99.3248 · Mozione · 1999-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La multiproprietà o time-sharing è una nuova forma di acquisto di appartamenti di vacanza. Contrariamente a quanto avviene di solito, tali appartamenti non sono acquistati al cento per cento dal nuovo proprietario: infatti quest'ultimo acquista semplicemente una proprietà a tempo parziale sotto forma di comproprietà per una o più settimane. Il diritto così acquisito consiste nel poter trascorrere, in un periodo prestabilito, le vacanze nell'appartamento in questione oppure nel poter scambiare tale diritto, grazie a una sorta di apposita borsa, con altri comproprietari. Il vantaggio di tale sistema risiede nell'alto tasso di occupazione degli appartamenti, il che - come sostiene giustamente l'autore della mozione - può condurre a un migliore sfruttamento delle infrastutture turistiche e alla creazione di posti di lavoro su tutto l'arco dell'anno. D'altra parte il sistema della multiproprietà comporta anche svantaggi che meritano di essere considerati. Da più parti (mozione Aguet del 17 dicenmbre 1997 e postulato Frick del'8 ottobre 1998) si esige una legislazione contro gli abusi che accompagni la multiproprietà poiché a medio e lungo termine non si può escludere che anche il sistema della multiproprietà sia confrontato con problemi analoghi a quelli degli apparthotel (art. 10 LAFE). Infatti negli scorsi anni in questo settore alberghiero vi sono state numerose controversie di diritto civile spesso lunghe fra albergartori e proprietari di appartamenti perché questi ultimi si sentivano lesi dal fatto che terzi utilizassero il loro appartamento.
Nella mozione si chiede che l'acquisto di appartamenti di vacanza in multiproprietà sia parificato a quello di uno stabilimento permanente (art. 2 cpv. 2 lett.a LAFE). Dall'allentamento delle prescrizioni della lex Friedrich nel 1997, la vendita di un'impresa a persone all'estero non è più assoggettata ad autorizzazione, fra l'altro, quando l'esercizio di tale impresa è parificato a quello di un albergo tradizionale o di un apparthotel e può quindi essere definito come stabilimento permanente. Le condizioni sono che le unità abitative siano gestite come un albergo e che siano mantenute le normali infrastrutture come ricezione e sale di soggiorno, ristorante, piscina o sauna. Tuttavia, come del resto avviene anche per gli apparthotel, l'acquisto di singoli appartamenti di vacanza rimane soggetto ad autorizzazione anche nel caso della multiproprietà.
Soltanto con un'ulteriore revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, l'acquisto in multiproprietà potrebbe essere esentato dall'obbligo dell'autorizzazione. Il Consiglio federale è tuttavia dell'opinione che una simile clausola derogatoria non sia giustificata. Dopo che l'analisi effettuata dalla VOX sui risultati della votazione del giugno 1995 relativa a una revisione della lex Friedrich dimostrò chiaramente che il progetto in votazione era stato respinto soprattutto a causa della prevista liberalizzazione nel settore degli appartamenti di vacanza, il Consiglio federale ribadì a più riprese che tale decisione democratica andava rispettata e che considerazioni di politica interna si opponevano a un allentamento delle autorizzazioni e dei contingenti relativi all'acquisto di appartamenti di vacanza da parte di persone all'estero. Ma proprio in questo settore fu concessa una deroga per il sistema della multiproprietà: tale (particolare) tipo di acquisto di appartamenti di vancanze da parte di persone all'estero fu liberato dall'obbilgo dell'autorizzazione (art. 9 LAFE) e dal contingente di tali autorizzazioni (art. 11 LAFE). Tale esenzione ha inoltre prodotto una falla nel sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda uno dei motivi piú importanti di diniego secondo l'articolo 12 LAFE: non è più stato possibile controllare e quindi garantire che l'acquirente, il suo coniuge o i suoi figli non fossero già proprietari di uno o più appartamenti di vacanza in Svizzera.
Oltre alle considerazioni di ordine politico, che si oppongono a quanto chiesto dalla mozione, il Consiglio federale ritiene che manchino anche motivi oggettivi. Non si comprende perché, senza necessità, una forma di acquisto di comproprietà debba essere trattata in modo diverso da tutte le altre forme di acquisto di proprietà, cosa peraltro inconciliabile con il principio dell'uguaglianza di trattamento. Senza necessità perché già sotto il vigente diritto l'acquisto in multiproprietà è possibile, tanto è vero che in alcuni Cantoni è largamente praticato. Le procedure d'autorizzazione comportano un certo lavoro amministrativo, contenuto comunque entro limiti ragionevoli. I relativi emolumenti sono retti esclusivamente dal diritto cantonale. Anche il divieto di rivendere prima che sia trascorso un determinato lasso di tempo l'appartamento di vacanza, divieto che potrebbe comportare difficoltà oggettive, è retto esclusivamente dal diritto cantonale. Per quanto riguarda il contingente delle autorizzazioni, nel 1998 si è convenuto con il Canton Vallese che nel caso della multiproprietà per ogni settimana "venduta" fosse conteggiato soltanto 1/52mo di unità del contingente; la riduzione sul contingente non ha raggiunto nemmeno le 3 unità all'anno e può quindi essere considerata trascurabile. Se in tale settore vi è necessità di agire, il Consiglio federale può trasporla unicamente a livello cantonale.
Per quanto riguarda gli altri punti della mozione, in particolare l'abrogazione a medio termine della lex Friedrich, il Consiglio federale rinvia alla risposta data al relativo intervento del 18 dicembre 1998 dall'autore della mozione. Per gli stessi motivi propone anche ora di trasformare, per quanto concerne tale punto, la mozione in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.