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99.3197 · Interpellanza · 1999-04-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 28 aprile 1999, approvando il messaggio provvisorio (valido fino alla firma degli accordi) relativo agli accordi settoriali tra la Svizzera e l'Ue, il Consiglio federale ha specificato anche come intende procedere in merito alla tassa di transito alpino (TTA). L'accordo sui trasporti terrestri in linea generale offre alla Svizzera la possibilità di applicare al massimo il 15% della tassazione stradale complessiva convenuta con l'Ue sotto forma di una TTA. Poiché però il ricorso a questa tassa implicherebbe una conseguente riduzione della TTPCP, che si estende invece a tutto il territorio nazionale, e poiché ciò si ripercuoterebbe negativamente sulla concorrenzialità della ferrovia soprattutto nella fase di transizione (2001/2004) e fino all'applicazione della tassazione piena (2006/7), il Consiglio federale ha deciso per il momento di rinunciarvi.

La questione della tassa di transito alpino si riproporrà soltanto in relazione alla regolamentazione a lungo termine definita nell'accordo sui trasporti terrestri; detta regolamentazione, da applicarsi all'apertura al traffico della galleria di base del Lötschberg o al più tardi nel 2008, prevede anche la possibilità di avvalersi, in certe condizioni, di una clausola di protezione fiscale (aumento provvisorio della tassazione stradale del 12.5 %). Se si applicasse detta clausola di protezione, la TTA si presterebbe come strumento provvisorio di gestione del traffico e di contenimento dei transiti attraverso le Alpi. Il Consiglio federale presenterà al più tardi nel 2006 un messaggio concernente la legge di attuazione dell'articolo per la protezione delle Alpi, che dovrebbe fornire le basi giuridiche anche per la TTA. Nell'ambito del messaggio, il Consiglio federale analizzerà anche la situazione al Gran San Bernardo, di cui terrà il dovuto conto nel definire la TTA. Questo contesto sarà poi completato anche dalla convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla costruzione e l'esercizio d'una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo (RS 0.725.151).

Risposta del Consiglio federale.

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