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98.3593 · Interpellanza · 1998-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

In primo luogo, occorre precisare quali sono i ruoli svolti rispettivamente dalla Sorveglianza dei prezzi e dalla Commissione della concorrenza nell'ambito della sanità.

L'esame delle tariffe ambulatoriali e ospedaliere rientra nei compiti affidati al Sorvegliante dei prezzi. Quest'ultimo è autorizzato ad accertare se tariffe mediche applicate in materia di cure private (indipendentemente che vengano fissate unilateralmente o d'intesa con le assicurazioni malattia) costituiscono un abuso di prezzi ai sensi dell'articolo 12 della legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), nella misura in cui il prezzo fissato non é il risultato di un'efficace concorrenza. In una siffatta eventualità, il Sorvegliante dei prezzi cerca una composizione amichevole con l'associazione interessata in merito alla tariffa applicabile. Se non vi si perviene, il Sorvegliante dei prezzi vieta interamente o in parte l'aumento tariffale oppure ordina una riduzione del prezzo. Fino ad oggi non esiste alcuna decisione di questo genere inerente alle tariffe. La Sorveglianza dei prezzi pone attualmente l'accento sulle tariffe mediche in materia di assicurazione obbligatoria delle cure, come previsto dalla LAMal. In questo settore essa ha la possibilità di formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale o dei Cantoni.

Quale autorità indipendente, la Commissione della concorrenza (Comco) non è tenuta a seguire la politica adottata dal Consiglio federale. La legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) si applica solo in materia di assicurazioni complementari, con riserva delle prescrizioni cantonali o federali che istituirebbero un regime di mercato o di prezzi a carattere statale (esempio: pianificazione ospedaliera) o che incaricherebbero talune imprese dell'esecuzione di compiti pubblici.

Il Sorvegliante dei prezzi ha la competenza di esaminare se le tariffe concordate tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattia sono abusive, nella misura in cui il prezzo non è il risultato di una concorrenza efficace. Nell'ottica della LCart, tali accordi verticali - ma anche orizzontali - possono ovviamente ridurre la concorrenza efficace, sia che si tratti di tariffe ambulatoriali che di quelle ospedaliere. A differenza del Sorvegliante dei prezzi, la Comco esamina le ripercussioni di accordi sulla concorrenza efficace, e ciò indipendentemente dal prezzo. All'occorrenza, la Comco esamina se tali accordi potrebbero o meno essere giustificati da motivi di efficacia economica, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LCart.

I compiti di cui si occupa la Comco in materia di sanità sono pertanto molteplici. Attualmente la Comco si sta adoperando, tra l'altro, per determinare quali sono i comportamenti che gli assicuratori-malattia hanno diritto di adottare nei confronti dei fornitori di prestazioni (p. es. liste che riducono la scelta degli istituti ospedalieri). Essa si occupa altresì del modo di agire da parte di associazioni mediche verso gli assicurati (p. es. rifiuto di aderire a nuovi modelli assicurativi).

Ad 2

È evidente che il Consiglio federale ritiene importante il ruolo delle associazioni professionali nel settore della sanità. Prova ne è il posto preponderante che esse occupano in materia di formazione di base e di perfezionamento delle professioni mediche.

Trattandosi più propriamente delle tariffe stabilite dalle associazioni professionali, è chiaro che il loro margine di manovra è senza dubbio limitato, sia dalla LSPr che dalla LCart.

Risposta del Consiglio federale.

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