99.3274 · Interpellanza · 1999-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 14 giugno 2001 cade il ventesimo anniversario dell'approvazione, da parte del popolo e dei
Cantoni svizzeri, di un nuovo articolo costituzionale dedicato alla protezione dei consumatori
(art. 97). In tale occasione vale la pena di rammentare l'importanza accordata dal Consiglio
federale all'attuazione di una politica favorevole ai consumatori da parte del Dipartimento
federale dell'economia (DFE) - a cui è annesso l'Ufficio federale del consumo - in
collaborazione con tutti i Servizi interessati del Dipartimento federale dell'interno (DFI), del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e del Dipartimento federale delle finanze
(DFF). Si tratta di una politica efficace, che ha un rapporto diretto con la realtà quotidiana.
Il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle diverse domande poste nell'interpellanza:
1. Il Consiglio federale si assicura che la legislazione tenga conto del cittadino quale
consumatore e del consumo in generale.
Esso lo fa sostanzialmente in due modi:
? l'elaborazione delle leggi avviene in collaborazione con i rappresentanti delle
organizzazioni dei consumatori, con l'Ufficio federale del consumo e con gli specialisti
del consumo invitati appositamente a far parte dei gruppi di lavoro o ascoltati nell'ambito
di audizioni;
? i Dipartimenti federali mettono in consultazione, in particolare presso le organizzazioni
dei consumatori, i progetti delle leggi e delle ordinanze che li concernono. Le pertinenti
osservazioni formulate da tali organizzazioni vengono spesso prese in considerazione.
Per esempio, gli interessi dei consumatori sono considerati, tra l'altro, in occasione
dell'elaborazione delle leggi e delle ordinanze sull'assicurazione malattie, sul credito al
consumo, sulla sicurezza alimentare, sull'indicazione dei prezzi, sulla dichiarazione dei
servizi, ecc.
Inoltre, la politica nei confronti dei consumatori provvede all'introduzione di disposizioni
specifiche che mirano a proteggere il consumatore contro gli abusi, i pericoli e i rischi e che
gli permettono di difendere i suoi interessi grazie a una buona informazione. Ciò è
segnatamente il caso per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), le
dichiarazioni sulla provenienza e i metodi di produzione come pure il settore del commercio
elettronico.
Infine, incoraggiando una politica della concorrenza efficace in un mercato liberalizzato, il
Consiglio federale tiene conto anche degli interessi dei consumatori poiché dà loro accesso
a un'offerta maggiore di prodotti e di servizi di qualità. Esso è convinto che soltanto
un'informazione oggettiva consentirà loro di fare una scelta nell'ambito di tale ampia offerta.
Per questo motivo il Consiglio federale prosegue i suoi sforzi in favore di una politica del
consumo attuata in tutti i Servizi dell'amministrazione federale, in collaborazione con i
Cantoni, le organizzazioni specializzate, gli ambienti della ricerca e il mondo economico. La
politica federale del consumo è il frutto di una collaborazione tra tutti questi attori e i punti di
contatto sono rappresentati dalla Commissione federale e dall'Ufficio federale del consumo.
2. L'Ufficio federale del consumo è una struttura flessibile e leggera che deve fungere da
organo di collegamento e d'informazione reciproca tra le organizzazioni dei consumatori e
l'amministrazione federale. Esso contribuisce ad accelerare la soluzione dei problemi del
consumo di interesse generale ed è pertanto invitato a partecipare segnatamente
all'elaborazione e all'esecuzione delle leggi e delle ordinanze che rivestono un interesse
particolare per i consumatori.
L'Ufficio federale del consumo svolge i compiti affidatigli dal Consiglio federale, previsti
dall'articolo 97 della Costituzione federale, vale a dire:
? allaccia contatti e prende tutte le disposizioni adeguate intese a coordinare gli sforzi
delle diverse organizzazioni di consumatori per una migliore informazione del
consumatore, per la promozione di norme applicabili ai beni di consumo, nel rispetto
dell'interesse generale, nonché per la presa in considerazione degli interessi dei
consumatori in occasione dell'elaborazione e dell'esecuzione delle leggi;
? assicura i contatti necessari ed effettua scambi di esperienze con le istituzioni pubbliche
e private della Svizzera e dell'estero preposte ai problemi del consumo (AELS, OCSE,
PROSAFE, ANEC);
? applica la legge e l'ordinanza sugli aiuti finanziari in favore delle organizzazioni di
consumatori;
? garantisce il funzionamento della segreteria della Commissione federale per le questioni
dei consumatori, che è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni
inerenti al consumo.
L'Ufficio del consumo lavora indubbiamente con un effettivo modesto, ma può contare sul
potenziale dei Servizi competenti dell'amministrazione, ai quali può ricorrere in qualsiasi
momento.
Non si può trascurare il fatto che le attività dell'Ufficio federale del consumo sono
strettamente legate a quelle delle diverse organizzazioni di consumatori del Paese, partner
essenziali a cui il Consiglio federale accorda il proprio sostegno mediante il versamento di
sussidi.
Dalla metà del 1999, l'Ufficio federale del consumo è nuovamente annesso alla Segreteria
generale del Dipartimento federale dell'economia (DFE). Questa annessione offre all'Ufficio
federale del consumo dei vantaggi, quali l'accesso a tutte le fonti d'informazione del DFE
(dove quasi tutte le attività hanno un impatto diretto sulla vita del consumatore, a
prescindere dal fatto che si tratti dell'attività delle aziende, dell'agricoltura, della politica
dell'alloggio, della politica della concorrenza, della sorveglianza dei prezzi, dei controlli delle
derrate alimentari di origine animale, ecc.). In seguito a tale riorientamento, l'Ufficio è stato
ristrutturato e ha potenziato l'effettivo del personale. Puntando sulle competenze
professionali e personali dei suoi collaboratori, esso dispone attualmente di una
responsabile, specialista in materia d'informazione e di politica, di un aggiunto scientifico di
formazione giuridica, di un'assistente di direzione e di due economisti praticanti. Questa
composizione gli permette di adempiere in modo ottimale l'ampio ventaglio dei compiti che
gli sono stati affidati.
3. Secondo la legge, l'Ufficio federale del consumo sostiene le organizzazioni dei consumatori
nella loro funzione d'informazione. Da quest'anno, l'importo dei sussidi versati alle
organizzazioni dei consumatori è stato aumentato di 100'000 franchi l'anno rispetto l'anno
scorso; le attività di tali organizzazioni nell'ambito della normalizzazione sono sostenute con
un importo supplementare di 12'000 franchi. Questo sforzo finanziario dimostra l'importanza
accordata dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'economia all'informazione
dei consumatori. L'ammontare dei sussidi previsti per l'informazione dei consumatori
raggiunge nel 2001 l'importo di 552'400 franchi, e più precisamente 496'360 franchi per le
organizzazioni dei consumatori menzionate nell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle
organizzazioni dei consumatori, 44'040 franchi per gli altri progetti e organizzazioni e 12'000
franchi per le attività relative alla rappresentanza svizzera presso l'ANEC (Associazione
europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nella normalizzazione).
Questa forma di sussidiamento mira a lasciare alle organizzazioni dei consumatori partner
la più ampia autonomia possibile, esigendo da parte loro una maggiore efficacia e
collaborazione.
4. Allo scopo di rafforzare la partecipazione della Svizzera al processo europeo di
normalizzazione, il preventivo del 2001 prevede un importo di 12'000 franchi per la
collaborazione alle attività dell'ANEC. Questa partecipazione è stata accordata alla
Fédération romande des consommateurs che assicura, dall'inizio del 2001, la supervisione
dei lavori dell'ANEC per il nostro Paese nei settori della sicurezza dei prodotti, della
sicurezza dei bambini, dell'ambiente, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e del commercio elettronico. Anche se è ancora prematuro tracciare
un bilancio delle sue attività, il Consiglio federale può già rassicurare l'autore
dell'interpellanza che le istanze competenti si basano sui lavori di questa organizzazione per
attuare i loro programmi futuri.
Risposta del Consiglio federale.