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99.1102 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1 Secondo una comunicazione dei servizi del Parlamento, dalla sua entrata in vigore nel mese di luglio 1995 fino al luglio 1999, il freno alle spese (art. 88 cpv. 2 della Cost.) è stato applicato in 53 affari su 293. A tal proposito, bisogna osservare che singoli affari (ad es. il preventivo) sono stati più volte sottoposti al freno alle spese e di conseguenza hanno richiesto diverse votazioni. Gli affari sottoposti al freno alle spese si ripartiscono fra i dipartimenti come segue: DFAE 6, DFI 7, DFGP 1, DDPS 7, DFF 12, DFE 14 e DATEC 6. D'intesa con la segreteria delle commissioni delle finanze, i servizi del Parlamento attribuiscono importanza alla constatazione che nell'applicazione del freno alle spese finora non si sono avuti problemi di sorta. L'applicazione sarebbe stata contestata soltanto in alcuni casi particolari. Per il rimanente, la maggioranza assoluta sarebbe stata raggiunta in due casi solo in occasione dell'appianamento delle divergenze.

2 Un approccio al problema di natura puramente statistica sarebbe certamente insufficiente per valutare lo strumento del freno alle spese dal punto di vista della politica di bilancio. Secondo l'articolo 43 capoverso 3 lettera a LRC (RS 171.11) il Consiglio federale indica in messaggi e rapporti le conseguenze finanziarie del progetto in esame. In questo contesto esso si esprime segnatamente sull'applicazione del freno alle spese nei confronti delle disposizioni sui sussidi e delle decisioni sui crediti. La relativa discussione viene proseguita alle Camere federali e in seno alle loro commissioni. Ciò spinge tutti i livelli (amministrazione, Consiglio federale, Parlamento) a individuare e rendere note le nuove spese importanti. Con questo sistema si ottiene in generale un consolidamento della coscienza dei costi e una certa prudenza in materia di carichi finanziari supplementari. È grazie a quest'aspetto che il freno alle spese dispiega in primo luogo i suoi effetti. Esso non mostra la sua efficacia unicamente nel caso particolare, in cui un progetto potrebbe fallire a causa di una maggioranza qualificata.

3. Per una variante del freno alle spese in vigore dal 1° luglio 1975 per un tempo limitato sono state emanate all'epoca prescrizioni d'esecuzione, rivelatesi poi troppo complicate; esse non hanno facilitato ma piuttosto ostacolato l'uso dello strumento. La disposizione in vigore è stata di conseguenza concepita intenzionalmente in modo semplice e dovrebbe trovare, come anche altre disposizioni costituzionali, applicazione immediata. Il Consiglio federale ne ha sostenuto e agevolato l'introduzione sul piano materiale con un breve commento del 10 maggio 1995 e raccomandazioni del 18 marzo 1996. Inoltre, in una comunicazione del 1° settembre 1995 gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno fornito chiarimenti su questioni di procedura. Da allora, non sono più sorti problemi insormontabili nell'applicazione del freno alle spese. Al contrario, le Camere federali hanno trovato soluzioni pragmatiche nell'ambito del diritto in vigore (LRC, regolamenti dei consigli). Nella loro ricerca esse si sono lasciate guidare dal senso della disposizione costituzionale. D'altra parte, in base alle esperienza fatte le prescrizioni d'esecuzione solleverebbero sicuramente nuove questioni e conterrebbero a loro volta lacune. Per questi motivi il Consiglio federale non vede alcuna necessità di intervenire a livello legislativo. Se le Camere federali dovessero pervenire a un'altra valutazione, nell'ambito della prevista revisione totale della LRC avrebbero la possibilità di adottare le misure che riterranno adeguate.

Risposta del Consiglio federale.