Impedire l'upgrade automatico dello statuto di protezione S dopo cinque anni. Nessun permesso di dimora e nessuna equiparazione ai cittadini svizzeri in materia di aiuto sociale
26.3132 · Mozione · 2026-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie per impedire il rilascio automatico alle persone con statuto S di un permesso di dimora (B) dopo cinque anni e di un permesso di domicilio dopo dieci anni.
Begründung
Come sottolineato a più riprese dal Consiglio federale, lo statuto di protezione S è temporaneo e orientato al ritorno. Il rilascio automatico e incondizionato di permessi di dimora dopo cinque anni (art. 74 cpv. 2 LAsi) si oppone diametralmente a questo principio. Ostacola e impedisce il ritorno in Ucraina delle persone con statuto S, nonostante esse siano urgentemente necessarie per la ricostruzione del loro Paese. L’articolo 74 capoverso 2 LAsi è un costrutto sbagliato e mal concepito. Crea anche (ulteriore) disparità di trattamento rispetto alle persone in procedura d’asilo e a quelle ammesse provvisoriamente. Queste devono infatti presentare una domanda ed essere ben integrate prima di poter richiedere un permesso di dimora (permesso per casi di rigore). Questa contrarietà al sistema favorirà inoltre i ricongiungimenti familiari, il che non è nell’interesse della Svizzera. In particolare, è scandaloso che con il rilascio del permesso di dimora le persone con statuto S otterranno le stesse prestazioni di aiuto sociale accordate ai cittadini svizzeri (e agli stranieri con permesso di lavoro). Sarebbero molti ad approfittarne: a fine settembre 2025 vivevano in Svizzera 70 530 persone con statuto di protezione S. Il tasso di occupazione delle persone in età lavorativa ammontava al 35,5 per cento; in molti casi si trattava solo di impieghi a tempo parziale. Il rilascio automatico di permessi di dimora metterebbe ancor più in difficoltà il nostro Stato sociale. Inoltre, alla luce della rapida crescita demografica non è opportuno gravare le nostre infrastrutture, le scuole, le strade, i trasporti pubblici, il settore dell’alloggio, gli asili nido e i consultori con un numero ancora maggiore di stranieri titolari di un permesso di dimora, aumentando ulteriormente la pressione sociale. È quindi necessario vietare il rilascio automatico dei permessi di dimora alle persone con statuto S. In alternativa, il termine potrebbe essere esteso a dieci anni nel caso in cui lo statuto S non dovesse ancora essere stato abrogato.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la vigente legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 LAsi). Il permesso di dimora scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria (art. 46 cpv. 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1; RS 142.311). L’ottenimento di un permesso di dimora non implica dunque che i beneficiari hanno diritto a restare in Svizzera. Quando la protezione provvisoria sarà revocata, tutte le persone bisognose di protezione saranno trattate allo stesso modo, a prescindere che siano titolari di un permesso di dimora oppure no. Dovranno lasciare la Svizzera tranne nel caso in cui sussistano ostacoli all’esecuzione o un rischio di persecuzione (art. 76 LAsi). Il rilascio del permesso di dimora a persone bisognose di protezione non crea un onere supplementare per le infrastrutture. L’effettivo delle persone bisognose di protezione resta invariato, poiché gli interessati vivono già da cinque anni in Svizzera. Il Consiglio federale ha adottato diverse misure per migliorare l’integrazione, in particolare nel mercato del lavoro. In tal modo è anche ridotta la percentuale di persone bisognose di protezione che fanno capo all’aiuto sociale. Tra le persone bisognose di protezione che soggiornano in Svizzera già dal 2022, il tasso di occupazione è più elevato rispetto alla popolazione complessiva delle persone bisognose di protezione. Il loro tasso di occupazione è in continuo aumento e attualmente supera il 46 per cento. Il tasso medio di occupazione di tutte le persone bisognose di protezione attive ammonta al 67 per cento. Il 48 per cento delle persone che esercitano un’attività lucrativa guadagna più di 3000 franchi al mese. Dalla prima attivazione dello statuto di protezione S, l’11 marzo 2022, il Consiglio federale ha esaminato a più riprese le diverse normative che disciplinano questo statuto e quello dell’ammissione provvisoria. Il 28 maggio 2025 ha deciso di rinunciare a rivedere la legge per equiparare lo statuto di protezione S all’ammissione provvisoria. Quando lo statuto S per le persone provenienti dall’Ucraina sarà abrogato esaminerà quali adeguamenti sono necessari in materia. Solo allora saranno disponibili esperienze esaustive, dall’attivazione alla revoca. Nell’ambito della strategia in materia di asilo 2027, Confederazione, Cantoni, Città e Comuni sono stati inoltre incaricati di elaborare una strategia per integrare lo statuto di protezione S nel sistema d’asilo e d’integrazione. Considerati i lavori in corso, il Consiglio federale è al momento contrario ad adeguamenti sostanziali dello statuto S. Per quanto riguarda i costi, il Consiglio federale rileva quanto segue: se il pacchetto di sgravio 2027 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 come deciso dal Parlamento, verrà a cadere il sussidio federale per i costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. In questo contesto, nell’ambito della strategia in materia d’asilo 2027, la Confederazione e i Cantoni stanno vagliando se adeguare l’ordinanza 2 sull’asilo per conferire ai Cantoni la competenza di definire lo standard di sostegno. Il Consiglio federale fa infine notare che non esiste alcuna pretesa legale al rilascio del permesso di domicilio a persone bisognose di protezione. Se una persona desidera domandare il permesso di domicilio, si applicano le condizioni generali per il rilascio di un permesso di domicilio di cui all’articolo 34 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.