97.1098 · Interrogazione ordinaria · 1997-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel caso di trasporti di combustibili nucleari è prassi informare i servizi federali e cantonali direttamente interessati. Ciò è avvenuto anche nel caso in oggetto. Inoltre, di questo trasporto per via aerea era al corrente anche la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).
Sono stati trasportati unicamente elementi combustibili non irradiati dalla Gran Bretagna alla Svizzera. Gli elementi combustibili irradiati destinati ai centri di ritrattamento invece non vengono trasportati per via aerea poiché gli appositi contenitori, per soddisfare i severi criteri di radioprotezione, sarebbero troppo grandi e pesanti.
1.Finora sono stati effettuati 6 trasporti aerei di elementi combustibili MOX, di cui uno nel 1994, quattro nel 1995 e uno nel 1997. In totale questo materiale conteneva 6'364 kg di uranio e 347 kg di plutonio.
I trasporti sono stati effettuati con un aereo da carico del tipo "Herkules".
2.I servizi federali incaricati di vegliare sulle condizioni di trasporto e di rilasciare le relative autorizzazioni, ossia la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari e la sezione Tecnologia nucleare e salvaguardia dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), sono sempre in possesso dell'inventario e dei dati relativi alla composizione radioattiva del materiale trasportato nonché del suo involucro. Prima di effettuare un volo, queste indicazioni vengono trasmesse anche alla Centrale nazionale d'allarme.
3.Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di trasporto sono fissate all'articolo 5 della legge sull'energia nucleare e all'articolo 11 della relativa ordinanza. Quando esse sono adempiute, il richiedente, come in questo caso, ha diritto all'autorizzazione; quest'ultima non gli può essere rifiutata arbitrariamente. L'autorità federale competente non ha messo in dubbio la propria competenza formale, ma ha soltanto sottolineato i limiti materiali della competenza di autorizzazione esistenti.
4.La prescrizione di prova dei contenitori di tipo B, utilizzati per questi trasporti, prevede la caduta da un'altezza di 9 m su una superficie non elastica, cosicché l'energia disponibile agisce integralmente sul contenitore stesso. Quest'ultimo, in caso di caduta, deve conservare tutte le sue proprietà, in particolare la tenuta stagna. Ora, in caso d'incidente, sul contenitore agirebbe tuttavia solo una parte dell'energia liberata durante l'urto.
Una prova effettuata in Gran Bretagna ha dimostrato che il contenitore di tipo B mantiene la tenuta indicata nelle prescrizioni di trasporto anche dopo una collisione con un treno lanciato a 160 km/h. Per contro, l'impatto con il suolo di un aereo precipitato potrebbe provocare delle perdite o, nel peggiore dei casi, addirittura la disintegrazione del contenitore. In questi casi non è da escludere che una parte del combustibile in ceramica MOX si frantumi e che, in seguito all'urto e ad un eventuale incendio, si disperda nell'ambiente circostante.
5.In base alle indagini e alle stime attuali, si calcola che, in un caso simile (disintegrazione del contenitore seguito da incendio), meno dell'1 per mille del combustibile si disperderebbe nell'ambiente; inoltre solo 20 milionesimi del materiale originario si manifesterebbero sotto forma di particelle irradiate suscettibili di penetrare nelle vie respiratorie. In prossimità del luogo del sinistro la dose di materiale radioattivo equivarrebbe a circa 50 mSv per persona; questo valore è di dieci volte inferiore alla soglia critica per danni provocati da radiazioni.
Per valutare il rischio è molto importante considerare la frequenza degli incidenti. Attualmente, precipita in media soltanto un aeromobile ogni due milioni di voli, il che corrisponde ad un rischio molto basso.
Al momento di rivedere le prescrizioni internazionali sui trasporti, negli anni a venire occorrerà riesaminare e verificare le stime attuali.
6.+7.
In virtù della legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44), l'esercente dell'impianto nucleare svizzero deve sempre rispondere dei danni causati nel nostro Paese dal trasporto di materiale radioattivo.
Per quanto riguarda eventuali danni nucleari causati all'estero, la LRCN distingue due casi: l'esercente di un impianto nucleare svizzero trasporta del materiale dalla sua centrale verso una centrale nucleare di un altro Paese o riceve del materiale dall'estero. Nel primo caso, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 LRCN, egli risponde dei danni nucleari causati da materiale proveniente dal suo impianto che, al momento dell'evento, non è ancora stato assunto dall'esercente di un altro impianto nucleare. ll momento dell'assunzione è quello in cui il materiale varca il perimetro dell'altro impianto nucleare, oppure di un luogo, convenuto contrattualmente, fuori dalla Svizzera. Tuttavia, in virtù dell'articolo 34 LRCN, un risarcimento è dovuto solo nella misura in cui lo Stato interessato prevede, nei confronti della Svizzera, un trattamento almeno equivalente (reciprocità). La copertura massima non deve però essere inferiore ai 50 milioni di franchi nemmeno se lo Stato interessato prevede un limite meno elevato della responsabilità civile.
L'esercente di un impianto nucleare che riceve materiale nucleare dall'estero risponde, in Svizzera, dei danni nucleari causati da dette materie durante il trasporto verso il suo impianto (art. 3 cpv. 3 LRCN). L'esercente dell'impianto nucleare che le ha spedite risponde dei danni nucleari provocati all'estero. Qualora si verificasse un incidente durante il trasporto da Sellafield (GB) in Svizzera, verrebbe applicato il diritto inglese, il quale prevede per simili trasporti una copertura assicurativa pari a 140 milioni di £ (ca. 340 mio. di franchi).
8.+9.
In ambito civile non esistono dati precisi ed affidabili sugli effetti e i costi derivanti da un infortunio aereo con conseguente dispersione di plutonio. Per questo motivo è assai difficile stimare le somme necessarie alla riparazione di eventuali danni derivanti da un simile sinistro.
Se i mezzi di cui dispongono la persona civilmente responsabile, l'assicuratore privato e la Confederazione non bastano a soddisfare tutte le pretese, ai sensi dell'articolo 29 LRNC si è in presenza di un grande sinistro. In questo caso l'Assemblea federale stabilisce un ordinamento sulle indennità per mezzo di un decreto di obbligatorietà generale non soggetto a referendum. In aggiunta, la Confederazione ha la possibilità di concedere prestazioni suppletive per i danni non coperti.
10.
Fissando le norme da applicare in questo settore, la Svizzera si basa sulle prescrizioni riconosciute a livello internazionale e non su quelle in vigore in un singolo Paese.
11.
Nel 1996 l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha adottato nuove raccomandazioni relative al trasporto di materiale radioattivo che dovrebbero essere integrate nelle rispettive prescrizioni nazionali e internazionali nei prossimi cinque anni, vale a dire entro il 2001.
Il trasporto aereo di grosse quantità di materiale radioattivo, in particolare di elementi combustibili MOX, nei contenitori di tipo B utilizzati finora, in avvenire sarà autorizzato solo se è provato che le sostanze in questione sono molto resistenti agli urti e che non si polverizzano, disperdendosi nell'ambiente, nemmeno in caso d'incidente. In caso contrario si esigerà l'impiego esclusivo di contenitori speciali del tipo C, la cui resistenza corrisponde ai rischi del trasporto per via aerea. Per valutare le domande di trasporto aereo, la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari esige già sin d'ora la prova che le proprietà del combustibile siano conformi alle raccomandazioni dell'AIEA.
Nell'ambito della revisione totale della legislazione sull'energia nucleare occorrerà esaminare se e a quali condizioni saranno ammessi anche in futuro il ritrattamento, vale a dire l'invio di elementi combustibili consumati da ritrattare, e il trasporto aereo di materiale contenente plutonio in Svizzera e nello spazio aereo svizzero.
Risposta del Consiglio federale.