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99.3051 · Mozione · 1999-03-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni di carattere generale

Mediante la mozione sulla Gen-Lex (96.3363) del 15 agosto 1996, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di colmare le lacune ancora esistenti nella legislazione svizzera sull'ingegneria genetica, per quanto concerne il settore non umano, tenendo conto di una serie di principi elencati nel testo della mozione. Detti principi sono stati ripresi nell'avamprogetto "Gen-Lex", inviato in procedura di consultazione nel primo trimestre del 1998. Nell'ambito di tale procedura, il progetto ha riscosso un consenso generale e l'introduzione, nella legislazione, di norme etico-morali, riprese dall'articolo 24novies capoverso 3 della Costituzione federale, è stata accolta con favore. Numerose proposte hanno reso necessari ulteriori interventi sul testo, allo scopo di rendere più incisivi alcuni punti. La trasformazione delle proposte in articoli di legge è attualmente ancora in corso.

In linea di principio, il Governo parte dal presupposto che il cammino tracciato dalla mozione "Gen-Lex" e confermato dalla procedura di consultazione rimarrà tale e che il progetto resterà invariato nei suoi aspetti di base. Egli è però disposto a lasciare confluire le riflessioni qui proposte nell'elaborazione corrente del messaggio relativo alla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (progetto "Gen-Lex"). In merito alle singole modifiche proposte, il Consiglio federale risponde come segue:

Alla lettera d)

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente ai fini della prevenzione. Il principio di prevenzione non implica quindi che non possano scaturire effetti dannosi per l'essere umano e per l'ambiente. Una simile previsione sarebbe, di fatto, impossibile. Il testo proposto per integrare l'articolo 29a con una nuova lettera d non può pertanto essere fissato nel principio di prevenzione, stabilito dalla legge sulla protezione dell'ambiente.

Va rifiutata la reintroduzione, nel terzo capitolo della legge, del principio di prevenzione, già contemplato nel primo articolo della legge. Tale passo non si tradurrebbe soltanto in un doppione e in un regolamento speciale non motivato per il settore degli organismi, ma anche in un indebolimento, in rapporto alle parti rimanenti, della legge sulla protezione dell'ambiente, del principio di prevenzione giusta l'articolo 1 capoverso 2.

Alla lettera e)

Il Consiglio federale è pronto a esaminare la domanda posta nell'ambito della prevista modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (progetto "Gen-Lex"). Il Governo ritiene che essa possa promuovere, nell'ambito della ricerca di base, anche conoscenze più ampie, le quali potrebbero rivelarsi utili alla nostra società.

Alla lettera f)

Il Consiglio federale comprende le riserve espresse sopra e ritiene che l'impiego degli organismi non debba comportare, dal profilo economico, sociale ed etico, alcun onere per la società.

Dal profilo dei contenuti, detta rivendicazione era già stata avanzata nella mozione "Gen-Lex", la quale chiedeva al punto 2.1 che l'impiego di organismi comportasse un'utilizzazione delle nostre risorse naturali, ossia delle nostri basi vitali, conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile. La proposta verrà in ogni caso presa in considerazione nell'ambito della modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (Progetto "Gen-Lex").

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.