98.3570 · Interpellanza · 1998-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
I seguenti dati, in parte molto parziali, si basano su un sondaggio svolto in seno alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni; questo perché l'Amministrazione federale delle contribuzioni ed altri Uffici federali non disponevano di dati statistici appropriati.
Purtroppo non tutti i Cantoni hanno potuto prendere posizione sulle singole domande. In media vi sono le risposte di neanche la metà dei Cantoni. Si è purtroppo dovuto rinunciare a un'estrapolazione per tutta la Svizzera, poiché le condizioni nei singoli Cantoni si differenziano considerevolmente. A titolo d'esempio la percentuale di contribuenti con dilazioni sul totale dei contribuenti oscilla nei rispettivi Cantoni tra il 7 e il 26 per cento. Di seguito verranno quindi riassunti soltanto i risultati cantonali effettivamente pervenuti. Inoltre, occorre evidenziare che la richiesta di suddividere i contribuenti (persone fisiche) in dipendenti e indipendenti non è stata possibile, in quanto nelle loro risposte i Cantoni che hanno partecipato al sondaggio non hanno potuto seguire questo criterio. Tutti i dati si riferiscono al periodo 1995 - 1998.
1. Sull'arco dell'intero periodo, nella metà circa dei Cantoni (che secondo la domanda rappresentano tra il 40% e il 60% della popolazione svizzera complessiva) sono stati registrati complessivamente circa 670'000 dilazioni, 750'000 precetti esecutivi, 500'000 domande di continuazione, 100'000 domande di condono e 90'000 decisioni di condono.
2. Circa 46'000 esecuzioni annue hanno condotto nella metà dei Cantoni (con circa il 50% della popolazione) a pignoramenti di salario e di beni.
3. Nella metà scarsa dei Cantoni (con circa il 50% della popolazione) sono stati rilasciati complessivamente circa 45'000 attestati di carenza di beni all'anno a seguito di pignoramenti di salario e di beni.
4. La metà dei Cantoni (con circa il 40% della popolazione) quantifica l'ammontare dei costi d'esecuzione in complessivi 12,6 milioni di franchi annui.
5. Nessun Cantone dispone di dati statistici sulle domande sollevate. Due Cantoni avanzano invece una stima, secondo cui nel 50-70 per cento delle domande di condono i crediti al consumo rivestono un ruolo.
6. Un terzo scarso dei Cantoni (con circa 1/4 della popolazione) ha potuto fornire dati sulle variazioni del numero delle tassazioni d'ufficio dal 1995 al 1998. Al riguardo si sono potuti osservare sviluppi contrapposti: i cambiamenti variavano da meno 5 per cento a più 12 per cento annui.
7. Nessun Cantone dispone di informazioni che potrebbero fornire spiegazioni sul numero di contribuenti tassati al di sotto del minimo vitale. Un solo Cantone azzarda una stima in merito (20 % dei contribuenti). Il medesimo Cantone è anche l'unico a esprimersi sulla domanda dell'imposizione dei beneficiari di prestazioni complementari (PC) con l'osservazione "per la maggior parte dei beneficiari di PC risulta una tassazione uguale a zero".
8. L'esenzione fiscale del minimo vitale è un aspetto parziale del principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica. Nella sua recente giurisprudenza il Tribunale federale riconosce pure un diritto fondamentale per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza, vale a dire garanzia dei bisogni elementari quali cibo, vestiti e alloggio (DTF 121 I 367). L'articolo 10 della Costituzione federale aggiornata prevede ora espressamente il diritto alla salvaguardia delle condizioni d'esistenza.
Nell'ambito dei lavori della commissione d'esperti "Imposizione delle famiglie", istituita nell'ottobre 1996 dal Consiglio federale, è stata esaminata la questione dell'esenzione del minimo vitale. Nel suo rapporto la commissione si esprime per un'esenzione assoluta del minimo vitale di tutti i modelli esaminati. La nozione di minimo vitale, come è stata definita dal Tribunale federale, le è servita quale criterio di base.
Il rapporto degli esperti "Imposizione delle famiglie" è stato sottoposto questa primavera ai Cantoni. Nell'ambito della discussione sui modelli presentati dalla commissione si discuterà senza dubbio anche la proposta di esenzione del minimo vitale, sia ai fini dell'imposta federale diretta, sia per le imposte cantonali e comunali. Bisognerà tuttavia chiarire se la richiesta di esenzione del minimo vitale nel campo delle imposte cantonali e comunali non violi i limiti costituzionali, giacché secondo l'articolo 42 quinquies capoverso 2 della vigente Costituzione federale la determinazione degli ammontari esenti da imposta rimane segnatamente competenza dei Cantoni.
9. L'idea generale di un'imposta alla fonte per le persone stipendiate - non solo per lavoratori stranieri senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri e per lavoratori residenti all'estero secondo il diritto vigente - non è nuova. Finora quest'idea non si è affermata, perché oltre a determinati vantaggi comporta diversi importanti svantaggi. Ad esempio, non si potrebbe tenere conto, o soltanto in misura limitata, della situazione personale di un contribuente, in particolare dei suoi doveri familiari o di determinati contributi nel quadro della previdenza professionale. Per i redditi che non rientrano in quelli del lavoro, il contribuente dovrebbe comunque compilare una dichiarazione d'imposta, ciò che per la stessa persona - assieme al diritto di poter chiedere in ogni caso una tassazione ordinaria posteriore - non comporterebbe una semplificazione, ma una complicazione. Nel caso di luogo di domicilio e di lavoro diversi, particolari difficoltà verrebbero causate dalle tariffe fiscali in quanto in parte molto differenti tra Cantoni e tra Comuni. A causa della vigente imposizione delle famiglie, ulteriori problemi risulterebbero per le coppie coniugate con doppio reddito. Non da ultimo, nel caso di un pagamento dell'imposta con ritenuta sul salario sparirebbe la coscienza dell'effettivo ammontare del carico fiscale, ciò che sul piano della politica statuale non sarebbe privo di problemi.
Risposta del Consiglio federale.