Introdurre un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria nei Cantoni Gustavo. Qual è la posizione del Consiglio federale?
25.3910 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Come valuta il Consiglio federale l’attuale situazione dei proprietari di immobili nei cosiddetti Cantoni Gustavo (Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo)?
Il Consiglio federale ritiene che i proprietari di immobili situati nei Cantoni che prevedono un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria si trovino in una situazione più favorevole (premi più bassi, migliori prestazioni, misure di prevenzione)?
Ritiene che sia necessario intervenire? In caso negativo, perché?
Quali possibilità di azione intravvede il Consiglio federale per far sì che i Cantoni Gustavo introducano un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria?
Considerando che questo settore non è di competenza della Confederazione, quali adeguamenti legislativi a livello federale sarebbero necessari affinché tutti i Cantoni siano tenuti a disporre di un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria?
Il Consiglio federale è disposto a proporre adeguamenti legislativi in tal senso?
Il Consiglio federale sosterrà le proposte del Consiglio nazionale al riguardo?
Begründung
Nei cosiddetti Cantoni Gustavo non esistono assicurazioni immobiliari cantonali; nei Cantoni di Ginevra, Vallese, Ticino e Appenzello Interno non vige nemmeno l’obbligo di assicurazione.
Nei Cantoni che prevedono un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria, i premi sono nettamente inferiori (a Kandersteg una proprietaria paga la metà rispetto a una di Blatten), gli immobili sono assicurati al valore a nuovo e le assicurazioni investono una parte considerevole dei premi incassati in misure di prevenzione.
Nei Cantoni senza obbligo di assicurazione, l’assicurato (il proprietario dell’immobile) stabilisce autonomamente il valore assicurativo e quindi l’importo del premio. Ciò può comportare una copertura insufficiente e, in caso di sinistro, perdite finanziarie considerevoli che in ultima analisi possono gravare sulle casse pubbliche.
A causa dello scioglimento del permafrost, in futuro sempre più proprietari di immobili nei Cantoni Gustavo saranno esposti al rischio di ingenti perdite finanziarie.
Dal punto di vista dei cittadini e dei proprietari di immobili si pongono pertanto diverse domande.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 2: nei sette Cantoni indicati con l’acronimo GUSTAVO (GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW), che non dispongono di un’assicurazione immobiliare cantonale, la funzione di assicurazione sugli immobili è assunta da imprese di assicurazione private. Nei Cantoni GUSTAVO di Uri, Svitto e Obvaldo, invece, l’assicurazione immobiliare è obbligatoria. Secondo l’articolo 33 della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali deve essere obbligatoriamente inclusa nell’assicurazione contro l’incendio stipulata da tali imprese (assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali). Ciò garantisce in larga misura la necessaria solidarietà tra gli stipulanti, che sono esposti a rischi diversi a seconda del luogo. La copertura e le tariffe dei premi dell’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione (art. 33 cpv. 2 LSA). Il pool per la copertura dei danni causati dagli elementi naturali costituito dagli assicuratori è uno strumento importante, che consente alle imprese di assicurazione private di assicurare i danni causati dagli elementi naturali con un premio unico sostenibile e garantisce la solidarietà tra le imprese di assicurazione. Dal canto suo, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) approva le tariffe presentate e garantisce che i premi dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali siano equi dal punto di vista del rischio e dei costi. Nel confronto internazionale, i premi per l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali risultano relativamente bassi in tutta la Svizzera. Non vi sono elementi per affermare che nei Cantoni GUSTAVO i premi siano sistematicamente più alti che nei Cantoni aventi un’assicurazione immobiliare cantonale. Nell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), il Consiglio federale ha inoltre stabilito che l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali deve coprire il valore totale dei beni mobili e fabbricati da ripristinare. Ciò garantisce che, in caso di sinistro, gli stipulanti ricevano il pieno risarcimento del danno. Le assicurazioni private contro i danni causati dagli elementi naturali offrono quindi anche nei Cantoni GUSTAVO una copertura contro il rischio di danni causati dagli elementi naturali comparabile a quella dei Cantoni aventi un’assicurazione immobiliare cantonale. Ad 3: grazie all’attuale sistema di assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, in Svizzera una percentuale molto elevata di edifici è assicurata contro i pericoli naturali, anche nei Cantoni ove non vige l’obbligo di assicurazione. Ciò è favorito dal fatto che le banche, quando concedono un’ipoteca, richiedono solitamente la prova di aver stipulato un’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Ad eccezione del rischio sismico, tutti i maggiori rischi derivanti da pericoli naturali sono coperti dall’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali. Nel settore dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali non vi sono indizi di un possibile fallimento del mercato. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto alcuna necessità di intervenire. Ad 4 e 5: la competenza normativa riguardo all’attività degli istituti cantonali di assicurazione immobiliare spetta esclusivamente ai Cantoni. Un ampliamento delle competenze della Confederazione concernente l’introduzione di un obbligo assicurativo o di un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria richiederebbe pertanto una modifica della Costituzione. Occorre inoltre tenere conto degli accordi internazionali esistenti, con i quali la Svizzera si è impegnata a non limitare ulteriormente il libero mercato nel settore assicurativo più di quanto sia già previsto nelle disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore di tali accordi. Oltre all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, è da considerare anche l’Accordo generale sul commercio di servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio («general agreement on trade in services», GATS). Un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria nei Cantoni GUSTAVO richiederebbe la disdetta dei relativi trattati da parte della Svizzera oppure una rinegoziazione degli accordi, il che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Il Consiglio federale non ravvisa alcuna necessità di intervenire neppure in questo senso.