98.3505 · Mozione · 1998-10-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
Il legislatore ha conferito ai Cantoni l'applicazione della riduzione dei premi. Ai sensi dell'art. 66 cpv. 5 LAMal ha concesso loro contemporaneamente la competenza di ridurre del 50 percento al massimo i contributi che essi sono tenuti a versare, a condizione che la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta sia comunque garantita, per cui in questi Cantoni il sussidio federale è ridotto in modo corrispondente. Compete quindi solo ai singoli Cantoni fissare l'ammontare dei mezzi da versare per la riduzione dei premi.
Già nell'ambito delle prime inchieste sugli effetti della riduzione dei premi si è constatato che in numerosi Cantoni che utilizzano il 100 percento dei sussidi federali a loro disposizione l'onere dei premi degli assicurati era rimasto comunque molto elevato, mentre in altri Cantoni che richiedono solo il 50 percento dei sussidi cui hanno diritto si è potuto ottenere un effetto di sgravio sufficiente. Per questo motivo già il 17 giugno 1996 il Consiglio federale, in base alla competenza accordatagli dall'art. 66 cpv. 3 LAMal, ha modificato l'ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie in modo tale che anche l'ammontare medio dei premi, che come noto dipende direttamente dai costi causati all'interno del Cantone, venga preso in considerazione nel calcolo della chiave di ripartizione. Procedendo in tal modo il Consiglio federale ha potuto garantire gli interessi degli assicurati colpiti direttamente dai costi elevati, poiché alcuni dei provvedimenti sul contenimento dei costi previsti nella legge (p. es. la pianificazione ospedaliera) non hanno ancora sviluppato tutto il loro potenziale d'azione, come è stato constatato in diversi studi sugli effetti della LAMal.
L'adeguamento dell'ordinanza effettuato dal Consiglio federale, che non è da considerare come una soluzione duratura, si è comunque rivelato necessario a causa del differimento temporale tra l'onere dei premi a corto termine degli assicurati e l'agire a medio termine dei provvedimenti di contenimento dei costi della nuova legge. Di conseguenza anche il Parlamento ha deciso che il Consiglio federale può prendere in considerazione i premi medi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nei singoli Cantoni solo nei primi sei anni dopo l'entrata in vigore della legge (art. 106 cpv. 3, modifica del 20 marzo 1998).
La legge permette inoltre al Consiglio federale di emanare disposizioni più precise sulle proporzioni della riduzione dei premi se esso dovesse giungere alla conclusione che, senza queste disposizioni, tale riduzione non è garantita in tutti i Cantoni per gli assicurati di condizione economica modesta. In base alle esperienze passate e alla valutazione degli effetti della riduzione dei premi il Consiglio federale non si è ancora avvalso di tale competenza. Nel suo messaggio concernente il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie e la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie del 21 settembre 1998 (98.058) ha proposto uno standard minimo a livello federale. Le modifiche non vengono proposte solo con l'intenzione di garantire un'uniformità minima dello stato sociale, ma anche a causa dell'importanza della riduzione dei premi quale correttivo sociale centrale nell'attuale sistema di premi individuali pro capite e quale strumento per realizzare gli obiettivi sociopolitici previsti dal legislatore.
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.