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96.3027 · Interpellanza · 1996-03-05

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 gennaio 1973 concernente il materiale bellico, sono considerati prodotti anonimi di serie le parti staccate di materiale bellico fabbricate in serie e non contenenti alcuna indicazione riguardo al fabbricante e alla Svizzera in quanto Paese di produzione; il loro valore rispetto al materiale bellico finito è trascurabile. L'esportazione di tali componenti è soggetta ad autorizzazione; si può però rinunciare all'usuale dichiarazione di non riesportazione.

In merito alle domande dell'interpellanza, il Consiglio federale si esprime come segue:

1. Negli ultimi anni, la quota delle autorizzazioni per l'esportazione di prodotti anonimi di serie ha raggiunto in media il 15 percento di tutte le autorizzazioni d'esportazione di materiale bellico.

2. I prodotti anonimi di serie sono in gran parte esportati verso Stati industriali occidentali, dove vengono ulteriormente lavorati. Tuttavia, per principio, I'esportazione di tali prodotti è possibile negli stessi Paesi nei quali è consentita l'esportazione di ogni altro genere di materiale bellico. Inversamente, I'esportazione di questi prodotti non è autorizzata verso Paesi nei quali non si può esportare alcun altro materiale bellico.

3. La EMS-Patvag non fabbrica munizione finita, ma componenti di munizioni quali capsule detonanti/detonatori, generatori o elementi di sicurezza. Queste parti possono essere riconosciute, singolarmente, come prodotti anonimi di serie. Se sono forniti come sistemi d'accensione completi, in futuro potrebbero essere considerati assemblaggi nel senso del disegno di nuova legge federale sul materiale bellico; le autorizzazioni d'esportazione potrebbero quindi essere rilasciate senza dichiarazione di non riesportazione. Ciò vale anche per i prodotti menzionati nell'interpellanza. In questo contesto, occorre rilevare che non sono le aziende produttrici che possono definire ciò che va riconosciuto come "assemblaggio", bensì il dipartimento competente secondo la legge; la stessa regolamentazione è applicata già oggi per i prodotti anonimi di serie.

4. Non è possibile accertare la quota del totale delle esportazioni di materiale bellico che si sarebbe potuta esportare negli ultimi anni senza dichiarazione di non riesportazione qualora fosse stata applicata la definizione contenuta nel disegno di nuova legge federale sul materiale bellico. Da un lato, gli assemblaggi, sempreché siano menzionati come tali o designati separatamente nelle domande d'esportazione, non sono registrati statisticamente; dall'altro, non si può escludere che si sia rinunciato a priori all'esportazione di tali assemblaggi a causa dell'odierno obbligo della dichiarazione di non riesportazione, e che quindi non siano nemmeno state presentate le relative domande d'esportazione. Si può però ipotizzare che, includendo gli assemblaggi, la quota delle autorizzazioni senza dichiarazione di non riesportazione, rispetto al totale delle autorizzazioni d'esportazione, sarebbe aumentata.

Risposta del Consiglio federale.

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