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Perfezionamento professionale e finanziamento pubblico durante i periodi di riscossione dell'ILR nel contesto delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti

25.4255 · Interpellanza · 2025-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La decisione degli Stati Uniti di imporre dazi doganali eccessivi minaccia direttamente alcuni settori d’esportazione dell’economia svizzera, aumentando il rischio di un maggiore ricorso all’indennità per lavoro ridotto (ILR). Anche se si è dimostrato efficace per stabilizzare l’occupazione, questo strumento continua a basarsi su una logica di mantenimento temporaneo dell’attività.

Tuttavia, in un contesto di crisi prolungata o di perdita duratura di sbocchi commerciali, è essenziale sfruttare questi periodi di riscossione dell’ILR per rafforzare le competenze dei lavoratori e la loro futura occupabilità.

Attualmente, né la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) né la relativa ordinanza (OADI) prevedono la copertura dei costi delle formazioni fornite all’interno delle aziende durante i periodi di lavoro ridotto. L’organizzazione e il finanziamento di tali misure spettano quindi esclusivamente ai datori di lavoro, limitandone fortemente l’attuazione.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. Il Consiglio federale ritiene che sia vantaggioso per i lavoratori poter beneficiare di un perfezionamento professionale durante i periodi di riscossione dell’ILR?

  1. È disposto a esaminare la possibilità di un finanziamento pubblico parziale o totale, ad esempio tramite l’assicurazione contro la disoccupazione, per sostenere le misure di perfezionamento professionale organizzate durante i periodi in questione?

  1. Può analizzare i modelli esistenti in altri Paesi, dove i periodi di riscossione dell’ILR sono utilizzati come possibilità di qualificazione e formazione, e indicare quali insegnamenti potrebbe trarne la Svizzera?

  1. Quali misure intende adottare affinché i periodi di riscossione dell’ILR diventino sistematicamente possibilità di qualificazione piuttosto che un semplice congelamento dell’attività?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento a favore dei lavoratori volto a prevenire la disoccupazione e a mantenere i posti di lavoro. Il versamento dell’ILR presuppone in particolare che vi sia una perdita di lavoro. Il diritto all’ILR sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza il tempo di lavoro soppresso (ore perse) per la formazione continua dei lavoratori interessati dall’indennità (art. 47 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione; OADI, RS 837.02). Si tratta di un’eccezione al principio dell’ILR, dato che le ore dedicate alla formazione continua all’interno dell’azienda non sono realmente ore perse. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che questa eccezione sia vantaggiosa perché consente di sfruttare le ore perse per la formazione continua, allo scopo di garantire ai lavoratori il mantenimento del posto e migliorare la loro occupabilità. In effetti, formando i dipendenti durante una diminuzione temporanea dell’attività, le aziende potrebbero beneficiare di una certa flessibilità nella riorganizzazione del lavoro.Va rammentato che durante il lavoro ridotto l’azienda deve essere in grado di reagire rapidamente per far fronte a nuove ordinazioni. Può esservi quindi un conflitto di obiettivi con il sostegno alla formazione continua, che in genere ha una durata fissa. Per ridurre al minimo questo problema e massimizzare l’efficacia della formazione continua, quest’ultima dovrebbe poter essere organizzata molto rapidamente e sostenere soprattutto le persone che, in caso di perdita di lavoro, hanno un rischio più elevato di disoccupazione di lunga durata. 2. Il Consiglio federale non intende esaminare la possibilità di un finanziamento parziale o totale della formazione continua da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) durante i periodi di ILR dato che l’AD copre già, attraverso questa indennità, gran parte del salario dei dipendenti e il suo scopo non è finanziare simili misure. Infatti, in Svizzera il mercato della formazione continua non è controllato dallo Stato, si tratta di un mercato libero. Nell’ambito della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1) e in applicazione del principio di sussidiarietà il legislatore ha chiaramente stabilito che ogni persona è responsabile della propria formazione continua. Il Consiglio federale si appella al dovere di assistenza dei datori di lavoro pubblici e privati, che possono ricorrere al sostegno previsto dai fondi costituiti dai settori e dalle associazioni professionali, nonché agli aiuti federali e cantonali già disponibili, come il programma «Semplicemente meglio! … al lavoro». Questo programma è rivolto alle aziende che desiderano rafforzare le competenze di base dei propri lavoratori (lettura, scrittura, matematica elementare o utilizzo delle tecnologie digitali). 3. Secondo i dati del sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), che mettono a confronto la sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), tra i Paesi europei che contemplano normative in caso di lavoro ridotto (come Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, ecc.) solo due dispongono di una normativa specifica per le spese di formazione: l’Austria, che prevede un sostegno alla qualificazione, e il Lussemburgo, che prevede un’indennità giornaliera più elevata in caso di formazione. Poiché l’assicurazione contro la disoccupazione copre già i salari dei lavoratori che beneficiano di una formazione continua durante l’ILR, il Consiglio federale non ritiene necessario ispirarsi ai modelli esistenti in altri Paesi. 4. Il Consiglio federale ritiene che, mantenendo il diritto all’ILR quando il datore di lavoro utilizza le ore perse per la formazione continua dei lavoratori interessati, le possibilità di qualificazione siano garantite e si possa così evitare il semplice congelamento dell’attività.

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