98.1178 · Interrogazione ordinaria · 1998-10-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non è possibile rispondere in modo preciso a questa domanda in quanto non esiste una statistica in merito. Nella statistica delle condanne pubblicata dall'Ufficio federale di statistica sono raccolti solamente i dati relativi alle persone condannate e alle loro azioni, ma non sulle " vittime " e i moventi delle azioni. Dalla statistica in allegato non è possibile dedurre se le azioni commesse da donne erano contro un tentativo di stupro da parte di un uomo o contro un'altra aggressione. Le cifre ivi riportate (12 condanne per le donne, 206 per gli uomini si riferiscono a tutti i casi, in cui negli scorsi 20 anni sono state pronunciate sanzioni per azioni penali esercitate in caso di eccesso della legittima difesa.
In questo contesto ci sembra opportuno segnalare che nel caso di uno stupro imminente anche una difesa eccessiva è considerata adeguata ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 del codice penale svizzero. Questo è sancito in modo chiaro dalla dottrina vigente, ma può essere dedotto in modo indiretto dalla giurisprudenza del tribunale federale. E anche quando una donna avrebbe oltrepassato i limiti della legittima difesa va esente da pena ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 del codice penale svizzero, se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento. Sarebbe auspicabile che le donne fossero rese attente a questo fatto anche nell'ambito dei corsi di legittima difesa, invece di essere rese attente solamente a un comportamento eccessivo.
Ci si può inoltre chiedere se nella situazione concreta sia veramente il pensiero del codice penale che blocca una donna oppure se non entrano in gioco altre cause. Anche la minaccia di una pena costituisce pur sempre il male minore rispetto a uno stupro e non si addice per niente a far trattenere una donna dalla legittima difesa.
2. Anche alla seconda domanda non può essere data una risposta precisa per i motivi summenzionati.
3. Nei corsi di autodifesa si mostra alle donne che non sono abbandonate a loro stesse di fronte a un'aggressione, ma che hanno la possibilità di difendersi con le loro stesse forze. La frequentazione di un tale corso è pertanto consigliabile. Tanto più che, secondo gli esperti, le donne che si difendono hanno molte più possibilità di sfuggire a un'aggressione.
4. La violenza contro le donne si manifesta in svariate forme e in diversi luoghi : nella sfera privata e semiprivata, nei rapporti di coppia e coniugali, nella famiglia e sul posto di lavoro. E' particolarmente difficile dare consigli su come difendersi in modo concreto dalle aggressioni. Spesso la fiducia in se stessi è più utile delle conoscenze di tecniche di difesa. La combinazione di entrambe le cose e una valutazione realistica della situazione dovrebbero essere i migliori presupposti per una difesa riuscita.
Negli ultimi tempi si attribuisce sempre più importanza al problema della violenza degli uomini contro le donne. Nel 1997/98 la campagna di prevenzione " Stop alla violenza " (" Halt Gewalt ") indetta dalla Conferenza svizzera dei preposti alla parità dei sessi aveva fra l'altro lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza nei confronti delle donne nella relazione di coppia. In alcuni cantoni sono inoltre in corso progetti che mirano a limitare la violenza fra le mura domestiche. A tale scopo si esamina l'efficacia di misure di polizia e di quelle relative al processo civile e penale (per esempio l'allontanamento del marito che esercita violenza dal nucleo familiare, istruzione della polizia).
A livello federale la legge sull'aiuto alle vittime (LAV) del 1991 costituisce un'importante pietra miliare con per un trattamento comprensivo delle vittime di reati da parte delle autorità. La maggior parte delle vittime che finora hanno usufruito delle prestazioni della LAV sono donne. La LAV non ha pertanto alcuna azione preventiva. Quest'ultima è attribuita prevalentemente al codice penale. Grazie alle revisione del diritto penale in materia sessuale del 1991 è stata punita con una pena la violenza sessuale risp. lo stupro nella coppia. Attualmente sono in sospeso diversi interventi parlamentari che mirano a un miglioramento della situazione delle donne e delle ragazze vittime di violenze.
Secondo il parere del Consiglio federale le singole misure statali non sono tuttavia sufficienti per far si che le donne acquisiscano maggiore fiducia in sé stesse. E' sempre più necessario persistere nel processo di parità fra uomo e donna che è stato infatti avviato con la revisione del diritto matrimoniale, della legge sulla cittadinanza e della legge sulla parità dei sessi. Di fatto le disparità fra uomo e donna sono tuttora notevoli. Si prevede che prossimamente il Consiglio federale approverà un piano d'azione nazionale nell'ambito della continuazione dei lavori in seno alla quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino (1995) : Tale piano si rivolge principalmente alla Confederazione e ai Cantoni e comprende misure riguardanti i settori povertà, istruzione, salute, violenza, conflitti armati e economia.
Risposta del Consiglio federale.