96.3076 · Interpellanza · 1996-03-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
In Svizzera non è stata finora presentata alcuna domanda d'omologazione per la somatotropina bovina ricombinata (rBST). Nel nostro Paese, determinati ormoni e preparati contenenti ormoni sono registrati come medicamenti veterinari presso l'Ufficio intercantonale del controllo dei medicamenti (UICM). Essi possono tuttavia venir utilizzati unicamente a scopo terapeutico.
Domanda 2
Analogamente a quanto è il caso nell'UE, anche il diritto svizzero prevede il divieto di somministrare ormoni che favoriscono l'ingrassamento ad animali destinati alla macellazione (art. 13 dell'ordinanza sull'igiene delle carni; RS 817.190). E' invece autorizzato l'impiego di ormoni a scopo terapeutico nonché in ambito zootecnico (p.es. in caso di turbe riproduttive). Trattandosi in parte delle stesse sostanze, le analisi eseguite successivamente non consentono di stabilire per quale motivo esse siano state utilizzate. Non è inoltre possibile dimostrare se un determinato ormone, riscontrabile anche in animali che non hanno mai subito alcun trattamento ormonale, sia presente naturalmente nel corpo dell'animale o gli sia stato somministrato. Queste considerazioni riguardano anche il latte. Per principio, la carne e il latte possono venir importati soltanto se sono adempiute le esigenze della vigente legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Il quantitativo di residui di ormoni riscontrati nella carne e nel latte importati non dev'essere superiore a quello rilevato nei prodotti indigeni. Vista l'impossibilità di risalire ai motivi all'origine della presenza di ormoni nel corpo di un animale, I'importazione di carne e latte di animali trattati con ormoni potrebbe venir completamente bloccata soltanto imponendo un divieto generale d'importazione di carne e latte ai paesi nei quali simili trattamenti sono autorizzati (analogamente a quanto fatto dall'UE contro gli USA, anche se in questo caso il divieto riguarda unicamente la carne). Dato che un simile divieto non può essere motivato dal profilo sanitario e di conseguenza infrangerebbe anche l'accordo OMC, non viene, per il momento, preso in considerazione dal Consiglio federale.
Domanda 3
In virtù dell'articolo 81 dell'ordinanza del 22 marzo 1989 sul bestiame da macello (RS 91 6.341), le operazioni di scambio ai fini della trasformazione sono eccezionalmente autorizzate se muscoli preparati sono importati ai fini della trasformazione e se la stessa quantità di merce viene esportata, dedotta la perdita di peso dovuta all'essiccamento e alla trasformazione. Nell'ambito di operazioni di scambio ai fini della trasformazione, l'anno scorso è stata autorizzata l'importazione di 2'451 tonnellate di muscoli preparati e di 62 tonnellate di noci di vacca. Su proposta dell'amministrazione della CBC, è stata autorizzata l'importazione di ulteriori 221 tonnellate di muscoli preparati. Dalla statistica sul commercio esterno risulta che oltre il 95 per cento dei muscoli preparati importati proviene dall'America del Sud e che la metà circa di tale quantitativo giunge dall'Argentina. La carne secca grigionese destinata all'esportazione è fabbricata utilizzando prevalentemente muscoli preparati importati. Nell'America del Sud è molto diffuso l'ingrasso di bovini al pascolo. Non siamo a conoscenza di un'eventuale utilizzazione di ormoni nel quadro di questo metodo di produzione estensivo.
Domanda 4
Già in virtù dell'accordo GATT del 1947, né la Svizzera né gli altri Paesi contraenti avevano la possibilità di vietare l'importazione di prodotti a causa del metodo di produzione applicato nel paese d'origine. Ciò è previsto anche nell'ambito dell'OMC. Un paese può vietare l'importazione di un prodotto soltanto se il consumo dello stesso reca danno alla salute dell'essere umano, degli animali o delle piante. La Svizzera, come del resto l'UE, potrebbe emanare un divieto d'importazione per la carne di animali trattati con ormoni soltanto se fosse possibile dimostrare scientificamente che il consumo di carne di questo genere recherebbe pregiudizio alla salute dei consumatori. Lo stato attuale delle conoscenze non consente di fornire questa prova nei casi in cui non sono presenti residui di ormoni oppure se la quantità riscontrata è inferiore ai limiti massimi ritenuti innocui per la salute dalla Commissione del Codex Alimentarius. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo d'intervenire a favore dell'UE nella causa che la oppone agli USA.
Domanda 5
La competente Stazione federale di ricerche per la produzione animale di Posieux non è a conoscenza del commercio o dell'impiego, in Svizzera, della rBST. Ciò vale anche per la Francia e la Germania.
Domanda 6
L'importazione illegale di materie ausiliarie è un problema con il quale il Consiglio federale è sporadicamente confrontato. In questi ultimi anni, le competenti autorità hanno pertanto adottato misure volte a frenare il contrabbando soprattutto nella regione del Lago Lemano. Il Consiglio federale non dispone di informazioni che potrebbero confermare il sospetto circa le importazioni illegali di materie ausiliarie e di medicamenti vietati nel Giura.
Domanda 7
I servizi federali interessati e l'UICM hanno stabilito che la rBST non dev'essere considerata un medicamento, poiché non si tratta di un prodotto per la diagnosi, la prevenzione, il trattamento o la cura di malattie. Finora, la questione del controllo dell'utilizzazione non è stata oggetto di approfondite discussioni. Ciò non sarà possibile fintanto che non sarà stato presentato un incarto di omologazione completo, contenente tutte le indicazioni relative a tale sostanza.
Risposta del Consiglio federale.