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98.3196 · Interpellanza · 1998-04-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Il Consiglio federale è del parere che dalle persone, richiedenti la protezione del nostro Paese o ospiti presso di noi, sia possibile attendersi il rispetto dell'ordinamento giuridico vigente. Per questo motivo egli prende molto sul serio la problematica degli stranieri che commettono reati. Nell'ambito delle sue competenze ristrette - poiché il mantenimento della tranquillità e dell'ordine è compito delle autorità cantonali di polizia - il Consiglio federale ha adottato diverse misure.

Già in data 1° febbraio 1995 è entrata in vigore la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. I disciplinamenti ivi previsti forniscono ai Cantoni gli strumenti per organizzare in modo efficiente l'allontanamento di stranieri e di richiedenti l'asilo respinti che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico. Il fatto che delle 7'500 incarcerazioni effettuate dall'entrata in vigore della legge fino al 31 luglio 1996, ben 6'340 sono sfociate nello sfratto degli interessati permette di valutare l'efficacia delle misure coercitive. Non va neppure sottovalutato l'effetto preventivo della legge. L'aumento della durata massima dell'incarcerazione in vista di sfratto da 30 giorni a 9 mesi e la possibilità di porre, già nel corso della procedura d'asilo, in detenzione in vista del rinvio i richiedenti l'asilo che commettono reati o non cooperano, contribuiscono a una migliore collaborazione da parte dei richiedenti l'asilo quando si tratta di acquisire i documenti di viaggio necessari all'attuazione della procedura d'allontanamento.

Inoltre il Consiglio federale ha decretato il divieto per i cittadini jugoslavi, turchi, algerini e dello Sri Lanka di acquistare e portare armi in Svizzera. Questa misura era necessaria visto che i conflitti violenti tra queste persone hanno subito un notevole incremento e la sicurezza interna del nostro Paese ne risultava minacciata.

Domande di richiedenti l'asilo, sospettati d'aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto, sono trattate in modo prioritario e di norma una decisione è pronunciata entro pochi giorni o poche settimane. Fa seguito l'esecuzione dell'allontanamento, se quest'ultima è ammissibile per quanto concerne il diritto internazionale.

Quanto precede non deve comunque far dimenticare che la maggioranza dei richiedenti l'asilo e degli stranieri, che soggiornano nel nostro Paese, hanno un comportamento corretto. Occorre anche tenere conto che gli stranieri in Svizzera rivestono un ruolo decisamente importante per l'industria e l'economia. Per di più senza questa manodopera il finanziamento delle nostre assicurazioni sociali, come per esempio l'AVS, risulterebbe quasi impossibile.

Ad domanda 2

I Cantoni sono competenti per l'assegnazione di prestazioni assistenziali. Il rapporto della Confederazione coi Cantoni è basato esclusivamente su quanto la legge prescrive in materia di sovvenzioni ed essa rimborsa loro le spese sostenute per l'assistenza sociale secondo il principio della sussidiarietà soltanto nel caso di richiedenti l'asilo indigenti che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento e per i quali non debbano provvedervi terze persone. E' dunque compito dei Cantoni chiarire lo stato d'indigenza nei singoli casi nonché impedire e, se del caso, sanzionare abusi come quelli menzionati dall'interpellante.

Nel corso della procedura d'asilo i richiedenti sono tenuti a tenersi a disposizione delle autorità competenti. Un'inosservanza di tale dovere è considerata una violazione dell'obbligo di collaborare e ha - sempreché detto dovere sia violato intenzionalmente e in modo grave - quale conseguenza l'emanazione di una decisione di non entrata nel merito congiuntamente all'ordine d'immediata esecuzione dell'allontanamento.

Ad domanda 3

L'alloggio e l'assistenza dei richiedenti l'asilo durante la procedura d'asilo incombe ai Cantoni. In occasione della riunione dei coordinatori in materia d'asilo, tenutasi a Soletta nell'autunno del 1997, è stato deciso di procedere contro richiedenti l'asilo asociali adottando diverse misure. Di siffatte misure fanno segnatamente parte un controllo conseguente all'entrata e all'uscita oppure l'obbligo di collaborare all'interno dell'alloggio. Se un richiedente l'asilo non si attenesse alle prescrizioni, possono essere applicate differenti sanzioni, per esempio la riduzione o la soppressione dell'importo giornaliero per le piccole spese. In caso di indizi relativi ad atti punibili è informata la polizia. Quest'ultima ha intensificato la sua presenza all'interno degli alloggi.

Ad domanda 4

L'alloggio e l'assistenza dei richiedenti l'asilo compete ai Cantoni. Il mantenimento della tranquillità e dell'ordine è un compito di polizia, per il quale sono parimenti competenti i Cantoni. Nell'ambito dell'asilo sussiste tuttavia una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Le competenti autorità federali danno dunque la loro assistenza ai Cantoni trattando, per esempio, in modo prioritario determinati casi su segnalazione delle autorità cantonali.

Ad domanda 5

Per quanto concerne le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri si tratta di misure amministrative allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento. Sussistono inoltre misure di polizia per la repressione di comportamenti punibili. Le disposizioni dell'articolo 13b capoverso 1 lettera a e b in correlazione con l'articolo 13e LDDS già attualmente permettono alle autorità cantonali d'imporre l'incarcerazione in vista di sfratto nei confronti degli stranieri che minacciano in modo grave o espongono a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione sono perseguiti penalmente e sono condannati. Esempi di motivi che permettono d'ordinare la carcerazione sono: minacce gravi formulate contro altri richiedenti l'asilo o contro la direzione degli alloggi collettivi, turbamento della quiete all'interno degli alloggi, reati relativi a sostanze stupefacenti e rapine, dunque atti alla base dei quali vi è abitualmente una minaccia o una messa in pericolo nei confronti di terzi. Il Consiglio federale è del parere che le leggi vigenti in materia di diritto penale e degli stranieri siano ampiamente sufficienti ove sussista un'applicazione conseguente da parte delle competenti autorità cantonali.

Ad domanda 6

La procedura per l'acquisizione dei documenti delle persone rinviate richiede professionalità come pure specifiche conoscenze dei Paesi e delle lingue. La Confederazione è cosciente che non tutti i Cantoni dispongono di adeguate conoscenze nonché d'esperienza nel contatto con le rappresentanze diplomatiche. Inoltre il contatto è a volte reso ancor più arduo dall'ubicazione dell'ambasciata. Il gruppo di lavoro "Esecuzione dell'allontanamento", istituito il 15 dicembre 1997 dal DFGP e dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), costituito da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione, è stato incaricato di presentare alla CDCGP entro la fine di marzo 1998 proposte per una collaborazione efficiente e fattiva tra Confederazione e Cantoni in materia di esecuzione degli allontanamenti. Nell'ambito del suo mandato il gruppo di lavoro ha segnatamente anche esaminato l'auspicio dei Cantoni di istituire presso la Confederazione un "Ufficio centrale per l'esecuzione dell'allontanamento", preposto all'acquisizione di documenti di viaggio destinati a persone rinviate nell'ambito dell'asilo e degli stranieri. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato licenziato all'unanimità il 29 giugno 1998 dalla CDCGP, propone l'istituzione di un siffatto ufficio centrale. Miglioramenti al momento dell'acquisizione di documenti sono attendibili anche con il decreto federale sulle misure urgenti in materia di asilo e di stranieri, in vigore dal 1° luglio 1998. Le nuove prescrizioni trattano in particolare di casi supplementari di non entrata in materia e di precisazione della fattispecie di lesione della decisione del blocco d'entrata. Questa fattispecie di non entrata in materia comprende anche persone che al momento di presentare una domanda d'asilo non possono mostrare alcun documento d'identità o di trasporto, rendendo piú difficile l'accertamento dell'identità, necessario per la procedura d'asilo, e ritardando notevolmente l'esecuzione. È ancora troppo presto per dichiarazioni in merito all'efficacia del nuovo testo legislativo. Fino alla scorsa metà d'agosto si è però comunque costatato un aumento del 10% dei documenti d'identità presentati.

Infine, la revisione parziale della LDDS, licenziata dal Parlamento il 26 giugno 1998, prevede di estendere al settore degli stranieri l'assistenza fornita dalla Confederazione ai Cantoni in materia d'esecuzione. Inoltre l'attuale disposizione potestativa della LAsi è sostituita da una nuova norma a carattere vincolante nella LDDS.

Risposta del Consiglio federale.

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