95.3219 · Interpellanza · 1995-06-07
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il sottoscritto deputato chiede al Consiglio federale di spiegare le modalità concernenti l'aiuto, appena votato in complemento al primo, a favore delle comunità emergenti in democrazia dell'Europa centrale e dell'est, e in particolare:
1. il circuito interno svizzero di sussidiamento;
2. gli enti o le società beneficiarie svizzere ed estere;
3. l'autorità amministrativa decisionale per quanto concerne i progetti da approvare;
4. se ci sono possibilità o meno di "abusi preferenziali" nei confronti di una o più ditte svizzere, operanti nei Paesi dell'Europa centrale e dell'est.
Stellungnahme des Bundesrates
Dando seguito ai messaggi del Consiglio federale del 22 novembre 1989, del 23 settembre 1991 e del 1o luglio 1992, il Parlamento ha approvato dei crediti-quadro che devono permettere di sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nell'Europa orientale. Poiché queste riforme si estenderanno su diversi anni e la cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale diventerà pertanto una parte integrante della politica estera svizzera, a tale scopo è stata istituita una base legale. Il decreto federale di obbligatorietà generale concernente la cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il cui termine di referendum è scaduto inutilizzato il 3 luglio 1995 e che entrerà prossimamente in vigore, nel capitolo 4 definisce l'esecuzione dei provvedimenti a favore di questi Paesi.
Le competenze decisionali e finanziarie sono definite nell'ordinanza del 6 maggio 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale. L'Ufficio di cooperazione per l'Europa dell'Est del Dipartimento federale degli affari esteri è competente per i provvedimenti nel settore della cooperazione tecnica, mentre l'Ufficio federale dell'economia esterna del Dipartimento federale dell'economia pubblica è competente per quelli nel settore dell'aiuto finanziario. Il coordinamento generale dei provvedimenti d'aiuto spetta al Dipartimento federale degli affari esteri. Le priorità geografiche e settoriali sono stabilite da un comitato interdipartimentale dei programmi. Gruppi settoriali specializzati concretizzano gli oggetti prioritari fissati dal comitato interdipartimentale dei programmi.
Dal 1994, il Consiglio federale informa annualmente le commissioni parlamentari competenti sui progetti che sono stati approvati, l'impiego dei mezzi finanziari e gli effetti dei provvedimenti osservati nel corso delle valutazioni. Inoltre, la Delegazione delle finanze (DF) delle Camere federali, la Commissione delle finanze (CdF) e la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG) si sono occupate dell'aiuto all'Europa orientale e hanno posto, fra l'altro, domande simili.
Per principio, la Svizzera, come pure i Paesi beneficiari, collabora con i partner più adatti per un determinato compito. Nel settore dell'aiuto finanziario, l'aiuto della Svizzera è legato per principio a beni e servizi svizzeri. Nel settore della cooperazione tecnica, circa tre quarti dei mezzi vanno a partner svizzeri, circa il 20 per cento a organizzazioni internazionali e il rimanente a vari realizzatori.
Il punto di partenza della procedura che conduce alla scelta di un progetto è costituito dai bisogni del Paese beneficiario. Per principio, la Svizzera sostiene unicamente progetti la cui importanza è prioritaria dal punto di vista dei processi di riforma. Non appena la priorità è stata decisa, i progetti sono esaminati mediante una procedura di decisione strutturata in modo da determinare se hanno i requisiti per essere presi in considerazione. La valutazione riguarda gli aspetti tecnici, finanziari ed economici. I mandati sono distribuiti conformemente alle direttive della Confederazione concernenti la procedura d'appalto e alle modalità relative ai contratti. Nell'attribuzione dei mandati svolgono un ruolo preponderante criteri quali la competenza nel settore, l'esperienza nella gestione di progetti e la conoscenza dell'Europa dell'Est.
Le procedure decisionali summenzionate impediscono un trattamento di favore nell'attribuzione dei mandati.
Risposta del Consiglio federale.