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97.3418 · Interpellanza · 1997-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

La legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) delega ai Cantoni la competenza di determinare e di versare i contributi della Confederazione ai segretariati regionali. La Confederazione stabilisce ogni anno i limiti entro i quali i Cantoni possono assegnare e versare tali contributi. Il Consiglio federale definisce nella relativa ordinanza la procedura e i criteri applicabili al calcolo di tali limiti cantonali di credito.

Nel disegno di ordinanza a cui si riferisce l'autore dell'interpellanza si propone di calcolare i limiti cantonali di credito in base a due importi: da un lato, un importo di base destinato a finanziare le prestazioni dei segretariati regionali che questi ultimi sono tenuti a fornire secondo le disposizioni legali; d'altro lato, un importo supplementare legato alle prestazioni che serve, da parte sua, a finanziare prestazioni speciali.

Unitamente ai contributi cantonali e alle prestazioni proprie delle regioni, i limiti di credito calcolati secondo il metodo proposto saranno sufficienti a garantire il finanziamento dei segretariati regionali. È sbagliato pensare che questa procedura comporterà sussidi molto inferiori. Le notevoli diminuzioni dei sussidi, menzionate dall'autore dell'interpellanza per quanto concerne le regioni della Val-de-Travers e del Giura, sono dovute al fatto che soltanto l'importo di base è stato preso in considerazione. Se si tiene conto invece di entrambi gli importi, si constaterà uno status quo per la maggior parte delle regioni. Soltanto i segretariati regionali che hanno finora beneficiato di sussidi federali per un importo superiore al 50 per cento del finanziamento (fino al 72 per cento secondo la vecchia LIM) subiranno riduzioni delle prestazioni della Confederazione che dovranno essere compensate da contributi cantonali più elevati. La riduzione del tasso di sussidio dal 72 al 50 per cento e l'obbligo per i Cantoni di partecipare almeno nella misura del 25 per cento o della metà della prestazione della Confederazione è stata decisa dal Parlamento (cfr. la risposta alla domanda 2).

Il Consiglio federale è consapevole della notevole importanza rivestita dagli enti regionali per lo sviluppo e dai segretariati nell'ambito del promovimento delle regioni in fase di sviluppo. Come per tutti gli altri settori di attività della Confederazione, anche il promovimento delle regioni montane deve però essere conforme alle condizioni quadro di politica finanziaria della Confederazione. Si deve pertanto supporre che non vi saranno a disposizione, a breve e a medio termine, risorse finanziarie supplementari per il finanziamento dei contributi ai segretariati regionali.

Domanda 2

La politica di sviluppo delle piccole regioni è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle regioni, per cui, in occasione del dibattito sulla LIM, e in particolare delle discussioni inerenti al finanziamento dei segretariati generali, il Parlamento ha approvato una regolamentazione che tiene conto di questo aspetto della questione. La Confederazione può contribuire fino al 50 per cento alle prestazioni e alle spese dei segretariati generali, mentre i Cantoni devono partecipare almeno nella misura del 25 per cento. L'importo rimanente deve essere procurato dalle regioni stesse mediante prestazioni proprie (p. es. tasse, contributi dei Comuni).

La vecchia LIM non esigeva la partecipazione dei Cantoni al finanziamento dei segretariati regionali. Nondimeno, già attualmente, la maggior parte dei Cantoni li sostiene accordando loro somme talvolta considerevoli. I Cantoni non avranno quindi particolari difficoltà ad assicurare la partecipazione finanziaria loro richiesta dalla nuova legge. Per tale motivo non bisogna attendersi che le regioni situate in Cantoni finanziariamente forti siano favorite dal modello di finanziamento previsto dalla legge. Occorre inoltre rilevare che una graduazione in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni sarebbe in contraddizione con gli obiettivi previsti dal nuovo orientamento della perequazione finanziaria.

Risposta del Consiglio federale.

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