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97.3286 · Mozione · 1997-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Se l'aumento dei costi della sanità è superiore a quello dell'evoluzione generale dei salari e dei prezzi, il Consiglio federale stabilisce il volume dei rimborsi destinati a singole o a tutte le categorie di fornitori di prestazioni (stanziamento globale di bilancio) per singoli cantoni o per tutta la Svizzera per un periodo di tempo limitato di almeno dieci anni. Occorre consultare dapprima le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori ed i cantoni interessati.

I fornitori di prestazioni, per i quali è stato emanato uno stanziamento globale di bilancio, regolano tra di loro la ripartizione dell'importo globale fissato e affidano il versamento dei rimborsi ad un'istituzione adeguata. Se non hanno trovato un accordo sulla ripartizione ed il versamento quattro mesi dopo che l'importo globale è stato fissato dal Consiglio federale, quest'ultimo emanerà i provvedimenti necessari.

Begründung

Da anni i costi nell'ambito della sanità aumentano più rapidamente che i prezzi ed i salari. I premi in continuo aumento impongono ad ampi gruppi della popolazione oneri finanziari difficilmente sostenibili o persino non più tollerabili. Il Consiglio federale ha definito quindi il contenimento dei costi nell'ambito della sanità uno degli obiettivi principali nel suo messaggio del 6 novembre 1991 relativo alla revisione dell'assicurazione malattie (cfr. per esempio pag. 33 del messaggio).

Già allora il Consiglio federale aveva formulato da dove bisognava partire (pag. 34 del messaggio): "In materia d'assicurazione malattia il contenimento dei costi può significare risparmio a livello delle spese come pure trasferimento delle spese ad altre istanze (cantoni, comuni, organizzazioni private). Occorre porre l'accento principale sulle misure di risparmio dei costi."

Per riuscire a ridurre veramente i costi bisogna partire da coloro che hanno fornito finora le prestazioni. Sono loro, in fin dei conti, responsabili dei costi perché ne sono la causa. Se bisogna partire in primo luogo dai fornitori di prestazioni, si deve iniziare sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale, altrimenti si finirebbe per non tener conto delle connessioni esistenti nel settore sanità.

Secondo le intenzioni originarie del Consiglio federale, in situazioni straordinarie i preventivi globali verrebbero fissati sia per singoli cantoni o per tutta la Svizzera che per singoli o per tutti i fornitori di prestazioni. Così questo strumento può essere impiegato in modo mirato nei settori colpiti dall'esplosione dei costi.

Una volta fissato un preventivo globale, esso varrà per un periodo limitato la cui durata dovrebbe essere la più lunga possibile (almeno dieci anni) cosicché i singoli fornitori di prestazioni non abbiano la possibilità di compensare la necessità di recupero poco dopo la soppressione del preventivo globale. Nel caso di un preventivo globale di dieci anni i fornitori di prestazioni non possono evitare di effettuare adeguamenti fondamentali.

L'obiettivo è che il Consiglio federale ed il Parlamento, durante i dieci anni dall'introduzione degli stanziamenti globali necessari, elaborino per via di diritto federale urgente una base legale per redigere preventivi globali nei settori ospedaliero e ambulatoriale affinché il preventivo globale introdotto dal Consiglio federale poggi su una base giuridica duratura.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'intervento corrisponde al principio di cui all'articolo 46 del progetto del Consiglio federale nel suo messaggio relativo alla revisione dell'assicurazione malattie del 6 novembre 1991. Nel corso dei dibattiti parlamentari il progetto ha poi subìto modifiche. Le Camere federali hanno deciso di adottare provvedimenti meno ampi che possono essere ripresi da cantoni e Confederazione (art. 54 e 55 LAMal).

Il Consiglio federale ritiene una soluzione, come quella proposta dall'autore della mozione, comunque degna di essere esaminata. Come ha però già ricordato in altre occasioni, è dell'opinione che la nuova legge sull'assicurazione malattie non debba subire modifiche poco dopo essere entrata in vigore. Il Consiglio federale segue con attenzione l'evoluzione dei costi nel settore della sanità e sottoporrà tempestivamente alle Camere federali provvedimenti adeguati.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.