99.1050 · Interrogazione ordinaria · 1999-04-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo le disposizioni dell'attuale legge sulla formazione professionale, in vigore dal 1980, i Cantoni provvedono ad esercitare un'efficace vigilanza sui rapporti di tirocinio e sulle scuole professionali (art. 65 cpv. 2), mentre la Confederazione esercita l'alta vigilanza (art. 66 cpv. 1). Nel corso degli anni '80 e '90, tali compiti di vigilanza sono stati assunti, nella maggior parte dei Cantoni, da ispettori delle scuole professionali, mentre la Confederazione ha svolto la propria funzione di alta vigilanza tramite misure puntuali (visite occasionali di scuole, collaborazione nell'ambito delle conferenze cantonali degli ispettori delle scuole professionali). I sistemi di gestione della qualità nel senso attuale del termine non esistevano ancora all'epoca nel settore della formazione professionale.
Durante l'inverno 1995/96, l'UFIAML aveva adottato i primi provvedimenti, nell'ambito di un progetto pilota, ai fini della certificazione di alcune scuole conformemente alle norme ISO 9001. Nel suo rapporto dell'11 settembre 1996 sulla formazione professionale, il Consiglio federale ha annunciato di essere disposto a dare il proprio sostegno alle scuole professionali e ai responsabili delle scuole che intendevano avviare progetti di sviluppo e procedure di certificazione secondo le norme di qualità (misura 30 del rapporto). L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha quindi esteso il progetto pilota ad altre scuole. Entro la fine del 2001, circa 130 delle 600 scuole professionali avranno ottenuto tale certificazione. Le procedure di certificazione si basano sulle norme ISO 9001 e riguardano pertanto l'economia aziendale e l'organizzazione amministrativa: questi aspetti coprono circa il 35% di tutto il total quality management. Il settore "insegnamento", vale a dire gli aspetti metodologici e didattici, è stato quindi esaminato soltanto marginalmente. Considerata la ripartizione dei compiti tra le scuole, i Cantoni e la Confederazione, non spetta tuttavia a quest'ultima intervenire nei processi di sviluppo delle scuole, tranne che nell'ambito di progetti pilota. D'ora in poi le scuole saranno pertanto libere di rivolgersi a ditte private o di acquisire il know how e le conoscenze richieste in materia di gestione della qualità presso scuole già certificate secondo l'effetto "della palla di neve".
L'introduzione dell'assicurazione della qualità ha portato a una nuova concezione della nozione di vigilanza sulle scuole. Non si tratta più della forma tradizionale di controllo da parte di ispettori cantonali o federali. Nel settore delle scuole universitarie professionali la legislazione disciplina la gestione della qualità. Per quanto concerne le altre scuole, la Confederazione raccomanda di introdurre un sistema di gestione della qualità, lasciando ai Cantoni e alle scuole la libertà di applicare il sistema di loro scelta. I Cantoni procedono in seguito a una metavalutazione (risultato di diverse valutazioni), che consente di stabilire se il sistema di gestione scelto è appropriato ed efficace, se viene applicato correttamente e se consente di giungere a risultati concreti. Da parte sua, la Confederazione assicura l'alta vigilanza delle metavalutazioni effettuate dai Cantoni procedendo, in un primo tempo, a verifiche selettive a livello delle istituzioni. Successivamente, e in modo complementare, essa stabilirà le condizioni generali del controlling in materia di formazione e introdurrà gradualmente un benchmarking (analisi comparativa delle istituzioni). Gli Uffici cantonali della formazione professionale e le scuole sono stati informati in tal senso all'inizio di quest'anno.
È nel settore delle scuole universitarie professionali che il controlling in materia di formazione e la gestione della qualità hanno compiuto i maggiori progressi. Occorrerà ispirarsi a tale modello per gli altri tipi di scuole, in quanto il progetto di legge sulla formazione professionale prevede di introdurre la gestione della qualità per tutte le scuole a vocazione professionale. Inoltre l'UFFT ha l'intenzione di integrare questo provvedimento nelle prescrizioni relative alle scuole, che verranno rivedute prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
In merito alle tre domande della prima parte dell'intervento parlamentare, il Consiglio federale risponde come segue:
1. La certificazione summenzionata delle 130 scuole a vocazione professionale, che l'UFIAML e l'UFFT hanno introdotto nell'ambito di un progetto pilota, doveva fornire degli impulsi. Essa è stata applicata per tutti i tipi di scuole (scuole professionali commerciali, industriali e artigianali, scuole di commercio, scuole tecniche e altre scuole superiori). In tal modo l'UFFT ha posto le fondamenta per l'introduzione della gestione della qualità nelle scuole a vocazione professionale.
D'ora in poi le scuole sono libere di applicare il sistema di loro scelta. Sia le future versioni delle norme ISO 9001 che altri sistemi tengono parimenti conto degli aspetti pedagogici, metodologici e didattici.
2. Non sarà certamente possibile assistere tutte le scuole a vocazione professionale nella stessa misura di quanto è avvenuto nell'ambito del progetto pilota. L'UFFT raccomanda alle scuole di sostenersi reciprocamente sulla base delle esperienze acquisite durante il progetto pilota. Il ruolo dell'UFFT è stato testé descritto e consisterà nell'assicurare l'alta vigilanza e a procedere al benchmarking. Per considerazioni di ordine politico, l'UFFT non intende assumersi la funzione di consulenza. Esso rinuncerà inoltre a raccomandare ditte di consulenza. Il suo ruolo consiste invece nell'indicare alle scuole i settori che devono essere dotati di un sistema di gestione della qualità.
3. Il passaggio dalla cultura d'impresa "UFIAML" a quella praticata dall'UFFT viene gestito dalla direzione dell'UFFT. Questo cambiamento non ha ripercussioni né sullo sviluppo dei sistemi di gestione della qualità, che può essere perseguito a tutti i livelli, anche su scala internazionale, né sulle attività che ne risultano per le autorità cantonali e federali.
Dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione e della nuova legge sulla formazione professionale, la Confederazione sarà in grado di emanare prescrizioni valide per tutto il settore della formazione professionale, come pure in materia di gestione della qualità. Il Consiglio federale risponde come segue alle due domande sollevate in tale contesto:
1. Secondo la legge sulla formazione professionale, i Cantoni devono dare agli apprendisti delle aziende situate sul loro territorio la possibilità di frequentare l'insegnamento obbligatorio e la scuola media professionale (art. 32 cpv. 1). Per questo motivo, la Confederazione non effettua procedure di riconoscimento per le scuole professionali e professionali superiori.
Per le scuole medie di commercio e le scuole del perfezionamento professionale, la legge prevede invece tali procedure di riconoscimento. Queste procedure si basano sulle condizioni minime fissate dal Dipartimento federale dell'economia (DFE). In occasione delle future revisioni delle prescrizioni relative a tali condizioni minime, il DFE obbligherà le scuole ad applicare un sistema di gestione della qualità.
2. Il progetto della nuova legge sulla formazione professionale prevede l'introduzione di un sistema di gestione della qualità nelle scuole a vocazione professionale, senza d'altronde pronunciarsi su un sistema preciso. Il Consiglio federale accoglie con favore le innovazioni introdotte nel settore della formazione professionale, che finora era di competenza dei Cantoni, e terrà conto delle esperienze acquisite in tale ambito nelle proprie attività future.
Secondo quanto prescrive la legge sulle scuole universitarie professionali, i controlli di qualità e le valutazioni interne costituiscono una delle condizioni per ottenere l'autorizzazione di istituire e di gestire una scuola universitaria professionale. Le scuole universitarie professionali devono quindi disporre di un sistema di gestione della qualità. Al Consiglio federale preme sottolineare l'importanza del tutto particolare che assume la gestione della qualità nell'ambito del riconoscimento internazionale dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali. Nel corso degli ultimi anni, la ricerca in materia di educazione ha consentito di porre le fondamenta di una concezione moderna della gestione della qualità, di modo che le prescrizioni legali possono essere concretizzate efficacemente. Il Consiglio federale risponde come segue alle quattro domande poste dall'autrice dell'intervento in merito alla gestione della qualità nelle scuole universitarie professionali:
1. Su mandato della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, l'UFFT ha elaborato una strategia in materia di gestione della qualità. Tale strategia si fonda su basi scientifiche e poggia sui seguenti elementi:
- Le scuole universitarie professionali creano il proprio sistema di gestione della qualità. In tal modo esse dispongono del margine di manovra necessario per una attuazione efficace delle strutture.
- La Commissione federale delle scuole universitarie professionali procede a una metavalutazione, vale a dire essa controlla il sistema di assicurazione della qualità delle scuole.
- Inoltre, le scuole saranno sottoposte a un altro esame scientifico sotto forma di una peer review (valutazione equa). A tale proposito essa fa ricorso a esperti svizzeri e stranieri. I documenti e le procedure utilizzati a tale scopo sono in fase di preparazione.
L'introduzione di indicatori da parte dell'UFFT entrerà in linea di conto soltanto quando le fasi summenzionate saranno concluse.
2. L'UFFT assicura il controllo della qualità nelle scuole universitarie professionali e adempie in tal modo, unitamente alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali, il mandato conferitogli dalla legge.
3. La coerenza dei concetti di qualità tra i diversi livelli è garantita in seno all'UFFT da un gruppo di lavoro ad hoc. L'UFFT viene assistito scientificamente, in questo compito, da un eminente professore e grande conoscitore di tutto il sistema educativo svizzero.
4. La questione della gestione della qualità riguarda il sistema educativo nel suo complesso. Al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile alle procedure di valutazione, la gestione della qualità nelle scuole universitarie professionali è posta sotto l'egida dell'UFFT; per quanto concerne le università, la Confederazione e i Cantoni prevedono di creare un'istituzione comune incaricata di vigilare sul rispetto delle norme di qualità, definite secondo gli standard internazionali. Conformemente al parere espresso nel messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003 e secondo quanto auspicato dal Parlamento, la legge sulle scuole universitarie professionali e la legge sull'aiuto alle università dovrebbero venire riunite in una legge quadro omogenea. Si prevede di procedere alla fusione di questi due documenti tra il 2003 e il 2007. In tale occasione, le questioni dell'assicurazione della qualità, della certificazione e dell'accreditamento potranno essere disciplinate in modo omogeneo.
In conclusione, occorre precisare che la gestione della qualità nelle scuole a vocazione professionale si trova in una fase transitoria, mentre l'introduzione dei sistemi di gestione della qualità avviene in modo graduale, parallelamente alle varie revisioni delle basi legali. Segnaliamo inoltre che diversi esperti scientifici partecipano a tutti i lavori intrapresi in questo settore.
Risposta del Consiglio federale.