98.3410 · Interpellanza · 1998-09-29
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le spese della Commissione indipendente di esperti sono sottoposte alle norme in vigore nell'Amministrazione federale. Sono verificate dalla Divisione delle finanze del DFAE e dal Controllo federale delle finanze. Il preventivo della Commissione indipendente di esperti viene stabilito in stretta collaborazione con la Divisione delle finanze del DFAE e con l'Amministrazione federale delle finanze. Una volta all'anno, la Commissione presenta al DFAE un rapporto accompagnato da tutti i giustificativi relativi all'utilizzazione dei mezzi finanziari autorizzati dal Parlamento. Inoltre, l'11.5.1998, la Sezione 2 della Delegazione delle finanze ha sottoposto la Commissione a un'ispezione. Il rapporto dell'ispezione non ha dato adito a critiche.
Riguardo alla domanda posta dall'autore dell'interpellanza sulla destinazione dei crediti agli scopi effettivi, l'adempimento del mandato conferito dal Parlamento e dal Consiglio federale potrà essere giudicato solo quando sarà disponibile il rapporto finale della Commissione. Il mandato è definito nel decreto federale del 13.12.1996 e nel decreto del Consiglio federale del 19.12.1996 che ne è risultato.
2. Secondo il decreto federale del 13.12.1996, la Commissione indipendente di esperti dispone di un termine massimo di cinque anni (vale a dire sino alla fine del 2001) per fornire il rapporto finale. Ogni sei mesi, deve riferire al Consiglio federale sullo stato dei lavori. Il Consiglio federale auspica un rapido avanzamento dei lavori della Commissione nell'ambito del mandato conferito e delle risorse finanziarie approvate dal Parlamento.
3. Il rapporto finale costituirà il risultato dei lavori di ricerca della Commissione indipendente di esperti e avrà valore di riferimento.
4. Il Consiglio federale osserva con soddisfazione che una vasta fascia dell'opinione pubblica si occupa dei risultati della Commissione indipendente di esperti. Tutti gli interessati hanno già oggi la possibilità, nell'ambito delle disposizioni legali, di consultare gli archivi risalenti al periodo bellico e dell'immediato dopoguerra conservati nell'Archivio federale.
Risposta del Consiglio federale.