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99.3550 · Postulato · 1999-10-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta esposta nel postulato non è di competenza del Consiglio federale, ma della Commissione internazionale della navigazione sul Lago di Costanza, in cui sono rappresentati, oltre ai tre stati confinanti, anche i cantoni. L'ordinanza per la navigazione sul Lago di Costanza può essere modificata solamente su decisione unanime della Commissione internazionale. Le sfere toccate dal problema dei catamarani ad alta velocità dispongono quindi di mezzi sufficienti per far valere le proprie richieste.

La Svizzera dispone di prescrizioni particolari concernenti l'esercizio della navigazione a titolo professionale. In particolare riguardo all'obbligo della concessione o dell'autorizzazione si applicano la legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori (LTV; RS 744.10) e l'ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV; RS 744.11). Ai sensi dell'art. 37 OCTV, per il servizio di linea transfrontaliero è necessaria un'autorizzazione federale, che è richiesta anche se il servizio di linea attraversa le acque territoriali svizzere senza imbarcare o sbarcare passeggeri. Il servizio previsto deve quindi ottenere un'autorizzazione federale, per la quale la società armatrice dei catamarani, la Katamaran-Reederei Bodensee GmbH di Costanza, ha presentato domanda il 19 aprile 2000. Se questa corrisponderà alle condizioni svizzere, sarà sottoposta all'esame, tra gli altri, del Cantone Turgovia e dell'UFAFP. Il DATEC esaminerà poi se il progetto corrisponde ai principi di base stabiliti nell'OCTV e deciderà di conseguenza se può essere concessa l'autorizzazione federale richiesta o se eventualmente devono essere stabiliti degli oneri.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.