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99.3589 · Interpellanza · 1999-12-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) pone un rilevante accento sulle misure volte ad agevolare il ricollocamento (misure attive). Tra queste misure figurano, in particolare, i programmi d'occupazione, che consentono ai partecipanti di mantenere un aggancio con un'attività lavorativa organizzata, di preservare relazioni personali entro una comunità lavorativa, di salvaguardare la motivazione e la stima in sè stessi dei disoccupati. I programmi occupazionali hanno conosciuto in questi ultimi anni uno sviluppo notevole, in parallelo alla crescita della disoccupazione.

Il calo del numero delle persone senza impiego comporta ora una contrazione accentuata dei programmi. In questa fase di ridimensionamento dei programmi, gli organizzatori sono confrontati a difficoltà derivanti non solo dal necessario adeguamento alla nuova situazione, ma anche dalla procedura seguita dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO). Le direttive, che consentono di definire i posti autorizzati per l'anno successivo, vengono fornite con particolare ritardo, tanto che gli organizzatori ne vengono a conoscenza nemmeno un mese prima della fine dell'anno. Tenuto conto che i programmi comportano strutture talvolta particolarmente onerose (locali, attrezzature) e l'impiego di persone addette alla loro conduzione, une modifica consistente del numero di disoccupati autorizzati a partecipare ai programmi dovrebbe potere essere preannunciata con un adeguato anticipo, in modo da consentire gli adattamenti necessari, nel rispetto anche dei rapporti contrattuali di lavoro con gli addetti al coordinamento ed all'animazione dei programmi.

Chiedo perciò al Dipartimento federale dell'economia, d'intesa con il SECO, come intende adeguare le procedure e scadenze, in modo da potere comunicare più tempestivamente agli organizzatori di programmi d'occupazione il numero di partecipanti autorizzati per l'anno successivo.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 LADI i cantoni sono tenuti a mettere a disposizione un numero minimo di posti per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il Consiglio federale procede alla ripartizione dei posti tra i singoli cantoni tenendo conto del numero degli abitanti e del numero dei disoccupati. Conformemente all'articolo 72b capoverso 3 LADI il Consiglio federale fissa di anno in anno il numero di posti dopo aver sentito i cantoni.

Con lettera del 22 giugno 1999, i dipartimenti cantonali dell'economia sono stati invitati ad esprimersi sul numero minimo fissato per il 2000. La Confederazione proponeva una riduzione del numero annuo di posti da 25 000 a 15 000. Essa informava nel contempo i cantoni della quota assegnata ad ognuno di essi per il 2000. Fatta eccezione per uno, tutti i cantoni hanno approvato la proposta della Confederazione.

Già a partire dalla metà dell'anno, numerosi cantoni hanno pertanto cominciato a ridurre di circa il 40 percento l'offerta di organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Di conseguenza, quando il 4 ottobre 1999, il Consiglio federale ha deciso in via definitiva di ridurre il numero minimo di posti a 15 000, la maggior parte dei cantoni aveva già operato i necessari adattamenti.

Nonostante la riduzione del numero minimo di posti, i cantoni hanno preventivato complessivamente 25 880 posti annui. Per esperienza si può affermare che ne verranno realizzati circa 20 000 ossia l'80 percento.

Nell'ambito della revisione tecnica della LADI, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2001, è prevista la soppressione, a partire dal 2001, dell'offerta di un numero minimo di posti a titolo di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Risposta del Consiglio federale.

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