99.3562 · Interpellanza · 1999-10-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In data 6 settembre 1999 la Commissione della concorrenza (Comco) ha deciso di dichiarare illecito l'accordo sulla vendita dei prodotti editoriali a prezzi fissi, in quanto sarebbe in contraddizione con l'articolo 5 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (RS 251, legge sui cartelli, Lcart). Stando a questa decisione, le case editrici e i grossisti di libri saranno obbligati a consegnare i libri senza imporre dei prezzi fissi. Di conseguenza, le librerie non saranno più tenute a rispettare i prezzi imposti.
È noto al Consiglio federale che l'Associazione svizzera degli editori e dei librai (SBVV), rappresentante dei firmatari dell'accordo del 1993 nel quadro della procedura dinnanzi alla Comco, ha inoltrato ricorso contro questa decisione. Come è usuale in una procedura amministrativa, il ricorso ha effetto sospensivo e pertanto restano in vigore, per il momento, i prezzi imposti. L'organo di ricorso è la commissione di ricorso per le questioni cartellistiche. Nemmeno la decisione della commissione di ricorso è definitiva, in quanto può essere impugnata di fronte al Tribunale federale.
La legge sui cartelli ha lo scopo di garantire il mantenimento di una concorrenza efficace in Svizzera. Gli effetti nocivi di ordine economico o sociale devono essere impediti, al fine di promuovere la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale (art. 1 Lcart). Questo principio corrisponde anche ai fondamenti del nostro ordinamento economico al senso dell'articolo 94 seguenti della nuova Costituzione federale.
Stando alla Lcart, la Comco e gli organi di ricorso interessati (commissione di ricorso per le questioni cartellistiche e Tribunale federale) si concentrano su aspetti della concorrenza e dell'efficienza economica. Essi hanno il compito di dichiarare illeciti accordi e pratiche che compromettono notevolmente o impediscono la concorrenza efficace. D'altra parte, il Consiglio federale ha la competenza di ammettere, a titolo eccezionale, gli accordi e le pratiche delle aziende che dominano il mercato, dichiarati illeciti dalle autorità competenti, qualora li ritenga necessari per realizzare interessi pubblici preponderanti. Esso si pronuncia tuttavia su questi aspetti solo se interpellato dagli interessati. Questi ultimi possono chiedere al Consiglio federale di ammettere a titolo eccezionale delle restrizioni alla concorrenza, entro 30 giorni dalla notifica di una decisione della Comco, ma anche più tardi, in base alla decisione della commissione di ricorso o del Tribunale federale.
A tutt'oggi gli interessati non hanno presentato al Consiglio federale una domanda di autorizzazione eccezionale dei prezzi imposti per i libri. Di conseguenza, il Consiglio federale non ha la facoltà di intervenire nella procedura. In virtù dell'articolo 19 Lcart, la Comco è, in termini amministrativi, aggregata al Dipartimento federale dell'economia pubblica, ma essa prende le sue decisioni autonomamente dalle autorità amministrative. Considerate queste circostanze, il Consiglio federale non può, allo stato attuale, esprimersi circa la procedura.
Non appena gli verrà sottoposta una tale richiesta dai partecipanti alla procedura, il Consiglio federale dovrà esaminare se esiste un interesse pubblico preponderante che giustifichi l'autorizzazione eccezionale degli accordi sui prezzi dei libri vietati dalla Comco. Non sarà sufficiente un qualsiasi interesse pubblico, bensì occorrerà invocare un interesse pubblico che prevale sugli inconvenienti degli accordi in materia di concorrenza. A questo proposito occorre menzionare che il Consiglio federale aveva già specificato nel suo messaggio relativo alla nuova Lcart che "l'autorizzazione concessa in numerosi Paesi, per motivi di politica culturale, al controllo dei prezzi di vendita al consumatore imposto sui libri" costituisce un esempio a giustificazione di un interesse pubblico preponderante (FF 1995 I 456).
In linea di massima, allo stato attuale non sussiste alcuna necessità di intervenire nella procedura in corso, in quanto compete ai partecipanti alla procedura di decidere in quale momento il Consiglio federale debba occuparsi della questione. In virtù della nuova Costituzione federale, segnatamente dell'articolo 69, la Confederazione ha delle possibilità concrete di agire in materia di politica culturale; tuttavia ciò nulla cambia alle possibilità del Consiglio federale, in quanto è la Lcart che determina l'iter procedurale. Grazie alla doppia struttura prevista dalla Lcart, gli interessi di politica culturale possono essere presi in considerazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che l'attuale legislazione sui cartelli sia sufficiente per affrontare la problematica in questione.
Il Consiglio federale ritiene indiscutibile che un offerta di libri il più possibile variata e l'approvvigionamento capillare di libri per tutto il paese siano rivendicazioni importanti in termini di politica sia culturale che sociale. A livello federale, la promozione del libro è oggi essenzialmente compito di Pro Helvetia, che vi destina circa 2 milioni di franchi all'anno. Anche i Cantoni e i Comuni sussidiano la produzione di libri erogando circa 4 milioni di franchi all'anno. Il Consiglio federale reputa sensata e coerente questa modesta attività promozionale, in quanto la produzione e la distribuzione di libri oggi avvengono in maniera largamente soddisfacente.
Risposta del Consiglio federale.