suoi limiti.

Senza adeguamento del diritto vigente, un obbligo di dichiarazione supplementare non sarebbe sufficiente a proteggere dal perseguimento penale le persone che, dalla Svizzera, ordinano imitazioni di armi all’estero. Ordinare una presunta arma giocattolo continuerebbe a costituire una violazione della LArm che potrebbe eventualmente comportare la registrazione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Seguire l’approccio alternativo della sicurezza dei prodotti non appare efficace, visto che le armi giocattolo non costituiscono alcun pericolo.

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