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97.3464 · Interpellanza · 1997-10-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla fine di settembre 1997 la cassa malati Visana ha lanciato un prodotto consistente in una combinazione tra l'assicurazione di base obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale elevata ed un'assicurazione LIMIT della compagnia privata "Visana Versicherungen AG" mirante a coprire la differenza tra la franchigia ordinaria e quella prescelta (assicurazione LIMIT). Il premio di questa assicurazione varia a seconda del rischio rappresentato dalla salute dell'assicurato. Persone ammalate o cagionevoli di salute pagano un premio più elevato, sempre che si giunga alla conclusione dell'assicurazione e la richiesta non venga respinta in partenza.

L'assicurazione LIMIT, un prodotto della compagnia privata di assicurazioni "Visana Versicherungen AG", è soggetta all'approvazione da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Nel settembre 1997 la "Visana Versicherungen AG" ha presentato all'UFAP per l'approvazione la tariffa assicurativa completa delle condizioni assicurative generali. La procedura di approvazione è ancora in corso poiché si pone soprattutto la questione se il prodotto sia conciliabile con gli obiettivi dell'assicurazione di base obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'UFAP ha consultato in proposito l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che, a sua volta, ha richiesto all'Ufficio federale della giustizia (UFG) un parere nel senso di una perizia.

Visto lo stato della procedura, il 7 ottobre 1997 l'UFAS ha ordinato alla cassa malati Visana di interrompere con effetto immediato la pubblicità e l'invio di documenti relativi all'assicurazione LIMIT. La Visana si è attenuta per intanto alle disposizioni inviando conferma scritta all'UFAS.

In base a quanto esposto e poiché il Consiglio federale non vuole anticipare la decisione delle istanze specializzate diventa superfluo rispondere dettagliatamente alle questioni dalla 6 alla 10 sollevate nell'interpellanza. Il Consiglio federale tiene però a sottolineare che si impegnerà a fondo per combattere una rinnovata tendenza alla desolidarizzazione dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie.

Sui singoli temi si possono fare le considerazioni seguenti:

domande 2-5

In un caso simile il Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 26 agosto 1996 ha sostenuto l'UFAS in una sua decisione che vietava ad una cassa malati di collaborare con un'istituzione che coprisse le franchigie opzionali del tutto o in parte. L'istituzione in questione non era un'assicurazione. La decisione di un ricorso del DFI è passata in giudicato senza opposizione.

Al momento l'UFAP non è a conoscenza di tariffe simili di altri assicuratori che offrono assicurazioni malattie complementari secondo la LCA. L'UFAP non ha emanato finora né una decisione né un'approvazione.

Domanda 11

Conformemente all'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie, nel calcolo dei costi medi cantonali (sia per quel che riguarda la media complessiva che quella dei singoli gruppi di rischio) le partecipazioni ai costi vengono detratte dai costi assunti dall'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie. Se assicurati appartenenti piuttosto a "gruppi di rischio buoni", a causa della comparsa di assicurazioni come LIMIT, si fossero decisi più frequentemente per una partecipazione ai costi elevata, avremmo avuto un calo dei costi medi determinanti per la compensazione dei rischi dei gruppi di rischio in questione nonché della media complessiva. La differenza dei gruppi di rischio situati dal punto di vista dei costi al di sopra della media complessiva sarebbe così aumentata. Di conseguenza la compensazione dei rischi sarebbe stata influenzata sia direttamente che indirettamente.

Domanda 12

Il Consiglio federale ha finora rinunciato a intervenire contro l'invio diretto di medicinali da parte di ditte private che collaborano con singole casse malati. Inoltre è in primo luogo compito dei Cantoni decidere sulla liceità di simili offerte. Qualora vengano toccati aspetti del diritto delle casse malati, si può stare sicuri che l'UFAS, seguendo attentamente l'evoluzione di questo settore, interverrà qualora il nuovo diritto dell'assicurazione malattie venga palesemente violato. L'UFAS non vuole però soffocare sul nascere processi che potrebbero anche contribuire al contenimento dei prezzi. Per quel che concerne l'ammissibilità dell'esenzione dai premi di una famiglia a partire dal terzo figlio il Consiglio federale ha deciso il 22 ottobre 1997 che la completa esenzione dei bambini dall'obbligo di contribuire ai premi è incompatibile con l'art. 61 cpv. 3 LAMal.

Risposta del Consiglio federale.