98.3296 · Mozione · 1998-06-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'articolo 23 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) si stabilisce che hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Nel messaggio sulla LPP del 19 dicembre 1975 tale regolamentazione è motivata come segue: "In tal modo, si tiene conto del fatto che l'assicurato diventa invalido, per lo più, solo dopo un periodo prolungato di incapacità lavorativa. Affinché la protezione accordata con il secondo pilastro abbia un senso, il rischio d'invalidità deve essere coperto anche allorché esso, visto dal lato giuridico, insorge solo dopo una lunga malattia, durante la quale può essere cessato il rapporto lavorativo dell'assicurato, che in tal modo ha smesso di essere assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria." (messaggio LPP, FF 1976 I 207)
La qualità di assicurato deve perciò essere data solo all'insorgenza dell'incapacità lavorativa e non necessariamente all'insorgenza o al momento del peggioramento dell'invalidità. All'istituto di previdenza resta dunque l'incombenza delle prestazioni d'invalidità dovute ad un'incapacità di lavoro insorta durante il rapporto assicurativo anche se il grado d'invalidità cambia alla fine del rapporto dello stesso (cfr. DTF 118 V 45). In caso di peggioramento deve comunque esistere uno stretto rapporto sia materiale che temporale con l'incapacità lavorativa preesistente (DTF 120 V 117).
L'articolo 23 LPP prolunga quindi l'obbligo dell'istituto di previdenza al di là del rapporto assicurativo. La disposizione serve anche a delimitare l'obbligo di fornire prestazioni dei diversi istituti di previdenza (DTF 120 V 117). Nella giurisprudenza sono stati concretizzati i criteri delimitativi per l'obbligo di fornire prestazioni di diversi istituti di previdenza. Per ottenere il godimento di un diritto si deve seguire la via giuridica ai sensi dell'articolo 73 LPP. Si possono comunque immaginare altre soluzioni: ad esempio gli assicurati dovrebbero potersi rivolgere alla loro ultima cassa pensioni la quale dovrà poi coordinarsi con gli altri istituti interessati.
La situazione è problematica anche per una persona che non dovesse essere assicurata all'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Essa non riceve per principio nessuna prestazione del 2° pilastro, anche se al momento dell'insorgenza dell'invalidità o di un eventuale peggioramento è assicurata alla LPP.
Il Consiglio federale è consapevole della portata del problema sollevato. In casi singoli si possono produrre situazioni antipatiche. La mancanza di una copertura assicurativa corrisponde tuttavia chiaramente al volere del legislatore che, dal canto suo, ha approvato senza commenti il progetto del Consiglio federale (Boll. uff. CN 1977 p. 1327, CS 1980, p. 274 seg.). L'intera LPP è concepita in modo tale che solo la persona assicurata ha diritto a prestazioni (cfr. DTF 118 V 98). Se si vuole modificare questo principio nonché la regolamentazione delle competenze e dell'obbligo di fornire prestazioni degli istituti di previdenza si deve procedere a una ristrutturazione profonda che comporterebbe conseguenze finanziarie considerevoli. Visto che un tale passo presuppone riflessioni approfondite, il Consiglio federale propone di non includere questo tema nel pacchetto già colmo della 1a revisione LPP.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.