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98.3004 · Interpellanza · 1998-01-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 110a capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) recita che i progetti pilota devono servire a sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro deroganti alla legge. Essi devono anche favorire la flessibilizzazione dell'orario di lavoro al fine di mantenere posti di lavoro o di crearne di nuovi. Il capoverso 2 enumera gli articoli della legge ai quali non è possibile derogare. A tale proposito, l'articolo 8 LADI ha costituito materia di discussione: in virtù di questo articolo i partecipanti a tali progetti dovrebbero essere disoccupati e idonei al collocamento. A queste condizioni, l'assicurazione contro la disoccupazione non potrebbe finanziare progetti il cui scopo consiste nell'impedire licenziamenti. L'evidente contraddizione tra l'obiettivo di mantenere i posti di lavoro e lo stato di disoccupato richiesto ai partecipanti ha indotto l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL, in precedenza UFIAML) a chiedere un parere giuridico in merito all'articolo 110a LADI al professor P. Mahon dell'Università di Neuchâtel. Secondo tale parere, ecco quanto è possibile rispondere alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:

1.Il professor Mahon ritiene che il capoverso 2 dell'articolo 110a non deve essere interpretato in senso assoluto, ma piuttosto come regola generale. È possibile derogare a tale regolamentazione per i bisogni imperativi di un progetto che persegue gli obiettivi assegnati ai progetti pilota. Gli obiettivi definiti al capoverso 1 dell'articolo 110a costituiscono di per sé una costrizione e limitano pertanto in modo ragionevole il campo aperto ai progetti pilota. Inoltre, dal carattere stesso di un progetto pilota risulta che occorre attenderne i risultati prima di lanciare altri progetti dello stesso genere. La competenza decisionale in materia di sostegno di tali progetti spetta all'UFSEL, che nelle proprie considerazioni tiene conto dell'interpretazione del parere giuridico.

2.Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 110a LADI, avvenuta il 1° gennaio 1997, sono stati autorizzati i seguenti quattro progetti pilota:

- "Aiuto al ritorno in patria per i disoccupati originari dell'ex Jugoslavia"

I disoccupati originari dell'ex Jugoslavia che intendono rientrare nel loro Paese tentano di rifarsi un'esistenza nell'ambito di un programma d'occupazione temporanea. I partecipanti beneficiano di una preparazione in Svizzera basata sui loro obiettivi individuali e di un'assistenza periodica fornita sul posto. Dopo sei mesi essi decidono se intendono restare nella loro patria, lasciando quindi definitivamente la Svizzera, o se invece desiderano ritornare nel nostro Paese.

- "LavoroPlus"

Nel gruppo Käppel Holding SA, che comprende 10 aziende, il tempo di lavoro annuale dei lavoratori viene ridotto se il volume delle ordinazioni si rivela insufficiente. La perdita di guadagno è compensata dall'assicurazione contro la disoccupazione fino all'80% al massimo, dopo aver dedotto i giorni di attesa. Durante i periodi in cui manca il lavoro i lavoratori partecipano a un programma di perfezionamento.

- "Modello di solidarietà" della Posta

Tre impiegati della Posta, che costituiscono un gruppo in quanto svolgono lo stesso lavoro, riducono il loro orario di lavoro del 25% a testa. Un disoccupato viene quindi assunto per occupare al 75% il posto di lavoro creato in questo modo. L'assicurazione contro la disoccupazione si assume una parte dei costi salariali del nuovo collaboratore per un periodo di un anno e mezzo al massimo. Al termine di tale periodo la Posta si impegna a trovargli un impiego all'interno dell'azienda o presso un'altra azienda.

- "RETAVAL"

Nel Cantone del Vallese i lavoratori nel settore dell'edilizia hanno la possibilità di farsi mettere in pensione anticipata a 62 anni. Le rendite sono finanziate in primo luogo da un fondo alimentato in parti uguali - nella misura dello 0,5% del salario ciascuno - dai datori di lavoro e dai lavoratori. L'importo che supera le riserve di tale fondo viene gestito dall'assicurazione contro la disoccupazione. Quale contropartita i datori di lavoro si impegnano a mantenere, nel limite del possibile, tutti i giovani giunti al termine del tirocinio, ma comunque al minimo il 90% di essi.

- "Altersteilzeit"

I lavoratori nel settore dell'edilizia che hanno almeno 60 anni possono ridurre del 50% il loro orario di lavoro fino al momento del pensionamento. Essi accettano una riduzione di salario del 10 per cento, mentre un altra quota del 10% è finanziata dai datori di lavoro e il rimanente 30% dall'assicurazione contro la disoccupazione. Per ogni due lavoratori che riducono il loro orario di lavoro i datori di lavoro creano un nuovo posto di tirocinio oppure, per ogni quattro, assumono un disoccupato. Allo scopo di permettere alle piccole imprese di partecipare a tale operazione, il ramo economico in questione può costituire un pool.

Per quanto concerne il seguente progetto, una decisione verrà presa prossimamente:

"Riduzione dell'orario di lavoro nell'ambito di un modello di tempo di lavoro annuale"

L'orario di lavoro degli impiegati dei tre uffici di ingegneria e di architettura interessati è stabilito sull'arco di un anno. Se nel corso di un mese risulta che il lavoro ridotto supererà il 10% in un settore della ditta, questo settore viene annunciato in quanto ha diritto alle indennità. Tuttavia, siccome il lavoro ridotto può essere eventualmente compensato dal lavoro supplementare nel corso dei mesi successivi, il conteggio avviene soltanto a fine anno. Se il lavoro ridotto supera il 20%, il datore di lavoro è tenuto a finanziare ai propri impiegati una formazione che va oltre alle misure di formazione continua usuali in questo genere di aziende.

3. L'UFSEL è competente in materia di autorizzazione, di supervisione e di valutazione dei progetti pilota. Già attualmente esso fornisce la consulenza e sostiene gli organi interessati nell'elaborazione e nella realizzazione di tali progetti. Prima di rilasciare l'autorizzazione, esso sottopone per parere i progetti presentati - conformemente all'articolo 110a LADI - alla Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, composta di rappresentanti dei partner sociali, degli ambienti della scienza e dei Cantoni. L'autorizzazione è connessa anche con mandati di valutazione.

Risposta del Consiglio federale.