98.3426 · Mozione · 1998-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Rispetto all'anno scorso, il numero delle domande d'asilo ha registrato un forte aumento. Attualmente, la metà circa delle domande proviene da cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia, il che è dovuto al conflitto nel Kosovo. La particolare attrattiva esercitata dalla Svizzera, quale Paese di destinazione, sulle persone provenienti dal Kosovo è riconducibile alla rete sociale costituita dai circa 150'000 lavoratori stranieri del Kosovo che vivono nel nostro Paese. Sulla base delle cifre più recenti, quest'anno vanno messe in preventivo 40'000 domande d'asilo.
Mediante la soppressione delle prestazioni statali fornite a determinate categorie di persone, proposta dall'autore della mozione, s'intende alleviare l'onere finanziario della Confederazione e ridimensionare il potere d'attrazione della Svizzera quale Paese di destinazione. Nel valutare tali obiettivi, è opportuno operare una distinzione tra i rapporti fra Confederazione e Cantoni giusta il diritto in materia di sussidi e il rapporto diretto d'assistenza tra i Cantoni e i richiedenti l'asilo.
Giusta il diritto in materia di sussidi, la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'assistenza a partire dall'inoltro della domanda d'asilo. I Cantoni non possono tuttavia conteggiare (o possono farlo esclusivamente dietro autorizzazione esplicita) le spese di assistenza sostenute dopo la scadenza del termine di partenza per richiedenti l'asilo respinti (si veda anche la risposta al postulato Gusset 98.3273). In tali casi, la Confederazione non assume più, già oggi, le spese di assistenza.
In materia di assistenza diretta tra collettività (Cantoni/Comuni) e richiedenti l'asilo, va operata una distinzione tra il diritto a prestazioni d'assistenza e il diritto a condizioni minime di esistenza (cfr. DTF 121 I 367).
Il primo consiste in un diritto sancito dalla legge e si limita a determinate categorie di persone. Il Consiglio federale ha già stabilito, nella vigente ordinanza 2 sull'asilo (art. 10b), in quali casi le prestazioni d'assistenza possano essere negate o ritirate interamente o parzialmente dalle autorità cantonali. È data tale facoltà ad esempio quando richiedenti l'asilo non si adeguino alle prescrizioni delle autorità cantonali, nonostante la minaccia del ritiro delle prestazioni d'assistenza. Ai Cantoni è stato parimenti ordinato (art. 20a LAsi) di fornire assistenza, per quanto possibile, sotto forma di prestazioni in natura.
Le richieste del mozionante sono inoltre in contrasto con il diritto a condizioni minime di esistenza, riconosciuto dal Tribunale federale (DTF 121 I 367 segg.). Tale diritto appartiene sia alle persone di nazionalità svizzera, sia agli stranieri, indipendentemente dal loro statuto giuridico di residenza. Per condizioni minime di esistenza vanno intesi i bisogni umani elementari, quali cibo, vestiti e alloggio.
Negli ultimi anni, Consiglio federale e Parlamento hanno adottato vari provvedimenti al fine di porre un freno al costante aumento delle spese (si veda a tal proposito la risposta del Consiglio federale alla mozione della Commissione di stabilizzazione del 6 novembre 1998, Spese nel settore dell'asilo, 98.059).
Nel settore dell'assistenza sono indispensabili altri provvedimenti a breve e a medio termine. Nell'ambito della consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (O 2 sull'asilo), saranno proposte modifiche che da un lato comportano maggiori entrate per la Confederazione, dall'altro semplificazioni a livello amministrativo, ingenerando anche, in virtù di sinergie con effetti più a lungo termine, risparmi sulle spese o impedendo ulteriori aumenti delle stesse.
Vanno in particolare menzionati i punti seguenti:
Riduzione a 14 franchi delle aliquote forfettarie d'assistenza ai richiedenti l'asilo e aumento a 20 franchi delle aliquote forfettarie d'assistenza ai rifugiati. Una riduzione delle relative aliquote sembra giustificata per i motivi seguenti:
( In Svizzera lo standard d'assistenza ai richiedenti l'asilo è relativamente elevato, pur essendo le differenze tra i Cantoni manifestamente più eclatanti rispetto a quelle tra la Svizzera e l'estero.
( Negli ultimi quattro anni, si è potuto osservare un mutamento nella struttura sociale delle persone che fanno capo all'asilo. Il numero delle famiglie o delle economie domestiche composte di più persone si è accresciuto in misura tale da costringere i Cantoni a esporre di norma, per persona, spese mediamente più basse.
( Il 54 % circa dei rifugiati riconosciuti in età lavorativa non esercita alcuna attività lucrativa. Tali persone vanno meglio integrate nel processo lavorativo. Tale considerazione vale anche per le persone ammesse provvisoriamente per le quali si profila una proroga della sospensione dell'allontanamento.
Il disegno di ordinanza 2 sull'asilo prevede inoltre numerose modifiche. I provvedimenti saranno applicati con l'entrata in vigore della revisione della legge sull'asilo e delle relative ordinanze, il 1° luglio 1999.
- Rimborso forfettario delle spese d'assistenza ai rifugiati in luogo del risarcimento delle spese effettivamente sostenute. Il rimborso forfettario produce effetti positivi dal profilo dell'economia amministrativa e costituirà anche un incentivo alla ricerca di soluzioni economicamente più vantaggiose.
- Competenza unitaria dei Cantoni in materia d'assistenza a tutte le persone del settore dell'asilo e dei rifugiati, così da evitare sovrapposizioni strutturali;
- Incasso da parte della Confederazione degli assegni per i figli all'estero trattenuti;
- Versamento forfettario, sulla base delle cifre certificate dall'AUPER, delle spese assistenziali e amministrative per rifugiati;
- Aumento delle spese soggette a obbligo di rimborso da parte di richiedenti l'asilo o aumento del numero medio di giorni d'assistenza mediante adeguamento corrispondente della presunzione di normativa;
- Rinuncia al rimborso delle spese per le borse di studio versate dai Cantoni a rifugiati;
- Versamento forfettario delle spese di alloggio, indipendentemente dal genere di alloggio (individuale o collettivo) e rinuncia alla registrazione degli alloggi collettivi tenuti dai Cantoni;
- Rimborso, interessi inclusi, dei contributi di prepagamento versati dalla Confederazione.
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Il DFGP, il DFF e i Cantoni avvieranno inoltre una riflessione comune sulle modalità con cui, mediante provvedimenti più incisivi, potranno essere conseguiti ulteriori risparmi a medio termine nel settore dell'asilo. Non dovrebbe avere grandi prospettive di successo, sul piano politico, la possibilità di riversare semplicemente sui Cantoni le spese della Confederazione. La direzione da seguire deve piuttosto essere quella del risparmio e del ridimensionamento del potere d'attrazione della Svizzera quale terra d'asilo rispetto agli altri Paesi dell'Europa occidentale.
In occasione dell'incontro del 29 ottobre 1998 tra i capi del DFGP e del DFF e rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDCOS) e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), è stato deciso di istituire, sull'esempio del gruppo di lavoro "esecuzione dell'allontanamento", un gruppo di lavoro paritetico, incaricandolo di esaminare nuovi modelli di finanziamento e di assistenza, nonché di elaborare proposte per migliori incentivi strutturali atti a ridurre le spese nel settore dell'asilo. Tale gruppo di lavoro sottoporrà un rapporto intermedio al DFGP nel mese di maggio del 1999.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.