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96.1092 · Interrogazione ordinaria · 1996-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il decreto federale del 23 giugno 1948 sull'organizzazione del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta (Decreto federale, RS 934.23), dal 1948 esiste a San Gallo una società cooperativa di diritto pubblico il cui obiettivo è di concedere indennità ai proprietari e al locatari di macchine a spoletta che rimangono inutilizzate per mancanza di lavoro. Il fondo è stato alimentato dai contributi periodici dei fabbricanti di ricami e degli esportatori. La Confederazione e i Cantoni interessati (Appenzello Esterno ed Interno, San Gallo e Turgovia) non hanno partecipato né partecipano al finanziamento di questo fondo. Parimenti esiste, sulla base della legge federale concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Legge federale, RS 934.22), una seconda società cooperativa di diritto pubblico, con sede a San Gallo, il cui obiettivo è il promovimento dell'industria del ricamo in generale. La Confederazione partecipa con un importo di 100'000 franchi al capitale sociale, pari a 205'350 franchi. I restanti 105'350 franchi provengono dai Cantoni di Appenzello Esterno ed Interno, San Gallo, Svitto, Turgovia e Zurigo nonché da associazioni professionali di lavoratori e di datori di lavoro, da ditte e da singole persone.

Il 3 luglio 1996 le assemblee generali di entrambe le società cooperative hanno approvato fondamentali proposte di riorganizzazione. Esse hanno incaricato le proprie amministrazioni di domandare al Consiglio federale, rispettivamente al Dipartimento federale dell'economia pubblica, l'approvazione per lo scioglimento delle due società cooperative e per il trasferimento del ricavato della liquidazione ad una società cooperativa di diritto privato ancora da costituire. I compiti assegnati finora alle due società cooperative dovrebbero pertanto essere proseguiti, su base privata, dalla nuova Società cooperativa per il promovimento dell'industria del ricamo (GFS).

Il Consiglio federale ha sostenuto sin dall'inizio gli sforzi volti a privatizzare l'industria del ricamo e ha partecipato ai lavori preparatori. Con decisione del 21 agosto 1996, il Consiglio federale ha approvato lo scioglimento del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta e, nel contempo, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha acconsentito allo scioglimento della Società cooperativa fiduciaria del ricamo. Siccome con lo scioglimento di fatto delle due società cooperative il decreto federale e la legge federale menzionati decadono, il Consiglio federate ha provveduto alla loro abrogazione mediante l'ordinanza citata dall'autrice dell'interrogazione ordinaria, che entrerà in vigore il 1. gennaio 1997 (RU 1996 III 2521).

Ciò premesso, il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. L'abrogazione di una legge federale e di un decreto federale mediante un'ordinanza del Consiglio federale appare solo a prima vista una violazione del principio del parallelismo delle forme. Nel presente contesto, tuttavia, tenuto conto della particolare regolamentazione della competenza per lo scioglimento delle menzionate società cooperative (art. 12 del decreto federale e art. 8 della legge federale), è presumibile che il legislatore abbia voluto delegare, oltre alla competenza per lo scioglimento delle società cooperative, anche la competenza per l'abrogazione dei relativi atti legislative. La delega di competenza per lo scioglimento delle due società cooperative non avrebbe alcun senso se il legislatore dovesse abrogare i due atti legislativi, poiché in tal modo si pronuncerebbe esso stesso sullo scioglimento definitive delle due società cooperative.

L'articolo 12 del decreto federale e l'articolo 8 della legge federale costituiscono dunque la base legale dell'ordinanza abrogativa. Essi delegano al Consiglio federale e al DFEP la competenza decisionale relativa allo scioglimento delle due società cooperative.

2. Come già menzionato, la Confederazione non ha partecipato al finanziamento del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta. Essa ha invece investito la somma di 100'000 franchi nel capitale della Società cooperativa fiduciaria del ricamo.

3. Il Consiglio federale informerà il Parlamento, nell'ambito del suo rapporto ordinario di gestione, in merito allo scioglimento delle due società cooperative e alla destinazione di un eventuale saldo attivo. Le possibili destinazioni di un'eventuale eccedenza sono stabilite nella legge e nel decreto federale. Se il Fondo di solidarietà è sostituito da un'altra istituzione fondata sul principio della solidarietà e destinata allo stesso scopo, a quest'ultima viene devoluto il patrimonio ancora disponibile, secondo l'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza per l'esecuzione del decreto federale sull'organizzazione del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta (RS 934.231). In caso contrario, tale patrimonio viene destinato ad opere di soccorso a favore dell'industria del ricamo. L'ente privato che verrà fondato, vale a dire la "Società cooperativa per il promovimento dell'industria del ricamo", continuerà a perseguire gli obiettivi assegnati finora al Fondo di solidarietà. In questo modo esso soddisfa i requisiti legali per ottenere il saldo attivo di liquidazione. Dal punto di vista della Confederazione, assume un'importanza prioritaria il fatto di garantire alla nuova società cooperativa le risorse finanziarie proprie del Fondo di solidarietà, affinché esse continuino ad essere utilizzate conformemente agli obiettivi definiti.

Per quanto concerne la Società cooperativa fiduciaria del ricamo, le norme relative alla liquidazione sono contenute nell'articolo 8 capoverso 2 della legge federale. Secondo tale disposizione, in caso di scioglimento, occorre dapprima pagare i debiti e procedere al rimborso delle quote sociali fino al loro valore nominale. Un eventuale saldo attivo deve essere impiegato, sotto il controllo del Dipartimento federale dell'economia pubblica, per altre misure di promovimento dell'industria del ricamo. E' inoltre previsto che un eventuale saldo attivo venga trasferito alla "Società cooperativa per il promovimento dell'industria del ricamo".

Risposta del Consiglio federale.