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98.3090 · Interpellanza · 1998-03-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. in una richiesta indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) nel 1996, il Consolato generale spagnolo ha fatto notare che in Spagna e in particolare in Galizia numerosi cittadini spagnoli non hanno ancora fatto valere il loro diritto alla rendita nei confronti dell'AVS svizzera. La rivendicazione di tali diritti ha permesso la concessione di 1'500 prestazioni (rendite e soprattutto indennità forfetarie).

In base alle esperienze fatte con la Spagna la CSC ha analizzato il registro degli assicurati di cittadinanza italiana, analisi da cui è emerso che i conti individuali di circa 200'000 cittadini italiani sono registrati ancora come attivi, sebbene sulla base del loro numero AVS tali assicurati siano già in pensione. Il registro degli assicurati, in cui figurano tutte le persone cui è stato attribuito un numero AVS, indica presso quali casse di compensazione è stato aperto un conto individuale per la registrazione dei contributi. In caso di assegnazione della rendita si procede a una riunione dei conti individuali che viene indicata nel registro con un codice. In mancanza di questo codice i conti corrispondenti non sono considerati riuniti e si reputa che l'assicurato eserciti ancora un'attività lucrativa.

Da questa situazione non si può però dedurre che vi sono 200'000 rendite AVS non pagate a favore di cittadini italiani. Il registro degli assicurati è infatti un cosiddetto registro lordo in cui sono iscritte, ad esempio, anche le aperture di conti individuali concernenti persone

- decedute prima di aver raggiunto l'età pensionabile senza dare diritto a rendite per superstiti;

- cui è stato attribuito un numero AVS, ma che non hanno mai pagato contributi o che lo hanno fatto per un periodo breve e di conseguenza non possono avere diritto a una rendita;

- che hanno due o più numeri AVS che non sono stati collegati (ad es. donne cui è stato attribuito un altro numero AVS dopo il matrimonio; persone cui è stata concessa la naturalizzazione). Queste lacune nel congiungere i numeri sono difficoltà iniziali insorte negli anni 50 e 60.

Un raffronto con la popolazione svizzera permette di capire la dimensione del problema. Degli Svizzeri che hanno già raggiunto l'età pensionabile, e quindi beneficiari di una rendita AVS, circa il 15% risultano ancora attivi nel registro degli assicurati. Riguardo ai cittadini italiani, la proporzione è di circa la metà.

Tale raffronto mostra come ciò potrebbe costituire un grosso problema. Anche se si parte dall'idea che si dovrebbe soprattutto trattare di rendite modeste rimborsate di regola versando un'indennità unica, non si può escludere che le prestazioni non concesse raggiungeranno un importo di centinaia di milioni di franchi.

2. L'ufficio competente per i versamenti di prestazioni AVS all'estero è la CSC, che è quindi responsabile anche degli aspetti tecnici legati alla risoluzione del problema. Nel frattempo la CSC ha avviato un'analisi mirata del registro e dei conti individuali non riuniti e sta per approntare una procedura di richiesta semplificata volta a rendere superfluo in particolare l'iter tramite l'assicurazione pensioni italiana (INPS), osservando ovviamente le disposizioni della convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e l'Italia.

In un secondo tempo si dovranno analizzare i motivi per cui esistono lacune nella procedura internazionale. Occorrerebbe comunque adeguare gli accordi amministrativi e bisognerà probabilmente anche rivedere i moduli di richiesta e i mezzi d'informazione per renderli più comprensibili.

Infine, sulla base delle esperienze fatte con la soluzione proposta per i cittadini italiani si esaminerà se sia necessario intervenire per altri gruppi di cittadini stranieri e, in caso affermativo, in quale modo si debba procedere.

3. La soluzione proposta al punto 2 non richiede l'istituzione di un ufficio di aiuto e d'informazione. A prescindere da ciò i cittadini stranieri che, sulla base dei rapporti presentati dai mass media, ritengono di avere dei diritti nei confronti dell'AVS svizzera possono presentare in qualsiasi momento una richiesta presso la CSC, tramite l'assicurazione sociale del loro Paese d'origine, per ricevere le loro prestazioni, applicando così la procedura stabilita nella convenzione di sicurezza sociale.

4. Nel caso dell'Italia sono in corso intensi colloqui con le autorità di questo Paese. Gli organi amministrativi competenti (UFAS, CSC) sono in contatto anche con altri Stati perseguendo una politica d'informazione aperta.

5. Entro l'estate 1998 la CSC dovrebbe aver analizzato la metà dei casi concernenti cittadini italiani. Un'analisi particolareggiata permetterà poi di pianificare il procedimento ulteriore.

Risposta del Consiglio federale.