99.3440 · Interpellanza · 1999-09-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Il Trattato di Schengen del 1985 e il relativo Accordo d'applicazione del 1990, in vigore attualmente per dieci Stati, sono applicati per ora a pieno titolo soltanto da nove di essi. Al momento, la Grecia attua l'Accordo di applicazione soltanto in modo limitato. I tre Paesi scandinavi membri dell'UE, Danimarca, Finlandia e Svezia, hanno firmato i Trattati nel dicembre 1996. Norvegia e Islanda hanno approvato contemporaneamente un trattato d'associazione, con cui riprendono l'insieme della normativa giuridica, attuale e futuro, di Schengen. Da allora, ambo gli Stati partecipano agli incontri dei gruppi di Schengen, senza tuttavia disporre di potere decisionale. Il trasferimento dell'insieme normativo di Schengen nel patrimonio dell'UE e della CE ha reso necessaria la creazione di un nuovo strumento giuridico. Il pertinente accordo tra UE, Norvegia e Islanda è stato firmato il 18 maggio 1999. Già dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam la Norvegia e l'Islanda partecipano con voce consultiva agli incontri dei gruppi di lavoro. Per motivi tecnici, la piena applicazione dell'insieme normativo di Schengen, unitamente alla soppressione dei controlli di confine, sarà possibile solo nel secondo semestre del 2000.
Il fatto che gli Stati di Schengen erano disposti a cooperare con Norvegia e Islanda è da ricondurre da un lato all'interesse degli Stati membri dell'UE Finlandia, Svezia e Danimarca al mantenimento dell'Unione nordica dei passaporti, d'altro lato all'appartenenza di Norvegia e Islanda allo Spazio Economico Europeo e alla libera circolazione delle persone che di conseguenza era già stata realizzata. Contrariamente a quanto addotto dall'interpellante, non è possibile trarre senz'altro una conclusione a favore della Svizzera per analogia alla situazione di Norvegia e Islanda.
Da qualche tempo il Consiglio federale valuta opportunità e modalità di una partecipazione a Schengen, rispettivamente all'analogo assetto normativo dell'UE. Il fatto che l'adesione formale a Schengen sia riservata esclusivamente agli Stati dell'UE, e quindi preclusa alla Svizzera, costituisce da tempo un punto fermo. Dal 1991 si tengono regolari incontri informali tra Svizzera e presidenza di Schengen, principalmente allo scopo di garantire la mutua informazione. In tale contesto si è riusciti a presentare gli interessi e le esigenze speciali della Svizzera nonché a rendere comprensibile agli Stati di Schengen la sua particolare situazione geopolitica nello spazio di Schengen. A questi incontri, il nostro Paese ha posto reiteratamente la questione dell'avvicinamento della Svizzera allo Spazio di Schengen, rispettivamente di una partecipazione della Svizzera all'Accordo di Schengen. Ogni volta la risposta è stata chiaramente negativa. L'ultimo tentativo in tal senso è stato intrapreso dalla Svizzera nel 1998. In seguito a vari colloqui con i Paesi limitrofi e con la presidenza belga di Schengen, e dopo l'incontro con tutti i ministri degli Interni dei Paesi limitrofi, la Germania ha sottoposto agli Stati di Schengen un documento dettagliato in cui proponeva un avvicinamento progressivo della Svizzera al sistema di Schengen. Il 16 settembre 1998, il comitato esecutivo si è pronunciato contro una siffatta cooperazione con il nostro Paese.
I principali motivi di tale rifiuto possono essere riassunti nel modo seguente:
* rifiuto di un trattato di cooperazione del gruppo di Schengen con uno Stato terzo per motivi giuridici e legati all'integrazione imminente dell'insieme normativo di Schengen nell'UE;
* rifiuto di uno "Schengen" e di un'Europa "à la carte", ovvero di un regime speciale per la Svizzera (piena partecipazione alla cooperazione in materia di sicurezza senza la volontà di sopprimere i controlli alla frontiera), che contrasterebbe con l'idea fondamentale della cooperazione di Schengen.
* libera circolazione delle persone (primo passo verso la cooperazione con Schengen) non ancora realizzata.
All'incontro dei ministri degli Interni tedesco, austriaco, francese, italiano e del Principato del Liechtenstein, tenutosi dal 25 al 27 agosto 1999 al Bürgenstock sotto la presidenza della Capo del DFGP, le prospettive di un'apertura del gruppo di Schengen nei confronti della Svizzera sono state giudicate minime da parte dei ministri degli Stati dell'UE presenti. La Svizzera ha dovuto prendere atto del fatto che l'avvicinamento della Svizzera allo Spazio di Schengen e all'UE non è all'ordine del giorno per l'UE, nonostante le ripetute affermazioni degli organismi della CE secondo cui occorre cooperare maggiormente con gli Stati terzi nei settori della polizia e giudiziario.
Data la decisione negativa del 16 settembre 1998 del Comitato esecutivo di Schengen e date le scarse speranze di una cooperazione istituzionale multilaterale a breve termine con Schengen, le convenzioni già firmate con la Francia e le convenzioni analoghe con l'Austria e la Germania, costituiscono la sola possibilità di partecipare, benché in modo limitato, a una parte del sistema di sicurezza europeo. Queste convenzioni rappresentano in tal senso una tappa decisiva per la Svizzera nel processo di avvicinamento allo Spazio di sicurezza europeo in fase di allestimento. Questi trattati non consentiranno tuttavia alla Svizzera di essere integrata nel futuro spazio di sicurezza comune dell'UE. I trattati con gli Stati limitrofi, che sono sulla buona strada, non rappresentano quindi un'alternativa completa alla partecipazione allo Spazio di libertà, sicurezza e diritto che va costituendosi, partecipazione che sarebbe possibile unicamente se il nostro Paese aderisse all'UE. Non vi sono per ora indizi secondo cui importanti settori della sicurezza interna, quali le questioni inerenti ai visti, all'asilo, ai controlli di confine o al collegamento al Sistema d'informazione di Schengen, possano essere l'oggetto di accordi bilaterali della Svizzera con singoli Stati membri dello Spazio di Schengen, risp. dell'UE.
Per quel che concerne la questione dell'avvicinamento della Svizzera a Schengen e all'UE in vista di una cooperazione istituzionalizzata, occorre anzitutto sondare le possibilità effettive mediante contatti con la presidenza dell'UE, con la Commissione europea e con i singoli Stati membri. Ciò onde evitare che la Svizzera sia confinata a una posizione di questuante. Il Consiglio federale valuterà costantemente la situazione in questo settore. Con ciò è garantito che gli sviluppi determinanti (dal punto di vista della politica interna ed estera) nel senso di un avvicinamento della Svizzera allo Spazio di libertà, sicurezza e diritto potranno essere individuati immediatamente e il Consiglio federale sarà in grado di intervenire tempestivamente. La conclusione della procedura di ratifica, in Svizzera come nei Paesi membri dell'UE, dei sette accordi settoriali bilaterali tra la Svizzera e l'UE, nonché la conseguente entrata in vigore degli stessi costituiranno per eccellenza uno sviluppo determinante che richiederà un pronto intervento da parte del Consiglio federale.
Ad 2 e 3
Il Trattato di Dublino disciplina quale Stato dell'UE è competente per il trattamento di una domanda d'asilo depositata entro lo spazio dell'UE. Il trattato è aperto unicamente agli Stati membri della CE, risp. dell'UE. Nel 1992 è stato elaborato e consegnato alla Svizzera un disegno di un trattato parallelo praticamente identico (detto Accordo parallelo), il quale prevede l'integrazione di altri Stati nella regolamentazione concernente la prima competenza. Lo stesso anno, il nostro Consiglio attribuiva un pertinente mandato volto all'avvio di negoziati sulla base di detto disegno. Gli Stati firmatari del Trattato di Dublino hanno tuttavia segnalato alla Svizzera che l'inizio dei negoziati non sarebbe stato possibile prima dell'entrata in vigore di tale Trattato. Dopo l'entrata in vigore, il 1° settembre 1997, la Svizzera ha reiterato il suo interesse a un accordo parallelo nei confronti dell'UE. Come affermato dal nostro Consiglio nelle sue risposte alle interpellanze Müller Erich (97.3598) e Bircher (98.3138), da allora gli Stati membri dell'UE fanno dipendere l'avvio dei negoziati su un accordo parallelo dall'esito positivo dei negoziati settoriali bilaterali. Al momento della firma degli accordi bilaterali, il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, gli Stati membri dell'UE hanno rifiutato la proposta della Svizzera, la quale chiedeva che fosse effettuata una dichiarazione dell'intenzione politica di intraprendere a breve termine forme di cooperazione nel settore dell'asilo e soprattutto negoziati relativi a un accordo parallelo. È da prevedere che l'UE farà dipendere l'avvio, risp. la conclusione di pertinenti negoziati dalle concessioni che la Svizzera sarà pronta a fare in altri settori. Verosimilmente, il nostro Consiglio sarà indi chiamato ad effettuare una nuova valutazione degli interessi del nostro Paese.
Risposta del Consiglio federale.