99.3396 · Interpellanza · 1999-08-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dopo essere stata approvata dal Parlamento, la revisione del 26 giugno 1998 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA) è entrata in vigore il 15 novembre, dopo la scadenza del termine referendario. In base alle sue disposizioni transitorie, i diritti derivanti da concessioni non ancora scadute rimangono validi, nella misura in cui essi sono effettivamente esercitati al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali diritti possono essere revocati o limitati su riserva di un eventuale risarcimento dei danni. Una richiesta di risarcimento è tuttavia esclusa in caso di violazione dei diritti da parte di accordi internazionali stipulati successivamente.
Al momento dell'entrata in vigore della revisione summenzionata, Swissair esercitava effettivamente i propri diritti di concessionaria sulla rotta Ginevra-Barcellona. Attualmente, la compagnia nazionale assicura questo collegamento con aerei propri. In base alle disposizioni transitorie, essa sarebbe legittimata a presentare una richiesta di risarcimento, in caso di revoca o di limitazione dei suoi diritti.
Il Consiglio federale risponde alle domande poste come segue:
1. Il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (DATEC) non doveva tenere conto dei criteri di cui all'art. 115 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA), poiché nel caso in questione non si trattava del rilascio di una concessione di rotta per un nuovo collegamento aereo. In effetti, la linea Ginevra-Barcellona era già compresa tra i voli Swissair. Nel prendere la sua decisione, il DATEC si è quindi unicamente basato sulle disposizioni transitorie della nuova legge che garantiscono alla compagnia il monopolio fino al 31 dicembre 2008 su tutte le linee servite al momento dell'entrata in vigore della revisione. Per quanto riguarda la durata del monopolio, vi sono stati lunghi dibattiti in Parlamento, che si è infine pronunciato a favore di un suo mantenimento, in considerazione di motivi legati alla sicurezza giuridica e di eventuali richieste di risarcimento.
2. La possibilità di far valere una richiesta di risarcimento dei danni in caso di revoca o di limitazione dei diritti esistenti derivanti da una concessione si basa sul principio della buona fede. La concessione di Swissair, prorogata l'ultima volta nel 1993, conferisce alla compagnia un diritto di esclusiva sui suoi collegamenti, in virtù dell'art. 103 LNA allora in vigore. Secondo le norme attuali, la revoca di diritti derivanti da una concessione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni, il cui ammontare viene stabilito dal giudice competente. Il DATEC ha ritenuto che la concessione della linea Ginevra-Barcellona ad una seconda compagnia aerea non rappresentava per la politica dei trasporti un interesse tale da giustificare la revoca dei diritti di Swissair e quindi un'azione di risarcimento dei danni da parte della Confederazione. Va inoltre precisato che l'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Ue porrà fine al monopolio di Swissair per tutti i collegamenti europei contemplati nell'accordo specifico sul traffico aereo.
Swissair non ha presentato una richiesta di risarcimento dei danni a causa della revoca o della limitazione di diritti derivanti da concessioni esistenti, poiché non ve n'è mai stato il motivo. Se fosse il caso, bisognerebbe esaminare la domanda considerando per ogni collegamento la perdita di guadagno, la riduzione del tasso di copertura dei costi fissi ed eventuali altri costi.
Risposta del Consiglio federale.