Esecuzione delle pene e delle misure: indicare in maniera trasparente i costi per vitto, medici e psicologi
25.4855 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
È sempre più evidente che la Svizzera non dissuade i turisti del crimine, i quali in parte si accollano volutamente le nostre pene. Per prevenire efficacemente i reati e le recidive, occorre esaminare a fondo le condizioni concrete di detenzione. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:Quali prescrizioni esistono in merito alla preparazione dei pasti e al tetto di spesa per il vitto nelle strutture detentive (esecuzione delle pene e delle misure).In quanti istituti destinati all’esecuzione delle pene e delle misure i pasti sono preparati in sede e in quanti all’esterno?Quali condizioni sono previste per il catering esterno (costi, trasporto, scelta del menù, fornitori ecc.)? Qual è il costo medio per pasto (indicando separatamente colazione, pranzo e cena) e a quanto ammonta l’eventuale tariffa giornaliera per il vitto?Quali possibilità di scelta hanno i detenuti per quanto riguarda il menu? È possibile ordinare anche pasti kosher, halal e/o vegani? Se sì, è una prassi corrente oppure si tratta di casi isolati a discrezione dell’istituto detentivo?A quanto ammontano i costi medi per pasto per queste richieste straordinarie per il pranzo e la cena?A quanto ammontano in media i costi mensili per psicologi e medici per detenuto? Si prega di distinguere tra esecuzione delle misure e delle pene. A quanto ammontano in media le spese dentistiche per detenuto all'anno?Chi paga queste spese dentistiche?Se non è possibile fornire alcuni dati, entro quando potranno essere determinati? Quali basi giuridiche esistono a livello federale per questi costi?
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera la competenza in materia di esecuzione delle sanzioni penali, compresa la gestione degli istituti penitenziari, spetta ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). La Confederazione dispone tuttavia di una competenza concorrente per emanare prescrizioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 2 e 3 Cost.). La Confederazione ha disciplinato soltanto i principi fondamentali dell’esecuzione delle pene e delle misure. I Cantoni dispongono di un certo margine di manovra per trasporre questi principi nella loro legislazione (cfr. DTF 139 I 180, consid. 1.2). Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni (art. 380 cpv. 1 del Codice penale, CP; RS 311.0). 1.-7. Considerato quanto precede, spetta ai Cantoni, rispettivamente alle autorità cantonali competenti e agli istituti di privazione della libertà, disciplinare le questioni relative all’organizzazione dei pasti (fornitori interni o esterni, scelta dei menu ecc.) e i relativi costi. 8.-10. Lo stesso vale per quanto riguarda le spese relative alla salute fisica e mentale dei detenuti. I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione delle sanzioni penali e dell’assistenza medica e/o terapeutica. Per le cure dentarie, i tre concordati d’esecuzione delle sanzioni penali hanno stabilito che i costi devono essere assunti in primo luogo dal detenuto, tramite il patrimonio personale o il reddito da lavoro (Concordato latino: art. 6 della decisione del 25.09.2008 relativa alla partecipazione delle autorità di esecuzione ai costi delle cure odontoiatriche delle persone private della libertà in uno degli istituti concordatari; Concordato della Svizzera centrale e nord-occidentale: art. 4 della Richtlinie betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen del 26.03.2021; Concordato della Svizzera orientale: n. 2.2 della Richtlinie betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen del 26.03.2021). 11. La raccolta di dati dettagliati sarebbe dispendiosa in termini di risorse poiché andrebbe presentata una richiesta a ciascuno dei 92 istituti penitenziari (senza contare gli istituti di privazione della libertà). Inoltre, a causa delle numerose differenze tra gli istituti (tipo e regime di detenzione, presenza o meno di una sezione specifica, popolazione carceraria, organizzazione e regolamentazione cantonali, situazione geografica ecc.), i dati ottenuti non permetterebbero di trarre conclusioni attendibili a livello nazionale. 12. Non esiste una base legale federale che disciplini in modo preciso questi diversi punti. Tuttavia, vari articoli del CP trattano tali questioni. Ad esempio, l’articolo 380 CP indica che le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni ma che i detenuti vi partecipano in modo adeguato (art. 380 cpv. 1 e 2 CP). Per quanto riguarda l’assistenza in generale ma anche nell’ambito della salute, l’articolo 75 capoverso 1 CP rammenta il principio dell’equivalenza secondo cui l’esecuzione della sanzione deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita. Ciò contribuisce a ridurre le conseguenze nocive della privazione della libertà e prepara favorevolmente il rientro nella società dopo la liberazione.