Lexipedia

99.3347 · Mozione · 1999-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'introduzione dei diritti al compenso e del sistema di gestione collettiva il legislatore fa fronte alle difficoltà pratiche alle quali è legata la registrazione dell'utilizzazione di massa di opere protette. In questo senso, l'esercizio di diritti al compenso è stata disciplinata in modo dettagliato e allo scopo di proteggere gli utenti dalla posizione di monopolio delle società di gestione. I diritti al compenso sono cosí fatti valere soltanto in base alle tariffe approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. Le società di gestione devono inoltre trovare un accordo con le principali organizzazioni di utenti prima di sottoporre per approvazione una nuova tariffa alla Commissione arbitrale.

Secondo il diritto previgente, l'approvazione delle tariffe si limitava a un controllo per impedire gli abusi legati alla posizione di monopolio delle società di gestione. Con la nuova LDA il legislatore ha esteso il controllo contro gli abusi al controllo dell'adeguatezza, soddisfando così una delle principali richieste delle organizzazioni di utenti di opere. Secondo i criteri previsti all'articolo 60 per l'esame dell'adeguatezza, l'indennità non deve superare una determinata percentuale delle entrate, rispettivamente delle spese dell'utente dell'opera. Allo stesso modo, l'esame delle tariffe effettuato dalla Commissione arbitrale garantisce che si tenga conto del fatto che l'indennità sia economicamente sopportabile per gli utenti. Nell'ambito della procedura d'approvazione delle tariffe è inoltre consultato anche il sorvegliante dei prezzi. Infine, le organizzazioni di utenti hanno la possibilità di opporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro le decisioni d'approvazione della Commissione arbitrale.

Gli strumenti legali per la protezione degli utenti da richieste eccessive delle società di gestione nel campo dell'utilizzazione di massa sono già disponibili. Questi strumenti trovano applicazione qualora non si riesca a trovare un'intesa sulle tariffe in sede di trattative tra le società di gestione e le organizzazioni di utenti. In tal caso, le organizzazioni di utenti formulano le loro riserve nella procedura di approvazione delle tariffe e la Commissione arbitrale, dopo aver sentito le parti, verifica che i progetti di tariffa delle società di gestione non siano inadeguati nella loro struttura o in relazione alle percentuali previste per l'indennità. Se tale è il caso, la Commissione arbitrale rifiuta di approvare la tariffa o la modifica secondo le esigenze d'autorizzazione e di sostenibilità degli utenti.

Dalla motivazione della mozione risulta che in seguito alle difficoltà sorte in alcuni settori di utilizzazione si richiede un rafforzamento della posizione degli utenti nella procedura per la determinazione dei diritti al compenso. Le difficoltà sono legate alla rivendicazione dell'indennità per fotocopie e all'allestimento di una tariffa per l'utilizzazione di opere protette su una rete informatica interna a un'azienda. In questi due settori il controllo dell'adeguetezza delle tariffe introdotto nella nuova LDS allo scopo di proteggere gli utenti non ha però ancora dato risultati concreti. Le trattative sulla tariffa per le reti informatiche interne sono ancora in corso. La procedura di autorizzazione nella quale le organizzazioni di utenti possono far valere le loro riserve; per il momento non si può quindi pretendere che essa non consideri abbastanza gli interessi degli utenti.

La tariffa per fotocopie è passata attraverso la procedura d'approvazione senza un esame approfondito della Commissione arbitrale poiché le organizzazioni di utenti hanno formulato la proposta comune di approvare senza modifiche la tariffa convenuta con le società di gestione. Le difficoltà sorte in relazione alla sua applicazione non sono quindi riconducibili a una insufficiente considerazione degli interessi degli utenti al momento dell'approvazione della tariffa. La durata di validità di questa tariffa scade peraltro già alla fine del 2001. Di conseguenza, sulla scorta delle esperienze acquisite nel frattempo, vi sarà presto occasione di migliorare il sistema di tariffe vigente nell'ambito di una nuova procedura d'approvazione.

Dato che gli utenti non hanno ancora esaurito le possibilità già conferite loro dal legislatore di intervenire sulla struttura delle tariffe nei settori particolarmente sensibili dell'utilizzazione di massa, appare quantomeno prematuro prendere in considerazione la possibilità di un'estensione degli strumenti di controllo introdotti dalla LDS. Occorre anche considerare che ciò comporterebbe un'ulteriore restrizione dell'autonomia personale del titolare dei diritti, che potrebbe risultare problematica soprattutto dal punto di vista della garanzia della proprietà.

Secondo la mozione dovrebbe inoltre essere introdotta nella LDS una disposizione avente lo scopo di precisare che soltanto l'effettiva utilizzazione di opere protette è soggetta all'obbligo di fornire un compenso. Si intende in questo modo impedire che nelle tariffe per l'utilizzazione di massa, oltre agli utenti che effettivamente usufruiscono delle possibilità di utilizzazione consentite dalla legislazione, sono compresi anche gli utenti potenziali che non ne fanno uso.

Per permettere una riscossione semplice ed agevole dei compensi derivanti dalle licenze legali nell'ambito dell'utilizzazione di massa - una riscossione semplice e agevole è pure nell'interesse degli utenti - è inevitabile prevedere un sistema forfettario al momento di allestire le tariffe per le utilizzazioni di massa. Così come non si può pretendere che gli utenti ad esempio registrino e notifichino ogni singola operazione di fotocopiatura, non è possibile neppure far dipendere dalla prova dell'utilizzazione effettiva il pagamento del compenso per le fotocopie o per la trasmissione di opere su reti informatiche interne effettuati nei singoli casi.

Questa opinione è sostenuta anche dal Tribunale federale nella sua decisione del 10 febbraio 1999 (DTF 125 III 141) sull'applicazione della tariffa per fotocopie. Esso ha affermato che l'indennità forfettaria per fotocopie, sulla quale le organizzazioni di utenti e le società di gestione hanno trovato un'intesa, è dovuta anche se tale compenso, riferito a un valore medio, non è adeguato al singolo caso concreto.

Se riferita al singolo caso, l'indennità forfettaria può apparire più o meno insoddisfacente sia agli occhi dell'utente sia a quelli del titolare dei diritti. Ad esempio, se il numero di fotocopie prodotto in un'azienda in un determinato periodo di computo è molto maggiore o molto inferiore rispetto al valore medio sul quale si fonda la tariffa. Secondo la sentenza del Tribunale federale un simile calcolo forfettario non soltanto è legalmente ammissibile ma è persino necessario a garantire un esercizio sano ed economico dei diritti al compenso, come previsto dalla legge per le società di gestione.

Nell'ambito del sistema per l'esercizio collettivo di diritti a compenso, il pagamento di un'indennità determinata come tariffa non può però essere fatta dipendere dalla prova dell'utilizzazione effettiva poiché un'utilizzazione di massa come le operazioni di fotocopiatura in un ambito interno non è controllabile. Secondo le prescrizioni legali, le tariffe e le percentuali dell'indennità devono essere determinate in modo da rispecchiare quanto più possibile, nonostante il calcolo forfettario, la situazione effettiva nel relativo settore d'utilizzazione.

Nel parere relativo alla mozione Widrig (98.3389 Costi eccessivi presso Pro Litteris), trasformato in postulato con decreto del Consiglio nazionale del 20 aprile 1999, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la possibilità di una semplificazione nella riscossione dell'indennità per fotocopie. In tale contesto si discute in particolare della possibile introduzione di una tassa sulle fotocopiatrici. Se fosse realizzato un simile sistema di tassazione, l'indennità per fotocopie non sarebbe più percepita direttamente dagli utenti secondo una procedura che finora, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese (PMI), è stata resa difficoltosa dal numero elevato di utenti e dal riscontro negativo dell'obbligo di applicare tariffe.

Nell'ambito del suo mandato relativo all'adeguamento della legge sulla protezione dei diritti d'autore alle nuove tecnologie di comunicazione (1997 M 97.3008), il Consiglio federale terrà in considerazione le difficoltà legate all'esercizio dei diritti al compenso e se necessario proporrà anche misure legislative in tal senso. Non ritiene tuttavia opportuno fissare misure concrete fintanto che non si presenteranno lacune a indicare in che ottica l'attuale sistema di riscossione debba essere modificato o completato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.