98.3356 · Interpellanza · 1998-06-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le domande dell'interpellante in merito all'obbligo di sorveglianza della Confederazione riguardo all'esecuzione cantonale del diritto sulla protezione ambientale sono sì formulate in modo molto generale ma, come evidenzia la motivazione, si riferiscono a un caso concreto: l'interpellante è del parere che il Consiglio di Stato del Canton Zurigo non abbia esaminato conformemente al diritto federale i piani d'esecuzione attinenti alla A4 nel Knonaueramt. Perciò le risposte seguenti sono incentrate sul caso dell'esame d'impatto ambientale (EIA) per le strade nazionali.
Bisogna tuttavia premettere che i punti seguenti della valutazione espressa dall'interpellante circa il caso concreto dell'EIA relativa alla A4 nel Knonaueramt non possono essere condivisi:
* La valutazione dell'EIA da parte dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente era conforme alle norme di legge.
* L'Ufficio per la protezione dell'ambiente è legato alla prassi costante del Tribunale federale in virtù della quale la legge sulla protezione dell'ambiente non è applicabile agli impianti che rivestono un grande interesse pubblico quali le strade e gli aeroporti nazionali nello stesso modo in cui è applicato ad altre grandi fonti d'inquinamento. Ad esempio l'Ufficio per la protezione dell'ambiente non è autorizzato ad opporsi alla costruzione di una strada nazionale basandosi sull'argomento che ciò comporterebbe il superamento dei valori limite d'immissione per gli agenti inquinanti dell'aria previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Si può "soltanto esigere che vengano prese tutte le misure necessarie e sostenibili per ridurre il più possibile le emissioni. I provvedimenti da prendere nei singoli casi andranno stabiliti sulla base di una ponderazione degli interessi che dovrà tener conto sia degli articoli 5 e 41 della legge federale sulle strade nazonali (LSN) che dei principi della legislazione in materia di protezione dell'ambiente." (DTF 117 lb 285).
Alla domanda 1:
I progetti per la costruzione delle strade nazionali vanno sottoposti per un esame all'Ufficio federale delle strade (USTRA) che provvede a rilevarli integralmente.
L'attuazione corretta dell'EIA per le strade nazionali è garantita mediante la consultazione obbligatoria dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente (UFAFP) da parte dell'autorità decisionale: in questo caso da parte del Governo cantonale. Al Consiglio federale non è noto alcun caso in cui tale obbligo di consultazione sia stato violato.
Alla domanda 2:
* Se nell'ambito della sua consultazione l'UFAFP constata che i documenti esibiti dal Cantone in merito all'EIA contengono delle informazioni sbagliate o se la valutazione non dovesse essere sufficiente, procede come segue:
* Se può ovviare esso stesso alle mancanze, per la valutazione si baserà sulle indicazioni corrette.
* Altrimenti invita il committente ad eseguire le correzioni necessarie rispettivamente a completarle.
* Qualora il committente non dovesse far seguito a tale invito, nel suo rapporto di valutazione l'UFAFP considererebbe come non superato l'esame.
Resta da aggiungere che l'UFAFP, in tutti i casi in cui l'EIA viene eseguita da un'autorità cantonale, si limita, nell'ambito della consultazione, ad esaminare la valutazione già effettuata dall'Ufficio cantonale al fine di evidenziarne gli errori palesi.
Alla domanda 3:
Non è ammissibile che importanti fonti di inquinamento (come le strade nazionali) vengano escluse dal piano delle misure attinente alla protezione contro l'inquinamento atmosferico.
In linea di principio il piano delle misure deve già essere stato approntato nel momento in cui l'autorità si pronuncia in merito all'istanza di costruzione di un impianto che causa emissioni importanti. Anche per questo principio va tuttavia fatta un'eccezione per quanto concerne le strade nazionali: in virtù della prassi costante del Tribunale federale l'autorità che approva il piano deve stabilire solo le misure relative alla protezione dell'ambiente che si ripercuotono direttamente sulla costruzione della strada. Tutte le altre misure volte a limitare le emissioni provocate dal traffico (come le prescrizioni inerenti ai gas di scarico e le limitazioni della velocità) che sono necessarie per rispettare i valori limite d'immissione, il Tribunale federale rimanda al piano di misure che non deve essere necessariamente pronto al momento dell'approvazione del piano (DTF II 97, 118 lb 206, 119 lb 458).
Alla domanda 4:
Il principio costituzionale della proporzionalità per l'attuazione del diritto in materia di protezione ambientale ha lo stesso significato che ha per l'esecuzione dell'altro diritto federale. Per essere proporzionale una misura deve:
* essere necessaria
* essere adeguata al conseguimento dell'obiettivo che ci si era prefissi
* rispettare il rapporto tra obiettivo e mezzi, ossia il rapporto tra la gravità dell'intervento e l'utilità della misura deve essere ragionevole.
Alla domanda 5:
La legge sulla protezione dell'ambiente stabilisce che il committente deve presentare un rapporto all'autorità competente in materia di EIA. In questo rapporto vanno elencate tra l'altro "le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante, nonché il loro costo" (art. 9 cpv. 2 lett. d LPAmb).
Tali indicazioni facilitano all'autorità la valutazione della proporzionalità (vedi risposta alla domanda 4).
Risposta del Consiglio federale.