98.3538 · Interpellanza · 1998-11-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad 1: Riconoscimento del visto uniforme di Schengen per l'entrata in Svizzera
Va detto anzitutto che, per il Consiglio federale, i fattori determinanti in vista di una decisione di sospensione o di reintroduzione dell'obbligo del visto sono i criteri della politica migratoria e di sicurezza. Ciò vale parimenti nei confronti dell'Unione europea (UE). In questo senso è quindi importante perseguire la maggiore armonizzazione possibile con i Paesi limitrofi per quanto concerne la politica e la prassi in materia di visti, nel contesto di una lotta efficace alla migrazione clandestina.
Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese e in modo approfondito circa le possibilità di adeguare la politica in materia di visti così da migliorare le condizioni generali per il turismo (cfr. risposta all'interrogazione ordinaria urgente Bezzola: 97.1172 - Conseguenze dell'Accordo di Schengen sul turismo svizzero; nonché all'interpellanza Küchler: 98.3009 - Visto consecutivo per titolari di "visto Schengen"). Rinviamo quindi a tali risposte.
Il Consiglio federale è conscio del fatto che gli operatori turistici possono proporre ai turisti offerte più vantaggiose negli Stati di Schengen in quanto tali viaggi necessitano un'unica procedura di visto. Esso ha però anche detto a chiare lettere che gli svantaggi di cui soffre il settore turistico svizzero potranno essere eliminati unicamente con l'integrazione del nostro Paese alla politica e alla prassi europea in materia di visti. Una rinuncia unilaterale all'obbligo del visto sarebbe di scarso aiuto in quanto gli Stati di Schengen sarebbero costretti, a causa della Svizzera, a rilasciare visti per più entrate. Lo scorso anno sono stati consentiti a tutti i livelli sforzi non indifferenti in vista di giungere a un tale avvicinamento, segnatamente con i Paesi limitrofi. Nel settembre 1998, tuttavia, gli Stati di Schengen si sono pronunciati nettamente contro una cooperazione con la Svizzera; l'integrazione della Svizzera alla politica e alla prassi in materia di visti degli Stati di Schengen, rispettivamente dell'UE resta dunque per ora un obiettivo irraggiungibile.
L'esperienza mostra che gran parte della migrazione clandestina in provenienza dall'Africa e dall'Asia avviene in una prima fase del tutto legalmente. Una volta raggiunto il primo scopo intermedio oppure alla scadenza del visto, gli stranieri desiderosi di emigrare dal loro Paese passano nella clandestinità, inoltrano una domanda d'asilo sotto falso nome oppure entrano clandestinamente in un altro Paese, il che, dall'abolizione dei controlli alle frontiere interne tra gli Stati di Schengen, è divenuto un gioco da ragazzi. Si osservi inoltre che, nel 1998, solo il 4 % circa delle domande d'asilo è stato depositato negli aeroporti e che il punto critico è quindi costituito dalle entrate per via terrestre. Gli accordi sulla riammissione conclusi con gli Stati limitrofi non hanno effetto alcuno o solo un effetto limitato se l'entrata avviene conformemente alla legge. Riconoscendo autonomamente e incondizionatamente il visto unitario di Schengen, la Svizzera rinuncerebbe a un importante mezzo di controllo nei confronti della migrazione clandestina. Inoltre, non sarebbe sensato trasferire il controllo dei rischi legati alla migrazione dalle rappresentanze all'estero esclusivamente ai posti di confine. L'impatto dal punto di vista della politica migratoria e di sicurezza è quindi difficilmente misurabile. Per il momento non è inoltre chiaro quali sarebbero le conseguenze di un eventuale riconoscimento unilaterale del visto di Schengen per quanto concerne la politica d'integrazione. Per questi motivi non è possibile, fino a nuovo avviso, considerare l'eventualità di una liberazione generale e incondizionata dall'obbligo del visto dei titolari di un visto unitario di Schengen.
Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, e con la conclusione delle trattative bilaterali con l'UE, le condizioni generali sono cambiate. Il Consiglio federale è dunque pronto a sondare nuovamente se e a quali condizioni un'integrazione della Svizzera alla politica e alla prassi dell'UE in materia di visti sarebbe possibile. Esso esaminerà inoltre se, nel contesto degli obiettivi della politica d'integrazione, migratoria e di sicurezza, sia possibile liberare in modo puntuale dall'obbligo del visto determinati cittadini stranieri, in particolare se con lo Stato di provenienza di tali persone è stato concluso un accordo sulla riammissione o se tale Stato è disposto a concludere un siffatto accordo. Al proposito si sta procedendo ai necessari chiarimenti.
ad 2: Rimedio agli svantaggi concorrenziali che toccano il turismo svizzero
Come detto sopra, sarà pressoché impossibile adottare dei provvedimenti a breve termine volti ad ovviare agli svantaggi concorrenziali che toccano il turismo svizzero, anche al prezzo di rinunciare alle garanzie assicurate dal diritto internazionale pubblico e perseguite segnatamente mediante la conclusione di accordi sulla riammissione. I provvedimenti attuati o avviati dal gennaio 1999 comprendono in particolare degli agevolamenti per quanto concerne il trattamento dei titolari di un visto di Schengen da parte delle rappresentanze di Svizzera all'estero e dei posti di confine. Gran parte delle difficoltà iniziali hanno nel frattempo potuto essere risolte. Il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di esaminare ulteriori misure in vista di semplificare la procedura del visto, si occupa parimenti della questione. Del gruppo di lavoro fanno parte, oltre ai servizi federali interessati, rappresentanti dei Cantoni, del settore del turismo e della Swissair. Le proposte avanzate dal gruppo di lavoro sono attualmente oggetto di ulteriori chiarimenti (cfr. sopra cifra 1). L'Ufficio federale degli stranieri intavolerà inoltre al più presto trattative in tal senso con gli operatori turistici. In un primo tempo saranno discussi in particolare agevolamenti per quanto concerne la procedura del visto per gruppi di turisti in provenienza dall'Asia nonché in materia di emolumenti legati ai visti.
Risposta del Consiglio federale.