99.3287 · Interpellanza · 1999-06-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domande 1 e 3:
La pena capitale non è proibita in maniera generale dal diritto internazionale, ma il ricorso a tale sanzione è soggetto ad alcune condizioni, da rispettarsi in ogni caso, contenute nell'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il quale vieta infatti la condanna a morte per reati commessi da persone d'età inferiore ai 18 anni (art. 6 § 5). Visto che alcuni Stati americani prevedono la pena di morte già per reati compiuti all'età di 16 anni, gli Stati Uniti hanno formulato una riserva all'articolo 6 § 5 del Patto, in seguito dichiarata incompatibile con le finalità di tale strumento da parte del Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU. Inoltre, i tribunali americani pronunciano la pena capitale anche nei confronti di portatori di handicap mentale, in contraddizione alle "Garanzie per la protezione dei diritti delle persone passibili della pena di morte" (approvate il 25.05.1984 dal Consiglio economico e sociale dell'ONU, cfr. cap. 3), le quali vietano l'esecuzione di una sentenza di morte nel caso delle persone colpite da alienazione mentale. Un altro problema preoccupante risiede nel fatto che vi sono condannati a morte che rimangono durante molti anni in attesa dell'esecuzione, la cui data può addirittura essere rinviata a più riprese all'ultimo momento. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'articolo 3 dell'omonima Convenzione, in determinate condizioni un simile trattamento può essere qualificato come "crudele e inumano" (cfr. sentenza Soering de 7.7.1989, serie A 161). Va infine rilevato che da molti anni Amnesty International denuncia anche altri problemi nel contesto della pena di morte, quale l'inosservanza di certe garanzie inerenti al diritto a un processo equo, garantito dall'articolo 14 del Patto II (gravi lacune procedurali, assistenza giuridica insufficiente, discriminazione fondata sulla razza e così via).
Domande 2 e 4:
Il Consiglio federale agisce contro la pena capitale in numerosi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, sia a livello bilaterale che a livello multilaterale.
A livello bilaterale, la Svizzera combatte la pena di morte negli Stati Uniti rifiutandosi (in virtù dell'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale) di estradare negli Stati Uniti qualsiasi persona che vi rischi una condanna a morte.
I nostri interventi bilaterali presso il Dipartimento di Stato americano sono incentrati sull'abolizione della pena capitale in generale e sui problemi legati alla sua applicazione in questo Paese. Interveniamo pure frequentemente presso i rispettivi Stati americani a favore di persone condannate a morte, specialmente quelle che hanno commesso reati quando erano ancora minorenni e quelle che attendono da molti anni l'esecuzione della pena (cfr. anche le risposte del Consiglio federale all'interrogazione ordinaria Renschler, del 16 marzo 1997, Boll. uff. CN 87, vol. II, p. 1054, e al postulato Ziegler Jean, del 7 ottobre 1994, 94.3459, Condanna alla pena capitale negli USA. Intervento del Consiglio federale).
A livello multilaterale, da molti anni la Svizzera dà voce alla sua preoccupazione per la questione della pena di morte negli Stati Uniti nel quadro delle dichiarazioni pubbliche fatte sia nel plenum del Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU a Ginevra sia in occasione delle riunioni annuali sulla dimensione umana dell'OSCE. La Svizzera ha pure tentato a più riprese - invano, soprattutto a causa dell'opposizione degli Stati Uniti - di introdurre in seno alla dimensione umana dell'OSCE un impegno più deciso nella questione della pena di morte nei 54 Stati membri di tale organizzazione, tra cui anche moratorie in attesa che la pena capitale sia abolita negli Stati che la prevedono ancora. Il nostro Paese è inoltre coautore tradizionale della risoluzione del Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU sull'abolizione della pena di morte, strenuamente avversata - per fortuna senza successo - dagli Stati Uniti e da alcuni Stati non occidentali.
A livello multilaterale non esistono "procedimenti giudiziari internazionali" - come li chiama l'interpellante - che permettano alla Svizzera di combattere la pena di morte negli Stati Uniti. Esiste invece una procedura in tale materia - accettata dagli Stati Uniti e dalla Svizzera -, vale a dire il ricorso interstatale previsto dall'articolo 41 segg. del Patto menzionato. Finora nessuno Stato ha frapposto un ricorso interstatale dall'entrata in vigore del Patto, ossia 25 anni fa. Questa procedura consente al Comitato dei diritti dell'uomo di esaminare qualsiasi comunicazione mediante la quale uno Stato firmatario sostiene che un altro Stato firmatario non adempia ai propri obblighi stabiliti nel Patto. In tale contesto, il Comitato può mettere a disposizione delle due parti i suoi buoni uffici allo scopo di giungere a una composizione amichevole fondata sull'osservanza del Patto. Nella fattispecie, dal momento che il Patto non vieta la pena capitale, la Svizzera non potrebbe invocare una violazione a tale riguardo. La sola violazione che il nostro Paese potrebbe far valere a buon diritto in virtù del Patto sarebbe l'irrogazione della pena di morte negli Stati Uniti per reati commessi da minorenni.
Il Consiglio federale non ha l'intenzione di depositare alcun ricorso interstatale contro gli Stati Uniti presso il Comitato dei diritti dell'uomo. Infatti, un eventuale ricorso al Comitato difficilmente condurrebbe a una rapida modifica del diritto americano inerente alla pena capitale, e questo per due motivi: da un lato, il Comitato si è già pronunciato a questo proposito ritenendo incompatibile con le finalità dello strumento in questione la riserva formulata dagli Stati Uniti in merito all'articolo 6 del Patto a favore dell'irrogazione della pena capitale per reati compiuti a partire dall'età di 16 anni; dall'altro, la forma dello Stato federale fa sì che negli Stati Uniti d'America la pena di morte sia di competenza esclusiva dei singoli Stati membri dell'Unione.
Il Consiglio federale continuerà a sollevare a livello bilaterale e multilaterale la questione della pena capitale negli Stati Uniti, sperando in particolare nel positivo effetto trainante che l'abolizione progressiva di questa sanzione nel mondo potrebbe avere sugli Stati americani interessati. Tale potrebbe essere il caso qualora la classe politica e l'opinione pubblica americane cambiassero il proprio parere su questo argomento: stando a sondaggi recenti, sembrerebbe che nella loro maggioranza siano ancora favorevoli al mantenimento della pena capitale.
Risposta del Consiglio federale.