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99.3277 · Interpellanza · 1999-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 22 capoverso 1 lettera e nonché 23 dell'ordinanza sulle derrate alimentari del 1° marzo 1995 (ODerr, RS 817.02) stabiliscono che i consumatori siano informati in merito al paese di produzione sia per i generi alimentari preimballati sia per quelli venduti senza imballaggio. Secondo l'articolo 22a capoverso 1 introdotto nell'ordinanza sulle derrate alimentari il 19 dicembre 1997, il genere alimentare è ritenuto prodotto in Svizzera se vi è stato interamente ottenuto, se vi è stato oggetto di un'elaborazione o una trasformazione considerate sufficienti. Un'elaborazione o una trasformazione considerate sufficienti presuppongono che il genere alimentare in questione abbia ottenuto nel nostro paese le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica conformemente all'ordinanza (art. 22a cpv. 3 ODerr). Per impedire che i consumatori siano tratti in inganno in merito alla provenienza degli ingredienti di un genere alimentare grazie a indicazioni sul paese di produzione, il Consiglio federale, con l'articolo 22a capoverso 5 ODerr, ha affidato al Dipartimento federale dell'interno (DFI) la competenza di determinare con un'ordinanza i generi alimentari che, oltre a dover riportare il paese di origine del genere stesso, devono indicare anche quello della materia prima o degli ingredienti principali.

In merito alla prima domanda:

Il Consiglio federale si rende conto del fatto che l'indicazione del paese di produzione può condurre a volte a malintesi nel caso di generi alimentari composti da ingredienti diversi. Per questa ragione ha affidato per mezzo di un'ordinanza al DFI la competenza già menzionata. Ora tocca al DFI elaborare la normativa e decidere quali saranno i generi alimentari o le categorie di generi alimentari che dovranno sottostarvi. In tale contesto si fa però notare che il DFI potrà chiedere l'indicazione del paese di produzione delle materie prime o degli ingredienti principali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22a capoverso 5 ODerr non già in modo generalizzato, bensì solo nei casi in cui il fatto che tale informazione manchi può trarre in inganno i consumatori.

In merito alla seconda domanda:

L'Ufficio federale della sanità (UFSP) sta elaborando un'ordinanza ai sensi dell'articolo 22a capoverso 5 ODerr. Alla fine di maggio 1999, le cerchie interessate sono state invitate a sottoporre all'UFSP i propri pareri in merito. Poiché questi ultimi sono piuttosto discordi, l'elaborazione di una soluzione sostenibile dalla maggioranza richiede del tempo. Tuttavia il DFI intende far entrare in vigore le nuove disposizioni per il 1° gennaio 2000.

Risposta del Consiglio federale.

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