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96.3411 · Interpellanza · 1996-09-18

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il legislatore si è occupato, all'articolo 57 dell'ordinamento dei funzionari, dei gruppi di personale che dal 58mo anno d'età possono cessare la loro attività professionale. I motivi vanno ricercati nell'impostazione dei compiti e nelle relative condizioni ed esigenze.

Agli istruttori dell'esercito, nonché ai membri della squadra di vigilanza e del Corpo delle guardie di confine è prescritto il pensionamento anticipato all'età die 58 anni. Per i piloti d'officina e i piloti collaudatori del DMF, il personale della sicurezza di volo militare e i membri del servizio di volo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, l'età di pensionamento è di 62 anni. Il capo dello Stato maggiore generale, il capo dell'istruzione, il capo dell'armamento, i comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni, nonché ulteriori alti ufficiali superiori non sottostanno all'ordinamento dei funzionari, bensì all'ordinanza sulla posizione giuridica, la quale prevede che i funzionari ad essa sottoposti possano in ogni momento essere esonerati da parte del Consiglio federale dalla funzione o dal comando. Raggiunti i 62 anni d'età, essi devono tuttavia lasciare la loro funzione.

Chi forzatamente deve andare in pensione prima dell'età usuale di 65 anni, ha diritto a che le derivanti perdite finanziarie vengano indennizzate totalmente o parzialmente. Il legislatore ha perciò, all'articolo 57 capoverso 1bis dell'ordinamento dei funzionari, incaricato il Consiglio federale di stabilire le prestazioni finanziarie per coloro che accedono a un pensionamento anticipato e per la Cassa pensioni della Confederazione. In virtù di ciò, il 2 dicembre 1991 ha emanato l'ordinanza sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPAn). Giusta detta ordinanza, i gruppi di personale surriferiti ricevono da un canto la prestazione della cassa pensioni alla quale avrebbero diritto al raggiungimento de 65mo anno d'età, e dall'altro una prestazione supplementare durante il periodo che va dal pensionamento anticipato al compimento de 65mo anno d'età. La rendite complessive secondo l'OPPAn ammontano perciò, a dipendenza degli obblighi familiari, globalmente all'80, 85 o 90 percento della retribuzione determinante.

Oltre alle prestazioni precedenti, il Consiglio federale può attualmente corrispondere agli alti ufficiali superiori, che sottostanno all'ordinanza sulla posizione giuridica, una rendita supplementare ridotta ch ammonta al 7,5 percento.

2. Il timore espresso non è assolutamente fondato, poiché gli alti ufficiali superiori occupati a tempo pieno devono concludere il loro rapporto di servizio il più tardi a 62 anni compiuti, poiché a questa età, giusta l'articolo 13 della legge militare, termina l'obbligo legale di prestare servizio militare.

3. Per tutti i beneficiari di prestazioni secondo l'OPPAn, il capitale di copertura esigibile a causa del pensionamento anticipato, il cui ammontare dipende dal guadagno assicurato, è versato dalla Confederazione alla Cassa pensioni della Confederazione. Il calcolo del costo non è perciò facile. Tuttavia si può dire che il versamento di una pensione al 92,5 percento o di una rendita supplementare secondo l'OPPAn è limitata ai comandanti di corpo e ai divisionari. Attualmente (stato novembre 1996) godono della rendita supplementare secondo l'OPPAn in totale 12 alti ufficiali superiori. I costi della CPC per le prestazioni giusta l'OPPAn ammontano globalmente a 2'386'786 franchi, di cui 292'573 franchi corrispondono alla parte della rendita supplementare. Essa inoltre è corrisposta per un periodo di al massimo tre anni e viene a cadere in ogni caso con il compimento del 65mo anno d'età. L'importo della pensione di 278'000 franchi menzionato nell'interpellanza concerne esclusivamente i tre dipendenti più alti del DMF, ossia il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle Forze terrestri e il capo dell'armamento. Per gli altri comandanti di corpo la pensione di durata limitata ammonta a circa 218'000 franchi e per i divisionari a circa 190'000 franchi. Se durante il periodo di dette pensioni è percepito un reddito, la rendita è ridotta.

4. Gli interessati sono membri della Cassa pensioni della Confederazione e devono versare il contributo ordinario de membro, ossia il 7,5 percento del guadagno assicurato. Se al raggiungimento del 65mo anno d'età non sono stati compiuti 40 anni di assicurazione, la pensione di vecchiaia CPC subisce una riduzione.

5. Dopo il raggiungimento del 65mo anno d'età, le pensioni secondo l'OPPAn vengono a cadere completamente. Subentra loro la pensione di vecchiaia massima ammonta così per i tre dipendenti più alti del DMF a 151'000 franchi, per gli ulteriori comandanti di corpo a circa 119'000 franchi, per i divisionari a circa 105'000 franchi e per i brigadieri a circa 90'500 franchi.

6./7. Il Consiglio federale ha constatato il carattere problematico delle alte pensioni versate in virtù dell'OPPAn agli alti ufficiali superiori fino al compimento del 65mo anno d'età. Già il 6 marzo 1995 ha deciso nel senso di un provvedimento immediato - considerando una regolamentazione transitoria valevole fino alla fine del 2000 - di rinunciare in futuro al versamento della rendita supplementare surriferita.

In un prossimo futuro il Consiglio federale esaminerà più attentamente le prestazioni di tutte le categorie di personale secondo l'OPPAn, rispettivamente la loro adeguatezza nel contesto attuale di politica del personale e delle finanze.

Risposta del Consiglio federale.

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