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96.3256 · Interpellanza · 1996-06-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Stando alla legislazione attuale, una nuova compagnia aerea con sede in Svizzera deve soddisfare le condizioni elencate all'articolo 102 dell'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) prima di poter ottenere una o più concessioni per l'esercizio regolare di linee aeree. Non vi è tuttavia alcun diritto soggettivo al rilascio di una concessione. Dopo la revisione dell'articolo 103 della Legge sulla navigazione aerea (LNA) ogni compagnia svizzera già autorizzata a effettuare voli commerciali per principio dovrebbe poter chiedere i diritti di traffico per offrire i suoi servizi su linee aeree regolari.

ad 1) La possibilità di accordare diritti di traffico a compagnie svizzere diverse dalla Swissair per esercitare determinate linee aeree dipende in primo luogo dagli accordi internazionali. Nel caso di accordi bilaterali, occorre esaminare se la Svizzera è autorizzata a designare una o più compagnie per l'esercizio delle linee pattuite (designazione di una, due o più compagnie).

Per le linee già gestite da compagnie svizzere o per le quali vi sono limitazioni di capacità, vengono mantenuti i diritti di traffico acquisiti in virtù di una concessione rilasciata precedentemente, a condizione che tali diritti vengano effettivamente esercitati ("Use it or loose it"). Qualora una compagnia richiedesse diritti di traffico fino a quel momento non ancora esercitati, deve dimostrare di essere in grado di gestire in modo sicuro e fidato le linee in questione.

Con la conclusione di un accordo relativo al traffico aereo con l'Unione europea verrebbero eliminate tutte le restrizioni per i voli tra la Svizzera e gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che anche la Swissair eserciti queste linee. La situazione è analoga anche per quanto riguarda i collegamenti con gli Stati Uniti d'America; da quando è stato concluso l'accordo "Open Sky" un numero illimitato di compagnie aeree può far uso dei diritti di traffico e delle capacità a disposizione.

2. L'attribuzione fissa del 30% dei diritti di traffico e delle capacità ad altre compagnie aeree è in contraddizione con l'idea di una politica aeronautica liberale. Anche la revisione dell'articolo 103 LNA, che permetterà ad altre compagnie elvetiche di accedere al mercato, non condurrà a cambiamenti di fondo in questo settore; in effetti anche in futuro saranno in prima luogo le leggi di mercato a determinare quale compagnia farà uso di quali diritti di traffico. I diritti di traffico che attualmente vengono effettivamente esercitati verranno mantenuti secondo quanto esposto sopra.

Risposta del Consiglio federale.