Deriva autoritaria nell'UE: cittadino svizzero sanzionato per l'esercizio della libertà di espressione. Per il Consiglio federale è accettabile?
25.4869 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento degli affari esteri
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’Unione europea ha sanzionato l’ex colonnello svizzero Jacques Baud, già agente dei servizi d’informazione, accusandolo di aver fatto “propaganda a sostegno della Russia”. La misura prevede il congelamento dei beni, il divieto di ingresso e di transito nel territorio dell’UE nonché l’interdizione di qualsiasi transazione finanziaria. Si tratta delle prime sanzioni adottate dall’UE nei confronti di un cittadino elvetico.
Di fatto, Bruxelles colpisce in modo estremamente grave un cittadino svizzero per le opinioni espresse, senza una procedura giudiziaria.
Si conferma così una preoccupante deriva autoritaria, che dovrebbe preoccupare la Svizzera, tanto più alla luce della politica di continuo avvicinamento all’UE e della ripresa automatica del suo diritto e delle sue decisioni perseguita dal Consiglio federale e dalle maggioranze politiche.
Alla luce di quanto precede, si chiede al CF:
L’ex ufficiale ha beneficiato delle garanzie di un processo equo, come previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oppure è stato oggetto di una decisione meramente politica?
Come valuta il CF queste sanzioni sotto il profilo della libertà di espressione, del pluralismo delle opinioni e dei diritti democratici fondamentali?
Il CF intende intervenire presso le autorità dell’UE per contestare la violazione dei diritti fondamentali di un cittadino svizzero? In caso negativo, per quali motivi?
Anche la Svizzera intende adottare un approccio simile a quello dell’UE nella lotta alla cosiddetta “disinformazione”? Occorre attendersi, anche nel nostro Paese, l’introduzione di liste nere e di sanzioni nei confronti di persone colpevoli di esprimere opinioni divergenti rispetto alla narrazione ufficiale o “mainstream”?
E’ ritenuto ancora opportuno perseguire una politica di continuo avvicinamento, leggi sottomissione, ad un’istituzione – l ‘UE – che viola i diritti fondamentali dei cittadini elvetici?
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non prevede il diritto a un’udienza preliminare per le persone soggette a sanzioni. Dal punto di vista dello Stato di diritto, piuttosto, è decisiva l’esistenza di una tutela giurisdizionale efficace in seguito all’inserimento nell’elenco delle persone sanzionate, fondata su motivazioni individualizzate, su un accesso ai documenti ragionevolmente esigibile e su un controllo giurisdizionale. Una notifica o un’udienza preliminari sono insolite poiché consentirebbero alle persone interessate di anticipare le sanzioni. Tale procedura corrisponde alla prassi consolidata, anche per quanto riguarda le sanzioni imposte dall’ONU. I fatti in esame costituiscono una violazione della libertà di espressione. Le dichiarazioni politiche non possono essere sanzionate esclusivamente per il loro contenuto. Il congelamento di valori patrimoniali e il divieto di transito basati su dichiarazioni politiche richiedono pertanto una motivazione particolarmente accurata. La restrizione della libertà di espressione (art. 10 CEDU) da parte dell’UE è ammissibile solo se è appropriata (efficacia della misura), necessaria (priorità di mezzi meno restrittivi) e proporzionata (prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato). La valutazione di tali aspetti incombe alle autorità competenti ai sensi dello Stato di diritto. Il 9 gennaio 2026 l’ambasciatrice svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles è intervenuta in seno all’UE, chiedendo il rispetto del diritto a un processo equo e sottolineando la necessità di salvaguardare la libertà di espressione. L'UE ha assicurato che li rispetterà. Il 21 gennaio 2026 il capo del DFAE ha sollevato il caso del cittadino svizzero interessato anche con il commissario europeo Maroš Šefčovič, competente per la Svizzera. La Svizzera non ha adottato il regime di sanzioni dell’UE in relazione alla minaccia ibrida della Russia. Non si pone quindi la questione dell’applicazione di tali sanzioni da parte della Confederazione nei confronti del cittadino svizzero interessato o di altre persone. La Svizzera ha negoziato con l’UE un pacchetto di accordi volto a stabilizzare e sviluppare le relazioni bilaterali. Il 13 giugno 2025 il Consiglio federale ha approvato i testi degli accordi negoziati e ha aperto la procedura di consultazione sul pacchetto Svizzera-UE, che si è conclusa il 31 ottobre 2025. Il Consiglio federale analizza attualmente i risultati della procedura di consultazione e, su questa base, deciderà eventuali adeguamenti al progetto del messaggio.