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99.3601 · Interpellanza · 1999-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Dipartimento dell'interno, attraverso l'UFAS, è già intervenuto individualmente presso alcuni assicuratori per rammentare loro che il dovere d'informazione menzionato nell'articolo 16 LAMal consisteva nel garantire agli assicurati un'informazione obiettiva e completa. Questo principio deve in particolare essere applicato quando si annunciano o comunicano i premi e questo per ogni forma di assicurazione delle cure medico-sanitarie proposta. Il premio per l'assicurazione malattie con una franchigia ordinaria (230 franchi) deve essere quindi indicato e trasmesso agli assicurati in qualsiasi caso. Anche le eventuali pubblicità hanno l'obbligo di menzionarlo. L'UFAS è pronto ad intervenire nuovamente e quando potrà, grazie alla revisione parziale della LAMal, applicare sanzioni più estese, tali interventi potranno essere ancora più efficaci. A questo scopo è disposto anche ad emanare una circolare all'attenzione di tutti gli assicuratori malattie.

Risposta del Consiglio federale.

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