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25.4663 · Interpellanza · 2025-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 13 dicembre 2025 il Tages-Anzeiger ha riportato l’impiego di videocamere di sorveglianza nell’ospedale universitario di Zurigo. Con tale provvedimento l’ospedale auspica di contribuire a una migliore prevenzione delle cadute e a un’agevolazione del lavoro del personale infermieristico. In linea di principio, questo è un dato positivo. L’impiego di videocamere, soprattutto negli ospedali, nelle case per anziani e nelle strutture psichiatriche, richiede tuttavia particolare cautela poiché incide direttamente sulla sfera privata dei collaboratori nonché degli ospiti delle strutture in questione. Per questo motivo, l’articolo riporta anche alcune perplessità sollevate dagli incaricati per la protezione dei dati. In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. È esatta l’affermazione contenuta nell’articolo secondo cui negli ospedali in Francia è vietato l’impiego di videocamere per la prevenzione delle cadute?

  2. È fondata l’affermazione secondo cui, l’impiego di videocamere in diverse regioni della Danimarca è stato sospeso in ragione di dubbi legati alla protezione dei dati?

  3. Stando a quanto affermato nell’articolo, l’Incaricato federale della protezione dei dati intende discutere la questione con i propri omologhi a livello cantonale. Entro quale termine sono attesi i risultati di questo scambio?

  4. Come si presenta la situazione in Svizzera sotto il profilo della protezione dei dati? Tanto più alla luce del fatto che sono disponibili soluzioni alternative fondate sulla tecnologia radar che risultano più rispettose della sfera privata?

  5. L’ordinanza sulla videosorveglianza TP disciplina nel dettaglio l’impiego di videocamere sui treni delle Ferrovie federali svizzere. Non sarebbe opportuno regolamentare tramite ordinanza la sorveglianza negli ospedali, nelle case di cura e nelle strutture psichiatriche, luoghi in cui la sfera privata è interessata?

  6. I dati provenienti dalle strutture sanitarie svizzere possono essere utilizzati per l’ulteriore svilluppo dell’IA del fornitore di sistema? In caso contrario, come potrebbe il fornitore di sistema dare una garanzia in merito?

  7. Ai fini della valutazione sul piano della protezione dei dati, ha rilevanza il fatto che sono impiegate videocamere provenienti dalla Cina, esplicitamente vietate nei luoghi pubblici in molti Paesi?

  8. A quanto risulta, i pazienti dell’ospedale universitario di Zurigo non sono sufficientemente stati informati. Quali sono le ripercussioni per l’ospedale? Nessuna?

  9. Non bisognerebbe garantire che i pazienti e, se del caso, i loro familiari possano dare il loro consenso esplicito all’impiego di videocamere e possano anche richiedere che tali dispositivi vengano spenti? Quali norme si applicano nelle camere con più letti?

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, il trattamento di dati personali da parte di organi federali o privati (come strutture sanitarie private) è retto dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Se questi dati sono trattati da autorità cantonali (come strutture sanitarie pubbliche cantonali), sono applicabili le legislazioni cantonali in materia di protezione dei dati. 1. Nel 2024 la CNIL (Commissione nazionale francese dell’informatica e delle libertà) ha pubblicato una raccomandazione non vincolante relativa all'installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle camere delle strutture che ospitano persone anziane (www.cnil.fr/fr/professionnel > Textes officiels > Les lignes directrices et recommandations de la CNIL). Indica in particolare che la sicurezza degli ospiti in caso di caduta o incidente può essere garantita non solo con una videosorveglianza, ma anche con altri dispositivi (p. es. braccialetti o sensori di caduta a infrarossi), previo consenso dell’ospite. 2. Nel settembre 2025 la stampa danese ha riportato i timori espressi dalle autorità sulla legalità, in termini di protezione dei dati, di un sistema di intelligenza artificiale (IA) utilizzato in alcune case di riposo. 3. Su domanda, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha affermato di essere in contatto con le autorità cantonali di vigilanza, in particolare nel quadro della Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim). 4./5./9. La sorveglianza digitale nelle strutture sanitarie lede inevitabilmente i diritti della personalità e la sfera privata. Questo vale non solo per i pazienti, ma anche per i famigliari, i visitatori e i professionisti della salute (per questi ultimi, cfr. art. 26 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro [RS 822.113]). Ai sensi della LPD, qualsiasi lesione dei diritti della personalità in una struttura sanitaria privata deve essere giustificata da un motivo (che può essere un consenso valido o un interesse preponderante). Inoltre, nelle strutture soggette al diritto pubblico cantonale, il trattamento dei dati personali deve in linea di massima fondarsi su una base legale in virtù dell’articolo 36 Cost. Anche se un sistema di sorveglianza digitale può presentare vantaggi notevoli per la sicurezza dei pazienti, in applicazione del principio di proporzionalità il titolare del trattamento deve in ogni caso esaminare l’opportunità di prediligere un altro sistema che viola meno il diritto alla vita privata (come un sistema che non tratta in maniera continua il suono e l’immagine oppure un sensore radar). Riguardo alle strutture sanitarie private, considerate le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati (in particolare la LPD), il Consiglio federale non ritiene necessario un disciplinamento più dettagliato. Quanto agli istituti cantonali, qualsiasi eventuale disposizione supplementare rientra nella competenza dei Cantoni. Occorre inoltre menzionare che la Commissione centrale di etica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare le opportunità e le sfide legate all’impiego di sistemi di sorveglianza digitale nelle cure stazionarie (www.samw.ch > Ethique > Aperçu des thèmes > Numérisation en médecine > Surveillance numérique dans les soins stationnaires). Il gruppo di lavoro sta preparando un parere la cui pubblicazione è prevista per l’inizio dell’estate 2026. 6. La risposta a questa domanda dipende da vari fattori, in particolare dal ruolo della persona che tratta i dati (titolare o responsabile del trattamento), da un eventuale riutilizzo dei dati per scopi personali, dalla possibilità di anonimizzare i dati e da un potenziale accesso ai dati da parte del fornitore di sistemi di IA. In linea generale, in quanto titolare del trattamento, una struttura sanitaria privata potrebbe riutilizzare dati per scopi impersonali o per l’addestramento di un sistema di IA, purché rispetti le condizioni previste dall’articolo 31 capoverso 2 lettera e LPD. La comunicazione di dati sensibili a un fornitore di sistemi di IA deve in linea di massima avvenire in una forma che non permetta di identificare le persone interessate (art. 31 cpv. 2 lett. e n. 2 LPD). La questione del riutilizzo dei dati è attualmente esaminata nell’ambito dell’attuazione della mozione 22.3890 della CSEC-S «Elaborare una legge quadro per l'utilizzo secondario dei dati».Per quanto concerne il settore pubblico cantonale, il riutilizzo dei dati è retto dal diritto cantonale. 7. Nel caso di dispositivi o sistemi fabbricati all’estero, occorre assicurarsi che il loro utilizzo non comporti comunicazioni di dati non conformi alla protezione dei dati, in particolare verso server situati in Paesi terzi che si ritiene non offrano un livello adeguato di protezione dei dati personali. 8. Poiché l’ospedale universitario di Zurigo è una struttura pubblica cantonale, il trattamento dei dati da esso effettuato è in linea di massima retto dal diritto cantonale.