99.3247 · Mozione · 1999-05-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo il rifiuto, nella votazione popolare del 1992, dell'Accordo sullo SEE, il Consiglio federale si sforza di mettere a punto una soluzione applicabile ai prodotti agricoli trasformati analoga a quella che figurava a suo tempo nel protocollo n. 3 dell'Accordo sullo SEE. Esso ha pertanto già dichiarato di accettare i postulati Sandoz Marcel del 18 dicembre 1998 (98.3674) e Kühne del 1° marzo 1999 (99.3016), che perseguono entrambi lo stesso obiettivo. La messa a punto di una soluzione presuppone tuttavia la disponibilità reciproca a negoziarla. Orbene, la CE continua a non mostrare alcuna fretta - malgrado la dichiarazione comune adottata in occasione della firma degli accordi bilaterali in merito a tale questione - di rinegoziare immediatamente il protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 nello spirito del protocollo n. 3 dell'Accordo sullo SEE. Essa non intende rinegoziare sostanzialmente questo protocollo prima della ratifica degli accordi bilaterali. Nondimeno, il Consiglio federale non lascerà nulla di intentato per convincere la CE che entrambi hanno un grande interesse a rinegoziare il protocollo n. 2. Nel frattempo, il Consiglio federale fa del suo meglio per cercare, in collaborazione con la CE e nell'ambito delle attuali relazioni contrattuali, soluzioni puntuali dei problemi concernenti i prodotti agricoli trasformati, soluzioni che costituirebbero una tappa intermedia nel conseguimento degli obiettivi a medio termine del Consiglio federale.
2. La competitività dell'industria alimentare svizzera sui mercati mondiali presuppone che sia assolutamente soddisfatta una condizione: i prodotti agricoli di base necessari devono essere forniti all'industria svizzera alle stesse condizioni di quelle di cui gode la concorrenza straniera. Normalmente ciò avviene ai prezzi del mercato mondiale. Orbene, gli elevati prezzi agricoli praticati in Svizzera fanno di questa condizione, che è determinante per l'esistenza dell'industria alimentare, una vera e propria sfida. La riforma della nostra politica agricola (PA 2002) avrà come conseguenza che il reddito dei contadini dipenderà sempre meno unicamente dai prezzi. L'aumento dei pagamenti diretti controbilancia la diminuzione dei prezzi agricoli, accrescendo in tal modo la competitività dei prodotti di base svizzeri di cui sono composti i prodotti alimentari. La parola d'ordine per i prossimi anni è la seguente: dimezzare la differenza dei prezzi, sia alla produzione che al consumo, rispetto al livello dei prezzi dell'Unione europea.
Già prima dell'attuazione dei risultati dell'Uruguay-Round, il Consiglio federale era consapevole del fatto che i provvedimenti intesi a compensare la differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e quelli praticati sul mercato mondiale per i prodotti agricoli di base utilizzati nei prodotti agricoli trasformati, che sono applicati nell'ambito della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati ("Schoggigesetz", RS 632.111.72) non sarebbero più stati sufficienti a garantire la compensazione dei prezzi delle esportazioni di prodotti alimentari. Una revisione della legge federale sulle dogane e la nuova legge sull'agricoltura prevedono misure volte a ridurre gli effetti negativi di tale situazione. Il Consiglio federale intende sfruttare interamente, a favore dell'agricoltura e dell'industria alimentare, il margine di manovra esistente nell'ambito dei suoi impegni internazionali. Ciò avviene nel modo seguente:
a) I fondi di cui disponiamo, tenuto conto dei nostri impegni in seno all'OMC, per procedere alle restituzioni all'esportazione - vale a dire 114,9 milioni di franchi all'anno a partire dal 2000 - devono essere destinati prioritariamente alle esportazioni di prodotti agricoli di base che fanno parte della composizione di prodotti trasformati di importanza fondamentale per l'agricoltura svizzera. Si tratta di quelli in cui la quota delle importazioni è minima, segnatamente i latticini, escluso il burro e i cereali panificabili.
b) I prodotti di base di cui una parte notevole viene generalmente importata (zucchero, oli vegetali, burro, frumento duro) devono essere importati nell'ambito del traffico di perfezionamento e quindi riesportati sotto forma di prodotti trasformati.
c) Nella misura in cui le condizioni stabilite all'articolo 33 della legge sull'agricoltura e dal diritto internazionale pubblico sono date, occorre offrire la possibilità di utilizzare su base volontaria i contingenti speciali di latte (il cosiddetto contingente B) (cfr. la risposta all'interrogazione ordinaria Spoerry 99.1091 del 16 giugno 1999).
d) Per incentivare la trasformazione di molti prodotti di base indigeni, occorre far capire meglio il rapporto esistente fra le misure di autosostegno volontarie, da un lato, e il mantenimento di quote di mercato e di reddito, dall'altro.
e) Secondo l'articolo 17 capoverso 3 legge sulle dogane (RS 631.0), il traffico di perfezionamento di prodotti e di sostanze agricole di base è soggetto a dazi ridotti o nulli se non sono disponibili in misura sufficiente prodotti svizzeri dello stesso genere o se nessun altra misura permette di compensare l'inconveniente del prezzo delle materie prime per tali prodotti. In questo modo si intende impedire che il sistema provochi la perdita di posti di lavoro nell'industria alimentare. Finché saranno sufficienti i fondi a disposizione, secondo il preventivo annuale e nel rispetto dei nostri impegni in seno all'OMC, per restituzioni all'esportazione, le misure di autosostegno volontarie dei produttori di materie di base e uno sgravio del preventivo della "Schoggigesetz" mediante il ricorso ai contingenti lattieri speciali, si rinuncerà a estendere il traffico di perfezionamento ai prodotti agricoli di base che contengono una quota minima di importazioni (latte in polvere, cereali panificabili). La situazione delle finanze federali e altri elementi (come lo sviluppo delle esportazioni di prodotti alimentari, i nuovi negoziati con l'Unione europea, i risultati del prossimo ciclo di negoziati commerciali nell'ambito dell'OMC, l'entità delle misure di autosostegno e l'eventuale introduzione dei contingenti speciali di latte) costituiscono altrettanti fattori attualmente poco conosciuti che avranno la loro importanza e che ci consentiranno di raggiungere o meno gli obiettivi prefissi.
Anche se i provvedimenti previsti dal Consiglio federale devono essere inseriti nel diritto nazionale e nel diritto internazionale pubblico, esso ritiene tuttavia che sia ancora possibile armonizzare meglio questi diversi strumenti. I lavori previsti a tale scopo sono in corso.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.