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99.3068 · Mozione · 1999-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni si è potuto constatare che in merito ai reati gravi il confronto dei profili ADN costituisce un provvedimento importante per la produzione della prova. A tale scopo le tracce rinvenute sul luogo del delitto sono confrontate con il profilo ADN di persone sospette. Se i profili ADN sono memorizzati in una banca dati, tutte le tracce rinvenute sul luogo del delitto possono essere confrontate con i profili ADN di persone conosciute. Il fattore di successo ottenuto in tal modo è notevolmente superiore.

Nel rapporto finale del 18 dicembre 1998 una commissione di esperti del DFGP ha proposto di gestire una banca dati ADN a livello federale per offrirla ai Cantoni a titolo di prestazione. In considerazione di tale rapporto finale il DFGP ha deciso (decisione del 23 aprile 1999), di comune accordo con la Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP), di avviare un servizio di prova in base all'articolo 351septies del codice penale (CP). Nella relativa ordinanza sarà previsto un rilevamento restrittivo, il che vuol dire che la banca dati deve essere utilizzata soltanto per chiarire delitti gravi quali reati contro la vita e l'integrità della persona, reati contro l'integrità sessuale, reati di comune pericolo, rapimento e presa d'ostaggio nonché gravi delitti patrimoniali commessi con l'uso della violenza. In attesa di una base giuridica definitiva i Cantoni possono effettuare, in base al loro diritto processuale, prelievi della mucosa orale anche in merito ad altri provvedimenti segnaletici. Tali prelievi devono tuttavia essere utilizzati soltanto per il confronto diretto e non vanno inseriti nella banca dati.

La banca dati ADN conterrà soltanto una serie numerica per il profilo ADN nonché un numero di controllo di processo (numero PCN) non significante. Il collegamento con i dati personali o con i reati viene effettuato mediante l'indice centrale delle pratiche in seno all'Ufficio federale di polizia. La particolare protezione di cui necessitano i dati personali da trattare nonché l'importanza politica di tali trattamenti esigono, da parte del legislatore federale, una maggiore precisione dell'attuale base giuridica dell'articolo 351septies CP e la redazione di una necessaria base legale formale per le analisi ADN. La commissione peritale, il DFGP e la CCDGP sono convinti della necessità di una messa in servizio rapida per evitare che venga a crearsi una situazione confusa in seguito all'avvio di soluzioni regionali insoddisfacenti. Poiché la necessità di una realizzazione rapida del confronto dei profili ADN, a livello nazionale, è comprovata in modo plausibile, il Consiglio federale ordinerà, sulla base di un'ordinanza, una soluzione transitoria valida fino a quando sarà stato creato il fondamento giuridico formale. Tale modo di procedere gode anche del consenso dell'incaricato federale della protezione dei dati. L'esercizio sarà allestito in modo tale da non pregiudicare la legislazione successiva. La protezione dei dati è pienamente garantita, visto che un unico servizio centrale è in grado di attribuire i profili ADN ai dati personali.

L'attuale base legale dell'articolo 351septies CP che non offre una definizione netta in merito ai provvedimenti segnaletici, osteggia l'accettazione della mozione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.