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99.1029 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obbligo del segreto fissato all'articolo 110 della legge federale sull'imposta

federale diretta vieta alle autorità di comunicare informazioni sulla situazione economica e fiscale delle singole imprese. La risposta del Consiglio federale deve quindi limitarsi all'imposizione e all'evoluzione economica delle banche in generale.

2. Le cifre riguardanti il gettito fiscale pubblicate dalla Banca nazionale svizzera

concernono le imposte di Confederazione, Cantoni e Comuni. Dato che le imposte cantonali e comunali non rientrano in ogni modo nella competenza della Confederazione, il Consiglio federale non può confermare gli importi pubblicati e non ha neppure nessun motivo per mettere in dubbio le statistiche della Banca nazionale.

3. a) Le grandi banche svizzere sono attive a livello mondiale e all'estero hanno

stabilimenti d'impresa o detengono partecipazioni in società (filiali). Quote considerevoli degli utili dichiarati nei conti dei gruppi d'imprese (Konzern) sono conseguite all'estero. All'imposta sull'utile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni soggiacciono però soltanto gli utili conseguiti in Svizzera dai singoli gruppi di imprese. La percentuale di transazioni interne è relativamente scarsa e nel passato è costantemente diminuita. A causa dell'elevata densità di banche anche i margini degli utili conseguiti in Svizzera sono stati relativamente ridotti. Inoltre, negli ultimi tempi le banche hanno dovuto sopportare ingenti spese straordinarie. Per questi motivi negli ultimi anni le banche in Svizzera hanno conseguito utili più contenuti. Di conseguenza anche le imposte sull'utile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono risultate relativamente modeste.

b) Con la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, a livello d'imposta federale diretta è stata abrogata l'imposta sul capitale e come compensazione introdotta per l'imposta sull'utile un'aliquota fiscale proporzionale dell'8,5 per cento. Questa modifica di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. A partire dall'anno fiscale 1998, a livello federale viene quindi a mancare l'effetto perequativo dell'imposta sul capitale sul gettito fiscale in anni con utili imponibili bassi. Per le imprese con un considerevole capitale proprio - come le banche - questa circostanza ha forti ripercussioni.

c) Il Consiglio federale non può prevedere l'evoluzione degli utili conseguiti nel Paese dalle banche svizzere. Certo è comunque che le banche sono organizzazioni orientate a conseguire utili e per ragioni fiscali non rinunciano a conseguirli in Svizzera. Il Governo è quindi fiducioso che a medio termine i grandi sforzi che le banche stanno profondendo comporteranno pure un aumento della redditività delle loro transazioni interne. Se ciò succederà e a livello nazionale saranno di nuovo conseguiti utili più elevati, anche il gettito fiscale delle banche in Svizzerà registrerà sicuramente degli incrementi.

Risposta del Consiglio federale.