99.3367 · Postulato · 1999-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta la separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, sancita dalla Costituzione federale, la responsabilità dell'esecuzione penale e della relativa assistenza per il periodo di prova spetta ai Cantoni.
La Confederazione può contribuire mediante importi forfettari al finanziamento di programmi occupazionali nonché di progetti che permettano al richiedente l'asilo di conservare le capacità necessarie per rimpatriare. Organizzatori di tali programmi o progetti sono i Cantoni o organizzazioni incaricate dai Cantoni. Programmi occupazionali di pubblica utilità non sono svolti a scopo di lucro, ma avvengono nell'interesse del pubblico. Essi hanno lo scopo di far fronte alle conseguenze negative della disoccupazione e sostenere un'eventuale reinserimento in Patria. I progetti di ritorno, improntati alla formazione, hanno lo scopo di migliorare le competenze sociali e le conoscenze professionali dei partecipanti, e mirano al reinserimento nel Paese d'origine. Hanno accesso a tali programmi, in linea di massima, soltanto i richiedenti l'asilo di età compresa tra i 18 e 25 anni che non hanno la possibilità di seguire una normale formazione professionale. Anche i richiedenti l'asilo dimessi da centri di esecuzione penale possono partecipare a regolari programmi occupazionali di pubblica utilità nonché a progetti di ritorno incentrati sulla formazione.
Dato che non è l'organizzatrice dei progetti e il compito dell'assistenza per il periodo di prova spetta ai Cantoni, la Confederazione non può né avviare né svolgere o finanziare il programma speciale "Framework". La Confederazione può finanziare o cofinanziare programmi speciali o progetti pianificati dai Cantoni destinati ai richiedenti l'asilo dimessi dall'esecuzione penale, se i programmi e progetti adempiono le condizioni fissate nella circolare del 1° ottobre 1998 (Asilo 80.1.1.1) relativa all'erogazione di sussidi federali a favore di progetti di ritorno e programmi d'occupazione. Per contro, in detti programmi e progetti, non si può tenere conto dell'aspetto dell'assistenza per il periodo di prova e del patronato.
La Confederazione può quindi sostenere programmi occupazionali ai quali partecipano anche persone soggiacenti al diritto d'asilo che hanno commesso reati o che sono incentrati su questa categoria di persone. Offerte speciali che si orientano alla particolare situazione di queste persone e che contengono aspetti dell'assistenza per il periodo di prova e del patronato sono escluse per motivi legali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.